Discordanza-tra-grafici-e-relazione

La relazione tecnica prevale sui grafici di progetto?

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Il Consiglio di Stato chiarisce che in caso di discordanza tra grafici di progetto e relazione tecnica deve prevalere la relazione

Con la sentenza n. 8390/2019 del Consiglio di Stato si fa chiarezza sul caso in cui i grafici di progetto (nel caso specifico un condono) dovessero essere discordanti dalla descrizione contenuta nella relazione tecnica.

Il caso

Un privato acquistava nel 1998 un locale sottotetto di un fabbricato. Dopo qualche anno vi realizzava un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura senza richiedere il necessario titolo abilitativo.

Successivamente faceva domanda di condono edilizio presso il Comune in cui ricadeva l’abuso edilizio. Il Comune, in risposta, opponeva un diniego alla domanda di condono, intimando la demolizione delle opere abusive.

Il rifiuto del Comune era motivato dagli uffici competenti dalla circostanza che vedeva la “mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato” risalente al novembre 1997 “e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo” dal richiedente, infatti dalla relazione tecnica, presentata a corredo della richiesta di condono, si evincevano aperture ed altri dettagli funzionali non presenti nei grafici relativi alla concessione del 1997.

In virtù di ciò il Comune, non solo negava il condono ma intimava la demolizione anche di queste ultime opere ritenute abusive e non riscontrate nei grafici relativi alla concessione del 1997.

Il privato quindi ricorreva al Tar che dava ragione al ricorrente, riscontrando il disaccordo tra la relazione tecnica datata 1997 che descriveva quelle aperture e quei dettagli architettonici non riportati nella tavola grafica progettuale corrispondente: “poteva rilevarsi una discrasia […] ma tale contrasto […] era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto, secondo quanto si è affermato in giurisprudenza con riferimento ad analoghe fattispecie riguardanti i piani urbanistici” .

Per un maggiore approfondimento, sulla discordanza tra grafici e relazione, nel caso di strumenti urbanistici, vedi anche un altro articolo di BibLus.

La sentenza del Consiglio di Stato

In opposizione al giudizio del Tar favorevole al ricorrente, il Comune si appellava al Consiglio di Stato.

Secondo il giudizio del Consiglio di Stato non può ritenersi fondato il ricorso in quanto:

  • in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo“;
  • tale principio di giudizio, riguardante casi di “discrasia” nella documentazione, non è da ritenersi limitato agli atti di pianificazione urbanistica “che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi“.

Per tali motivi viene confermata la sentenza del Tar Toscana.

 

praticus-ta

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.