La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti
Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, obbligo e modalità di attuazione della clausola di revisione prezzi: le disposizioni del Codice Appalti e le novità del Correttivo
Il nuovo Codice Appalti prevede un sistema di revisione dei prezzi automatica e permanente valido per l’intera durata del contratto, che permette alle stazioni appaltanti e alle imprese di controllare periodicamente l’andamento economico e realizzativo dell’appalto.
Il quadro normativo sulla revisione dei prezzi è fissato a tre articoli del D.Lgs. 36/2023:
- Art. 9 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
- Art. 60 – Revisione prezzi
- Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione
L’istituto è stato modificato in alcuni aspetti dal Decreto Correttivo 2025.
Gestire la contabilità dei lavori pubblici e applicare i nuovi meccanismi di revisione dei prezzi richiede massima precisione ed efficienza.
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Indice
- Cosa si intende per revisione prezzi?
- Revisione dei prezzi: cos’è il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
- Clausole di revisione dei prezzi: cosa dice il Codice
- Correttivo Appalti 2025: indici sintetici e TOL
- Da quando e come si applicano gli indici TOL?
- La revisione prezzi con PriMus
- Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi (allegato II.2 bis)
- Le tabelle del nuovo allegato II. 2-bis
- Revisione prezzi: prassi e giurisprudenza
- FAQ sulla Revisione prezzi
Cosa si intende per revisione prezzi?
la revisione prezzi è uno strumento di riequilibrio economico del contratto pubblico, diverso dalla rinegoziazione, perché non modifica la natura dell’appalto ma adegua parzialmente il prezzo alle variazioni dei costi. Serve a conservare l’equilibrio contrattuale fissato al momento dell’aggiudicazione, secondo il principio dell’art. 9 del Codice Appalti. Opera durante l’esecuzione del contratto e non può diventare un mezzo per modificare ex post l’offerta di gara.
Si tratta di uno strumento volto ad adeguare il contenuto economico del contratto a nuove circostanze, sia di natura economica che fattuale, senza alterarne gli elementi fondamentali.
A differenza della rinegoziazione, che può portare a una modifica sostanziale delle condizioni originarie, la revisione mira semplicemente a ripristinare l’equilibrio tra le parti mediante un adeguamento parziale del corrispettivo pattuito.
La revisione dei prezzi ha lo scopo di adeguare il prezzo pattuito inizialmente al reale andamento dei costi che si manifestano durante l’esecuzione del contratto.
Revisione prezzi e adeguamento prezzi: quali sono le differenze?
Revisione prezzi e adeguamento prezzi non sono espressioni equivalenti e non devono essere utilizzate come sinonimi. La revisione prezzi è il meccanismo contrattuale disciplinato dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023: deve essere prevista nei documenti iniziali di gara, opera durante l’esecuzione del contratto e si attiva al ricorrere delle condizioni oggettive e delle soglie stabilite dalla normativa. La sua funzione è riequilibrare parzialmente il rapporto contrattuale rispetto alle variazioni dei costi, senza modificare la natura generale dell’appalto e limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
L’adeguamento prezzi, invece, è un’espressione più ampia, utilizzata per indicare meccanismi di aggiornamento del corrispettivo che possono avere presupposti, fonti e modalità applicative differenti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le misure straordinarie fondate sull’aggiornamento dei prezzari e sulle compensazioni introdotte dalla normativa emergenziale. Tali strumenti non coincidono con la clausola di revisione prezzi e non possono essere automaticamente sovrapposti ad essa.
Revisione dei prezzi: cos’è il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
La revisione dei prezzi negli appalti pubblici è un sistema che permette di aggiornare il costo di un contratto pubblico durante la sua esecuzione, in relazione alle variazioni dei prezzi di mercato.
L’intento principale è salvaguardare l‘equilibrio contrattuale tra le stazioni appaltanti e le imprese, assicurando che l’appaltatore non subisca perdite economiche a causa di aumenti inattesi dei costi.
Questo sistema è applicabile a tutti gli appalti per lavori, servizi e forniture, secondo le condizioni e i limiti previsti dall’art. 60 del Codice e dall’allegato II.2-bis.
Il principio su cui poggia l’istituto della revisione dei prezzi – uno dei principi fondamentali dell’attività negoziale della pubblica amministrazione – è quello di conservazione dell’equilibrio contrattuale fissato al momento dell’aggiudicazione e non in una fase antecedente (come la presentazione dell’offerta) o successiva (come la firma del contratto o l’inizio dei lavori).
