La riduzione contributiva dell’11,50% per le imprese edili è valida per il 2004
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Il Decreto del Ministero del Lavoro 1 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1.02.2005, conferma per l’anno 2004 la riduzione contributiva dell’11,50% prevista per le imprese edili dalla legge n. 341/1995 (art. 29, comma 2).
Il Decreto del Ministero del Lavoro 1 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1.02.2005, conferma per l’anno 2004 la riduzione contributiva dell’11,50% prevista per le imprese edili dalla Legge n. 341/1995 (art. 29, comma 2).
L’INAIL ha recentemente diffuso la comunicazione n. 374/2005, con la quale ha fornito le istruzioni relative all’applicazione di tale sgravio.
Le imprese edili, in possesso dei necessari requisiti per beneficiare della riduzione contributiva in questione, potranno detrarre l’ammontare del conguaglio dal premio INAIL 2004 che dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 febbraio.
L’INAIL ha inoltre provveduto a diffondere un modello di autocertificazione che le imprese edili possono utilizzare per attestare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione della riduzione contributiva.

L’INAIL ha recentemente diffuso la comunicazione n. 374/2005, con la quale ha fornito le istruzioni relative all’applicazione di tale sgravio.
Le imprese edili, in possesso dei necessari requisiti per beneficiare della riduzione contributiva in questione, potranno detrarre l’ammontare del conguaglio dal premio INAIL 2004 che dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 febbraio.
L’INAIL ha inoltre provveduto a diffondere un modello di autocertificazione che le imprese edili possono utilizzare per attestare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione della riduzione contributiva.
Documento | Dimensione | Formato |
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Decreto 1 dicembre 2004 | 86 Kb | ![]() |
Comunicazione Inail 374/2005 | 119 Kb | ![]() |
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-riduzione-contributiva-dell-11-50-per-le-imprese-edili-e-valida-per-il-2004/
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