Secondo tale principio, sancito dall’articolo 9 del Codice appalti, nei casi in cui sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
Quando le circostanze “straordinarie e imprevedibili” rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale (Art. 1464 c.c.).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
Revisione prezzi e rinnovo CCNL, la variante non può aumentare il corrispettivo
TAR Marche 924/2026
Il TAR Marche (sentenza n. 924/2026) chiarisce che l’aumento del costo del personale non legittima l’appaltatore a chiedere un maggior corrispettivo attraverso la disciplina delle varianti. Nei contratti soggetti al D.Lgs. 50/2016 trova applicazione esclusivamente la clausola di revisione prezzi prevista dalla gara, alle condizioni stabilite. Anche nel D.Lgs. 36/2023 resta distinta la disciplina di revisione prezzi, varianti e riequilibrio contrattuale. L’art. 60 del nuovo Codice, inoltre, non può essere applicato retroattivamente ai contratti regolati dal previgente Codice. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Clausole di revisione dei prezzi: cosa dice il Codice
Secondo l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, è obbligatorio inserire la clausola di revisione dei prezzi in tutte le procedure di affidamento, che deve essere prevista nei documenti di gara iniziali. Tali clausole:
- non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Inserimento | obbligatorio nei documenti di gara |
| Attivazione | automatica al superamento delle soglie |
| Effetto | riequilibrio, non modifica sostanziale |
| Ambito | lavori, servizi e forniture |
| Base temporale | mese di aggiudicazione |
Contratti di lavori
Per quanto riguarda i contratti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
Per questi contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo del contratto e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
Per poter determinare la variazione dei costi e dei prezzi, si prendono come riferimento gli indici sintetici individuati ai sensi dell’art. 60 comma 4-quater del D.Lgs. 36/2o23.
Contratti di servizi e forniture
Per quanto riguarda, invece, i contratti di servizi e forniture, la revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Per questo genere di contratti, le particolari condizioni di natura oggettiva devono determinare una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
| Tipo contratto | Soglia attivazione | Percentuale applicata | Base |
|---|---|---|---|
| Lavori | oltre 3% | 90% dell’eccedenza | prestazioni da eseguire |
| Servizi e forniture | oltre 5% | 80% dell’eccedenza | prestazioni da eseguire |
Le linee guida MIT 2026
Le Linee guida MIT 2026 chiariscono che la revisione prezzi ordinaria nei servizi e forniture è uno strumento programmato per gestire le normali oscillazioni dei costi nei contratti di durata, distinto dalla revisione straordinaria prevista dall’art. 60 del Codice. La clausola deve essere prevista fin dalla gara e disciplinare indici ISTAT, modalità di calcolo, periodicità e coordinamento con la revisione straordinaria, garantendo trasparenza e corretta programmazione delle risorse.
Per i settori più esposti alle variazioni dei costi, il MIT indica l’utilizzo di specifici indici o indici compositi, valorizzando il peso della manodopera, delle materie prime e dell’inflazione. Gli adeguamenti riconosciuti devono essere trasferiti anche ai subappaltatori e trovare copertura nelle risorse disponibili dell’appalto, a tutela dell’equilibrio contrattuale e della continuità del servizio.
Correttivo Appalti 2025: indici sintetici e TOL
Il D.Lgs. 209/2024 introduce modifiche importanti all’art. 60:
- le clausole di revisione prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto (comma 1);
- per i contratti di lavori, le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo del contratto, e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire;
- per i contratti di servizi e forniture, le clausole si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo del contratto, e operano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire;
- ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis (comma 3, lettera a e comma 4);
- ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie (pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT (comma 3, lettera b);
- il secondo periodo del nuovo comma 4-bis introduce l’esclusione dell’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi per gli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è già determinato sulla base di una propria indicizzazione operante settorialmente;
- l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto (comma 4-ter).
La modifica rende più chiara la soglia di attivazione della clausola di revisione dei prezzi confermando l’impianto logico-giuridico introdotto nel 2023.
L’altra novità importante riguarda il nuovo Allegato II.bis elaborato dal Tavolo tecnico sulla revisione prezzi istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dal confronto tra ISTAT e gli stakeholders sono emerse alcune criticità. In particolare, per gli appalti di lavori, è emerso che il metodo utilizzato dall’ISTAT per la definizione di indici sintetici relativi a diverse categorie di opere (ad esempio, fabbricati industriali, strade in galleria, ecc.) avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi di attuazione.
Anche nel settore dei servizi e delle forniture, dove sono già presenti indici per calcolare l’aumento dei costi, le stazioni appaltanti hanno evidenziato notevoli difficoltà nell’individuare l’indice di aggiornamento più adatto e coerente per ciascun appalto.
Alla luce di queste criticità, per garantire la disponibilità di un indice il più specifico possibile per ogni affidamento e in grado di riflettere le effettive dinamiche del mercato di riferimento, il Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in due commissioni dedicate rispettivamente al settore dei lavori e a quello delle forniture e servizi, ha condotto ad individuare nuovi indici sintetici.
Al termine di tali attività, per i contratti di lavori sono state definite 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), con l’indicazione del peso relativo di sei specifici elementi di costo: costo del lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti. Successivamente, per ciascun elemento di costo delle TOL, sono stati individuati i relativi componenti elementari, arrivando così alla definizione di un indice sintetico unico di riferimento.
Gli indici sintetici di costo e di costruzione (relativo ai contratti di lavori) sono individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla “Tabella A” dell’Allegato II.2-bis.
Per quanto riguarda l’applicazione degli indici di revisione nei settori delle forniture e dei servizi, sono stati individuati circa 500 CPV (Common Procurement Value) già esistenti, organizzati in tre digit (sottocategorie). Questi CPV sono stati associati a uno o più degli indici ISTAT menzionati al comma 3, lettera b), dell’articolo 60, quali gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni orarie contrattuali.
Il nuovo comma 4-bis precisa che rimane comunque valida la facoltà di impiegare indici settoriali in alternativa a quelli appena menzionati (ad esempio, prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie), qualora in determinati settori siano disponibili indici più pertinenti e rappresentativi della situazione economica specifica del comparto di riferimento.
In dettaglio, i 20 indici sviluppati per i contratti di lavori offriranno un quadro dettagliato e completo delle diverse tipologie di lavorazioni, mentre i 3 precedenti indici (fabbricato residenziale, capannone industriale, tratto stradale con galleria) saranno utilizzati esclusivamente per finalità statistiche. L’elenco delle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), cui saranno applicati gli indici, è riportato in una tabella allegata all’Allegato II.2-bis.
Gli indici di prezzo (relativi ai contratti di servizi e forniture), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.
Quindi, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi, gli indici possono essere anche disaggregati. La ratio di tale previsione si rinviene nell’esigenza di prendere in considerazione quelle ipotesi in cui un servizio o una fornitura rientrino in due o più CPV, in relazione alle quali si ritiene opportuno che si proceda ad un’applicazione disaggregata dei diversi indici ISTAT ad esse associati.
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Da quando e come si applicano gli indici TOL?
Con Decreto Dirigenziale n. 743 del 30 marzo 2026 sono stati adottati ufficialmente i nuovi indici di costo delle lavorazioni elaborati dall’ISTAT per l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, come previsto dall’art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Il provvedimento è operativo a partire dal 27 aprile 2026, data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, i nuovi indici ISTAT si applicano obbligatoriamente alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di efficacia del decreto, ossia mediante pubblicazione di un bando o avviso, trasmissione di invito o adozione di determina a contrarre a partire dal 27 aprile 2026.
L’avvio coincide, a seconda della procedura, con la pubblicazione del bando o avviso, la trasmissione dell’invito o l’adozione della determina a contrarre. Per le procedure anteriori e per i contratti già in corso resta possibile l’applicazione convenzionale dei nuovi TOL, previo accordo tra le parti e nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico.
Tutti i nuovi indici adottati dal decreto sono resi pubblicamente disponibili nella banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo https://esploradati.istat.it/databrowser/#.
Nei limiti del quadro economico dell’opera, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente i nuovi indici ISTAT anche in via retroattiva per specifiche fasi:
- Per i contratti non ancora stipulati: alle procedure per le quali il bando era stato pubblicato prima del 27 aprile (o per cui erano già stati inviati gli inviti a presentare offerte), anche andando in deroga alle clausole revisionali presenti nei documenti di gara.
- Per i contratti in corso di esecuzione: limitatamente agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) afferenti alle lavorazioni eseguite, contabilizzate (o annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del D.L.) a partire dal 27 aprile. Anche in questo caso, la PA ha facoltà di applicarli in deroga alle clausole di revisione inserite nei contratti già precedentemente stipulati.
Cosa devono fare progettista e direttore dei lavori?
Con l’adozione degli indici di costo delle lavorazioni elaborati dall’ISTAT, la revisione prezzi diventa un adempimento operativo che accompagna l’appalto dalla fase di progetto fino alla contabilità dei lavori. Non basta più inserire la clausola nei documenti di gara: occorre predisporre correttamente i dati necessari al calcolo e verificarne l’applicazione durante l’esecuzione del contratto:
- in fase di progetto, il progettista deve scomporre il computo metrico nelle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) previste dalla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis, associare a ciascuna lavorazione gli indici ISTAT pubblicati dal MIT e determinare l’indice sintetico di progetto. L’indice sintetico è dato dalla somma dei prodotti tra il peso di ciascuna TOL e il relativo indice ISTAT. Ogni peso deve riflettere l’incidenza della lavorazione sul valore complessivo del progetto. Questo valore rappresenta il riferimento per la successiva verifica delle variazioni di costo e deve essere coerentemente riportato nei documenti posti a base di gara, insieme alla clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 60 del Codice Appalti;
- in fase di esecuzione, invece, il ruolo centrale passa al direttore dei lavori. Ad ogni stato di avanzamento lavori, il D.L. deve verificare se ricorrono le condizioni per l’attivazione della clausola, confrontando gli indici aggiornati con quelli assunti come riferimento. Se la variazione dell’indice sintetico supera la soglia del 3% dell’importo complessivo del contratto, la revisione si applica nella misura del 90% del valore eccedente tale soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
| In fase di progetto, il progettista | In fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori |
|---|---|
| Scompone il computo metrico nelle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) previste dalla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis. | Verifica a ogni SAL se ricorrono le condizioni per l’attivazione della clausola di revisione prezzi. |
| Associa le lavorazioni agli indici ISTAT adottati dal MIT per la revisione prezzi. | Confronta gli indici aggiornati con quelli assunti come riferimento al momento dell’aggiudicazione. |
| Determina l’indice sintetico di progetto sulla base delle lavorazioni previste e dei relativi importi. | Verifica se la variazione dell’indice sintetico supera la soglia del 3% dell’importo complessivo del contratto. |
| Predispone gli elaborati che documentano la scomposizione in TOL e la determinazione dell’indice sintetico. | Calcola l’importo revisionale applicando la percentuale prevista dalla norma al valore eccedente la soglia. |
| Inserisce la clausola di revisione prezzi nei documenti di gara e nei bandi, secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice Appalti. | Integra lo stato di avanzamento lavori con il SAL revisionale e predispone il relativo certificato di pagamento. |
La verifica non è un’attività una tantum, ma un controllo da ripetere in corrispondenza dei SAL, secondo le cadenze previste dai documenti di gara e in coerenza con l’aggiornamento degli indici applicabili. Quando la revisione è dovuta, il Direttore dei Lavori deve integrare lo stato di avanzamento con uno stato di avanzamento revisionale, calcolando l’importo da riconoscere secondo la metodologia prevista dall’Allegato II.2-bis e predisponendo il relativo certificato di pagamento.
Si tratta, quindi, di un processo tecnico-contabile nuovo, fondato su dati, indici e formule precise. Per questo è fondamentale gestire in modo ordinato la scomposizione del computo nelle TOL, la determinazione dell’indice sintetico, la verifica della soglia e il calcolo dell’importo revisionale.
La revisione prezzi con PriMus
In PriMus il processo parte dal documento di progetto.
Nella sezione “revisione prezzi” il progettista associa le voci di computo alle 20 TOL, inserisce gli indici ISTAT e ottiene automaticamente gli importi delle singole tipologie, le incidenze percentuali e l’indice sintetico di progetto. Il programma consente inoltre di stampare gli elaborati da allegare ai documenti di gara.

In contabilità, i dati possono essere trasferiti automaticamente dal computo attraverso SuperWizard. Al momento della stampa del SAL, l’opzione Revisione prezzi verifica la soglia e calcola l’importo revisionale con il metodo della Tabella B dell’Allegato II.2-bis, affiancandolo al SAL ordinario. L’associazione delle voci alle TOL e l’inserimento degli indici possono essere eseguiti manualmente.
PriMus utilizza l’Intelligenza Artificiale per classificare le lavorazioni e acquisisce automaticamente gli indici ISTAT relativi alla data selezionata.

Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi (allegato II.2 bis)
Il nuovo Allegato II.2-bis introdotto dal Decreto Correttivo 2025 e rubricato “Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi” individua delle vere e proprie linee operative utili alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell’attuazione delle clausole revisionali di cui all’articolo 60 D.Lgs. 36/2023.
L’allegato disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
La revisione prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel caso di appalti di lavori), nonché ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea (nel caso di appalti di servizi o forniture).
Viene subito chiarito che per gli appalti di servizi e forniture il recepimento delle clausole “straordinarie” di revisione dei prezzi previste dal Codice non esclude la possibilità di prevedere nel contratto ulteriori clausole di aggiornamento, destinate ad adeguare il corrispettivo dell’operatore economico alle fluttuazioni del mercato.
Inoltre nel caso in cui l’applicazione delle clausole di revisione prezzi non sia in grado di garantire l’equilibrio contrattuale, la stazione appaltante o l’operatore economico possono richiedere la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal Codice.
Il timer della revisione dei prezzi
Un’altra importante chiarificazione riguarda l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni sia l’aggiudicazione.
L’intento è stato quello di codificare una disciplina generale per gestire eventi straordinari e imprevedibili in grado di alterare significativamente l’equilibrio contrattuale fissato al momento dell’aggiudicazione, e non in una fase precedente (come la presentazione dell’offerta) o successiva (come la firma del contratto o l’inizio dei lavori).
Inoltre un’eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali, condotta in buona fede, deve mirare esclusivamente al ripristino dell’equilibrio originario del contratto, così come risultante dal bando e dall’atto di aggiudicazione.
Modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi
L’articolo 3 dell’allegato II.2-bis disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. Si indica che esse debbano essere attivate automaticamente dalla stazione appaltante (anche in assenza di istanza di parte) secondo soglie differenziate in base alla tipologia di contratto.
Per gli appalti di lavori, le clausole di revisione prezzi sono attivate quando la variazione dell’indice sintetico supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell’importo complessivo del contratto. In tal caso, la revisione si applica nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire.
Per gli appalti di servizi e forniture, le clausole di revisione prezzi sono attivate quando la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% dell’importo complessivo del contratto. In tal caso, la revisione si applica nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.
Calcolo dell’indice sintetico
L’articolo 4 dell’allegato II.2-bis disciplina il calcolo dell’indice sintetico per la revisione ai fini della determinazione della variazione dei costi nei contratti di lavori. In particolare, tale indice, da determinarsi dal progettista durante la fase di elaborazione del progetto posto a base di gara, consiste in una media ponderata di indici scelti tra quelli definiti da un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere dell’ISTAT, basandosi sulle tipologie omogenee di lavorazioni riportate nella Tabella A e considerando le specifiche lavorazioni del progetto di gara. Si chiarisce inoltre che il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello relativo al mese di aggiudicazione dell’offerta migliore.
Modalità per la verifica delle variazioni del costo
L’articolo 5 dell’allegato II.2-bis stabilisce le modalità per la verifica delle variazioni del costo dei contratti, nonché le procedure e i tempi di pagamento della revisione dei prezzi. In particolare, si prevede che, dopo aver monitorato la variazione dei costi del contratto secondo le cadenze indicate nei documenti di gara iniziali e comunque non più frequentemente di quanto venga aggiornato l’indice di revisione applicato all’appalto, il direttore dei lavori deve verificare e comunicare al RUP e all’appaltatore se la variazione dell’indice sintetico (in aumento o in diminuzione) superi la soglia del 3% rispetto all’importo complessivo del contratto.
Inoltre, si stabilisce che la determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, sia in aumento che in diminuzione, debba avvenire in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori. In tal caso, gli stati di avanzamento devono essere integrati con uno stato di avanzamento revisionale, a cura del direttore dei lavori. L’importo di questo stato di avanzamento revisionale viene calcolato applicando la metodologia prevista dalla Tabella B, sebbene i documenti di gara possano prevedere l’uso della metodologia alternativa descritta nella Tabella C. Quest’ultima metodologia offre una rappresentazione più accurata delle fluttuazioni dei prezzi, particolarmente utile per lavori di lunga durata, ma la sua complessità richiede una maggiore capacità organizzativa e risorse, tipiche di stazioni appaltanti più strutturate.
Al contrario, il metodo della Tabella B, che risponde meglio alle esigenze di velocità, è preferibile per appalti meno complessi e di durata più breve. Pertanto, nella scelta della metodologia di calcolo, che è di natura tecnico-discrezionale, è consigliabile prendere in considerazione la complessità dell’opera e la durata dei lavori. La stazione appaltante dovrà poi regolare l’importo revisionale al momento del pagamento di ciascuno stato di avanzamento, seguendo la cadenza contrattuale stabilita, con la possibilità di prevedere modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti per la revisione prezzi, mediante un unico stato di avanzamento che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale.
Esempio di calcolo del SAL revisionale con metodo Tabella B
Appalto aggiudicato a dicembre 2025, SAL maturato a marzo 2026, importo SAL pari a 50.000 euro. Le TOL considerate sono:
- TOL.1: peso 30%;
- TOL.3: peso 25%;
- TOL.4: peso 20%;
- TOL.6: peso 25%.
Gli indici di marzo vengono basati rispetto agli indici di dicembre, assunto come mese di aggiudicazione. Dal calcolo dei contributi ponderati emerge un indice sintetico aggiornato pari a 104,9.
Il coefficiente di revisione è quindi:
(104,9 – 100) / 100 = 0,0488, pari al 4,88%.
Poiché la variazione supera la soglia del 3%, la revisione prezzi si applica solo sulla parte eccedente:
4,88% – 3% = 1,88%.
L’importo revisionale è:
50.000 × 90% × 1,88% = 846 euro.
Il SAL revisionale sarà quindi pari a +846 euro.
Accordo quadro
L’articolo 6 regolamenta i casi di utilizzo di un accordo quadro. In particolare, in tali situazioni, i documenti iniziali della procedura dovranno stabilire che l’indice sintetico venga determinato al momento della stipula di ogni contratto di lavori attuativo dell’accordo, tenendo conto delle lavorazioni previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
Varianti in corso d’opera
L’articolo 7 stabilisce i criteri per la rideterminazione, da parte del progettista, dell’indice sintetico di revisione dei prezzi in caso di varianti durante l’esecuzione dei lavori, distinguendo tra varianti di natura esclusivamente quantitativa e varianti di tipo qualitativo.
Subappalto
L’articolo 8 regola i casi di ricorso al subappalto, specificando che i contratti di subappalto o i sub-contratti devono includere le clausole di revisione dei prezzi relative alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto. Il correttivo, in linea con il nuovo allegato II.2-bis, inserisce il nuovo comma 2-bis all’articolo 119 del Codice, al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori. Questo per elevare le garanzie connesse al subappalto ed evitare l’indebito arricchimento dell’appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi venga incamerata dal medesimo, ma non applicata nei confronti del subappaltatore.
Appalto integrato
L’articolo 9 tratta i casi di ricorso all’appalto integrato, precisando che l’indice sintetico deve essere determinato durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica alla base della gara e successivamente ricalcolato durante la preparazione del progetto esecutivo, tenendo conto di eventuali modifiche apportate da quest’ultimo. La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è importantissima, soprattutto in questa fase dove le PA sono impegnate con i fondi PNRR, alle prese con le scadenze pressanti e gli adempimenti puntuali. Prima di entrare nello specifico, ti informo che esiste già una soluzione per il fascicolo digitale del lavoro pubblico e PNRR, che consente alle PA e ai loro collaboratori di organizzare efficacemente i progetti e i lavori in modalità snella e produttiva.
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
L’articolo 10 individua gli indici e le relative disaggregazioni settoriali ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture (articolo 60, comma 3, lettera b). Indici da utilizzare unitamente alla relativa metodologia di calcolo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.
Indici revisionali rilevanti
L’articolo 11 stabilisce che le stazioni appaltanti devono utilizzare il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per descrivere l’oggetto degli appalti pubblici nei bandi e nelle procedure di gara. Per gli appalti associati a un codice CPV presente nella Tabella D, vengono indicati i criteri per determinare l’associazione tra il CPV scelto e gli indici ISTAT riportati nelle Tabelle D.1, D.2 e D.3.
Se l’appalto è associato ad un codice CPV non incluso nella Tabella D, la stazione appaltante dovrà selezionare l’indice di revisione più appropriato per l’attività dell’appalto, considerando anche le associazioni previste dalla Tabella D.
Inoltre, per alcuni tipi di appalto, è prevista la possibilità di giustificare l’uso di indici di revisione diversi da quelli stabiliti per il codice CPV di riferimento, in particolare per appalti ad alta specializzazione tecnologica, complessi o con oggetti multipli, o quando la specificità delle prestazioni e delle condizioni di esecuzione non rende adeguato l’indice o il sistema di indici della Tabella D.
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Verifica della variazione prezzi nei contratti
L’articolo 12 regola la verifica della variazione dei prezzi nei contratti, le modalità e i termini di pagamento per la revisione dei prezzi. In particolare, la variazione del prezzo deve essere calcolata come la differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il valore corrispondente al mese di aggiudicazione della miglior offerta. Per quanto riguarda le procedure relative alla determinazione delle somme dovute per la revisione dei prezzi e al pagamento dell’importo revisionale, le disposizioni sono analoghe a quelle previste per gli appalti di lavori, in base al rinvio all’articolo 5.
Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
L’articolo 13 regola la verifica delle variazioni dei prezzi dei contratti, insieme alle modalità e ai termini per il pagamento della revisione prezzi, nel caso di appalti multiservizio o accordi quadro relativi alla fornitura di servizi o beni.
Copertura economica e finanziaria
L’articolo 15 stabilisce le modalità di copertura economica e finanziaria, prevedendo che le stazioni appaltanti possano far fronte ai maggiori costi derivanti dalla revisione dei prezzi utilizzando, oltre alle somme accantonate a tale scopo, le ulteriori risorse disponibili secondo quanto previsto dal Codice.
Ambito di applicazione
L’articolo 16 chiarisce l’ambito di applicazione temporale delle norme, specificando che queste si applicano alle procedure di affidamento per lavori avviate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che identifica gli indici di costo, e alle procedure per servizi e forniture avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
Le tabelle del nuovo allegato II. 2-bis
Come abbiamo visto, l’allegato include al suo interno le Tabelle tecniche: A, B, C e D.
Nello specifico:
- tabella A.1: indica l’elenco delle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) per le quali, in conformità al comma 4 dell’articolo 60 del Codice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ISTAT, adotta gli indici di base da ponderare per calcolare l’indice sintetico revisionale;
- tabella A.2: fornisce le descrizioni delle lavorazioni e attività comprese in ciascuna delle TOL elencate nella Tabella A.1;
- tabella B: illustra la metodologia per calcolare l’importo revisionale dello stato di avanzamento dei lavori;
- tabella C: propone un metodo alternativo per calcolare l’importo revisionale dello stato di avanzamento dei lavori, da includere eventualmente nei documenti di gara iniziali;
- tabella D: contiene l’elenco dei codici CPV, articolata nelle Tabelle D.1 (che include i CPV con un’associazione univoca a un indice ISTAT), D.2 (che presenta i CPV associati a uno o più indici ISTAT da scegliere tra una selezione), e D.3 (che elenca i CPV con un’associazione a un indice composto mediante la ponderazione di vari indici ISTAT).
Metodo Tabella B o Tabella C: quale scegliere?
La metodologia della Tabella B è indicata come metodo preferenziale: è meno complessa, più rapida e più adatta agli appalti ordinari o meno articolati. La Tabella C è invece alternativa: può offrire una rappresentazione più puntuale delle variazioni, ma richiede una maggiore capacità organizzativa della stazione appaltante e una gestione contabile più strutturata. La scelta deve essere effettuata nei documenti di gara e non dovrebbe essere lasciata alla fase esecutiva, perché incide direttamente sulle modalità di determinazione del SAL revisionale.
Revisione prezzi: prassi e giurisprudenza
Revisione prezzi in proroga: quando spetta all’appaltatore?
Consiglio di Stato 5963/2026
La revisione prezzi continua ad applicarsi nelle proroghe contrattuali, poiché il rapporto resta regolato dal contratto originario e cambia solo la scadenza. Il rinnovo, invece, comporta una nuova negoziazione e non consente l’automatica applicazione della clausola revisionale. Lo chiarisce il Consiglio di Stato (sentenza n. 5963/2026), precisando che il riconoscimento resta subordinato all’istruttoria del RUP e alle condizioni previste dal contratto. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
FAQ ANAC 13 febbraio 2026
Nel caso di appalti di lavori è possibile, prima della stipula del contratto, rinegoziare le condizioni economiche di aggiudicazione, nel caso in cui il prezzario regionale utilizzato per la stima economica dell’appalto subisca una revisione in corso di gara?
Fermo restando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni, ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto, occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie. Leggi l’approfondimento.
Revisione prezzi obbligatoria anche negli appalti di lavori
TAR Salerno 479/2026
Il TAR Salerno, con la sentenza n. 479/2026, afferma che la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 29 del D.L. 4/2022 è obbligatoria anche negli appalti di lavori e non può essere esclusa mediante clausole di prezzo fisso. In sua assenza, il contratto si integra automaticamente ai sensi dell’art. 1339 c.c., con conseguente nullità delle disposizioni incompatibili. La pronuncia riguarda specificamente la revisione prezzi. Il richiamo al meccanismo straordinario previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022 serve esclusivamente a distinguerlo dalla clausola revisionale: si tratta di strumenti autonomi, con presupposti e modalità applicative differenti. Per stazioni appaltanti e imprese è quindi essenziale disciplinare correttamente la revisione prezzi, senza confonderla con le compensazioni straordinarie o con l’aggiornamento dei prezzari. Leggi l’approfondimento.
Revisione prezzi e proroga illegittima: quando non spetta
Consiglio di Stato 4463/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4463/2026, ha chiarito che la revisione prezzi presuppone l’esistenza di un contratto valido e non può essere riconosciuta per i periodi coperti da proroghe illegittime, assimilabili a un affidamento di fatto. Solo una proroga tecnica legittimamente disposta può consentire il riconoscimento della revisione prezzi. La revisione, inoltre, non consegue automaticamente al mero aumento dei costi o degli indici ISTAT, ma richiede una specifica istruttoria diretta ad accertare l’effettivo squilibrio economico del rapporto contrattuale. Leggi l’approfondimento.
L’aggiudicatario non può imporre la revisione prezzi prima del contratto
TAR Molise 93/2026
Il TAR Molise (sent. 93/2026) stabilisce che è legittima la revoca dell’aggiudicazione se l’impresa subordina la stipula a una revisione dei prezzi. La rinegoziazione economica prima della firma altera la par condicio e configura un’offerta modificata ex post, quindi inammissibile. La revisione prezzi presuppone l’esistenza del rapporto contrattuale e opera nella fase esecutiva, senza consentire una modifica dell’offerta prima della stipula. In caso di ritardi della P.A., l’impresa può solo svincolarsi dall’offerta o agire contro il silenzio. Non è mai consentito ottenere l’appalto a condizioni economiche diverse da quelle offerte in gara.
Revisione prezzi e indice FOI: come deve essere calcolato il corrispettivo
Consiglio di Stato 2638/2026
Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2638/2026, chiarisce che la revisione prezzi negli appalti ha funzione riequilibratrice, ma non elimina il rischio d’impresa, che resta fisiologico. L’indice FOI costituisce un tetto massimo di riferimento e non opera automaticamente, lasciando alla PA un margine di valutazione. Il calcolo della revisione prezzi deve seguire la serie storica degli indici ISTAT con metodo concatenato, evitando applicazioni “secche” anno per anno. La decisione ribadisce l’equilibrio tra sostenibilità del contratto e permanenza dell’alea imprenditoriale, accogliendo l’appello. Leggi l’approfondimento.
La clausola di revisione prezzi è obbligatoria e imperativa
CGA Regione Siciliana 728/2025
Il CGARS, con la sentenza n. 728/2025, ha confermato che per i contratti derivanti da bandi 2022-2023 è obbligatoria la clausola revisionale dell’art. 29, lett. a) del D.L. Sostegni-ter, anche se non inserita nel bando, grazie al principio di eterointegrazione. La lett. b), pur spesso richiamata, non è mai divenuta operativa ma può comunque cumularsi con la lett. a) negli appalti di lavori, avendo ambiti differenti. Nel caso esaminato (gara RFI 2022) il giudice ha respinto l’appello dell’impresa, ritenendo corretto il diniego di applicare la clausola b) e ribadendo la natura imperativa della lett. a). La decisione incide anche sui contratti “esodati”, confermando l’applicazione della clausola di revisione prezzi prevista dalla lett. a) secondo le norme emergenziali e l’art. 60 del Codice 36/2023. Leggi l’approfondimento.
La revisione prezzi decorre dal contratto, non dal primo ordine
Consiglio di Stato 5089/2025
Il Consiglio di Stato (sent. n. 5089/2025) chiarisce che la revisione prezzi decorre dalla stipula del contratto e non può essere calcolata su forniture eseguite prima della sua sottoscrizione. La revisione non è automatica e richiede la prova di sopravvenienze imprevedibili che incidano sui costi dell’appaltatore. Inoltre, la prosecuzione del rapporto con prezzi o condizioni modificati configura un rinnovo e non una semplice proroga. In tali casi, il nuovo equilibrio economico sostituisce quello originario e non consente di applicare la revisione sul precedente corrispettivo. Leggi l’approfondimento.
In vigore dal 31/12/2024 le nuove clausole di revisione prezzi previste dal Correttivo Appalti
Parere MIT 3312/2025
Le nuove clausole di revisione prezzi previste dall’art. 60, comma 2, lett. a), così come modificato dal decreto correttivo sono già in vigore e vanno applicate nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.
Tali clausole devono prevedere una soglia di attivazione della revisione al superamento del 3% dell’importo complessivo del contratto e l’applicazione della revisione nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
Non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo, né una personalizzazione difforme in sede di gara.
È l’importante chiarimento fornito dal MIT sull’applicazione dell’art. 60 del Codice Appalti, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Appalti 2025), con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31 dicembre 2024 nelle more dell’adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni.
Con il parere 3312 del 3 aprile 2025, il Servizio Giuridico del ministero conferma l’interpretazione della stazione appaltante.
La vigenza “postuma” dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione è limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 come previsto dall‘art. 16 dell’allegato II.2-bis del Codice.
Mentre, dal 31 dicembre 2024 è già applicabile il comma 2 dell’art. 60 nella nuova formulazione.
E’ possibile escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale?
Parere MIT 3698/2025
Nell’ambito di un appalto/accordo quadro di lavori/servizi, è possibile escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale? Il MIT, con il parere 3698/2025, ha fatto chiarezza sulla questione.
La risposta del MIT ha fornito un orientamento preciso, fondato sull’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni:
- riferimento temporale: il Codice, in particolar modo dopo le modifiche introdotte dal correttivo (D.Lgs. n. 209/2024), ha chiarito che il punto di partenza per il computo delle variazioni dei costi e, quindi, per l’attivazione potenziale della revisione prezzi, è il momento dell’aggiudicazione del contratto;
- disciplina delle modalità: l’introdotto comma 4-quater dell’Art. 60 stabilisce che l’Allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e le specifiche di corresponsione;
- monitoraggio e attivazione: l’Articolo 3, comma 1, dell’Allegato II.2-bis impone alle Stazioni Appaltanti di monitorare l’andamento degli indici (di cui all’art. 60) con una frequenza specificata nei documenti di gara, e comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici stessi, “al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi“.
L’analisi combinata delle norme e del parere MIT porta ad un’inevitabile conclusione: non è possibile escludere a priori l’applicazione della revisione prezzi per il primo anno contrattuale.
Il confine tra prevedibilità dei costi della manodopera e revisione prezzi
Delibera ANAC 347/2025
L’ANAC, con la delibera n. 347/2025, ha chiarito che il meccanismo di revisione prezzi ex art. 60 del Codice non opera automaticamente: le variazioni devono essere oggettivamente imprevedibili.
Gli aumenti del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non giustificano adeguamenti automatici, poiché rientrano nelle normali dinamiche di mercato. Nel caso esaminato, l’aumento dei costi da luglio 2024 era già previsto dal decreto ministeriale antecedente alla gara, quindi non imprevedibile. Gli operatori economici devono tener conto degli aggiornamenti salariali noti al momento dell’offerta. Scopri tutti i dettagli.
È necessario che le variazioni siano oggettivamente imprevedibili
Deliberazione ANAC 347/2025
L’ANAC, con la delibera n. 347/2025, ha chiarito che la revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice dei contratti non è automatica, ma richiede variazioni oggettivamente imprevedibili. Gli aumenti del costo del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali programmati non giustificano adeguamenti automatici, poiché prevedibili.
Nel caso esaminato, l’aggiornamento delle tabelle ministeriali di luglio 2024 era già noto prima della gara e doveva essere considerato nelle offerte. La revisione prezzi serve a fronteggiare solo eventi straordinari non riconducibili a dinamiche ordinarie. Pertanto, la richiesta del Consorzio non rientra nei presupposti per l’attivazione del meccanismo revisionale. Scopri tutti i dettagli qui.
Rinegoziazione dei prezzi prima della stipula del contratto?
Parere ANAC 129/2025
Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto.
Ai fini di una rinegoziazione dei prezzi prima della stipula del contratto occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.
Sul tema della revisione prezzi, con il Parere di precontenzioso n. 129 del 2 aprile 2025 l’Anac ricorda che, in generale, non sia consentito, prima della stipula del contratto d’appalto e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) procedere ad una modifica delle condizioni di aggiudicazione, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto rischia di alterare il confronto tra gli operatori, finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
Va poi considerato come non vi sia alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.
Le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.
Allo stesso tempo, l’Autorità anticorruzione segnala che in taluni casi la giustizia amministrativa ha ammesso che determinate condizioni possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto.
Tra queste possono essere rimesse alle valutazioni della stazione appaltante:
- il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali», circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare;
- la necessità per la stazione appaltante di assicurarsi “di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale“, sussistendo altrimenti il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che potrebbero comportare contestazioni in corso d’opera e generare ostacoli alla sua regolare esecuzione;
- in relazione alle circostanze sopravvenute, deve trattarsi “di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale“;
In ogni caso, deve ritenersi “preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi)”.
In base a queste considerazioni, nel caso di specie, dato il breve lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto e il provvedimento di aggiudicazione, Anac ribadisce il principio per cui la stazione appaltante è tenuta a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorrerebbe riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione ed estranee al normale ciclo economico che non appaiono sussistere in base agli elementi rappresentati in relazione al caso di specie.
FAQ sulla Revisione prezzi
La revisione prezzi si applica anche ai subappaltatori?
Sì. Con il Correttivo Appalti è stato previsto l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi anche nei contratti di subappalto, per evitare che l’adeguamento economico venga riconosciuto solo all’appaltatore principale.
È possibile utilizzare indici diversi da quelli ISTAT previsti dal Codice?
Sì, in alcuni settori è possibile utilizzare indici settoriali specifici, purché più coerenti e rappresentativi rispetto agli indici generali previsti dall’art. 60 del Codice Appalti.
La revisione prezzi può comportare anche una diminuzione del corrispettivo?
Sì. Il meccanismo opera sia in aumento sia in diminuzione, quando la variazione dei costi supera le soglie previste dalla normativa.
Come vengono finanziati gli importi riconosciuti per revisione prezzi?
Le stazioni appaltanti possono utilizzare somme accantonate nel quadro economico dell’intervento, fondi per imprevisti, economie di gara e ulteriori risorse disponibili secondo quanto previsto dal Codice.
Nei contratti di lunga durata è possibile prevedere ulteriori clausole di aggiornamento?
Sì. Per servizi e forniture il Codice consente di introdurre ulteriori clausole di aggiornamento del corrispettivo, oltre alla revisione straordinaria prevista dall’art. 60, per adeguare il contratto alle normali fluttuazioni del mercato.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-revisione-prezzi-nel-nuovo-codice-appalti/


