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La realizzazione di cubature accessorie costituisce una variazione essenziale?

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I chiarimenti del Tar Toscana: la realizzazione di cubature accessorie non costituisce una variazione essenziale al permesso di costruire

Con la sentenza n. 1419/2018 del Tar Toscana si chiarisce che la realizzazione di cubature accessorie, da destinare a box auto, non costituisce una variazione essenziale al permesso di costruire originario.

La sentenza in breve

Un privato cittadino ha presentato nel 2007 domanda di permesso di costruire per “sostituzione edilizia e nuova edificazione”; permesso rilasciato dal Comune nel 2009.

Successivamente, sempre nel 2009, è stata depositata una variante al progetto strutturale, modificando l’originario progetto architettonico ed i disegni esecutivi delle strutture.

Le modifiche apportate alla struttura consistevano in:

  • aggiunta di un piano interrato (da destinare a box)
  • modifica della rampa di accesso all’edificio
  • traslazione di alcuni pilastri in cemento armato
  • eliminazione delle scale interne ed esterne di collegamento verticale
  • aumento di 10 centimetri dell’altezza

Solo nel 2011, a lavori già avviati, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in variante.

Tuttavia nel 2014 il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e comunicato l’avvio di provvedimenti sanzionatori conseguenti la sentenza Tar Toscana, che aveva accolto il ricorso, dei vicini confinanti, contro il permesso di costruire del 2009, ai sensi dell’art. 38 del dpr n. 380/2001 e dell’art. 138 della L.R. n. 1/2005.

I vicini lamentavano che:

l’intervento in variante non era ammesso in zona B, e che era consentita solo la ristrutturazione edilizia […] che dunque non erano possibili interventi di natura mista con accorpamento e traslazione di volumetrie tra un lotto e l’altro e che comunque la prevista ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, non contemplava una ricostruzione fedele del fabbricato preesistente.

Il proprietario presentava, quindi, ricorso avverso al provvedimento di sospensione del Comune e allo stesso Tar Toscana (che aveva accolto il ricorso dei vicini).

Il ricorso si basava sul presupposto che seppur il permesso originario fosse stato annullato (dal Tar a seguito del ricorso dei vicini), il permesso in variante rilasciato dal Comune aveva una propria autonomia essendo una variazione essenziale al primo permesso, legittimando così l’intervento.

Il Tar Toscana nel respingere il ricorso del proprietario dell’immobile precisava che:

ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 380/2001 costituisce variazione essenziale del permesso di costruire la modifica del progetto di costruzione originariamente assentito la quale comporti rilevanti incrementi della cubatura o delle superfici o un mutamento sostanziale delle caratteristiche dell’intervento edilizio, fermo restando che comunque non può ritenersi variazione essenziale quella che incide sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Nel caso di specie rilevava il Tar che i 5 nuovi box auto e i 12 posti auto interrati, introdotti con la variante al progetto, costituivano cubature accessorie di  natura pertinenziale che, in base all’art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 133, comma 3, non sono ascrivibili alla variazione essenziale.

Pertanto il permesso di costruire in variante non costituiva titolo autonomo, e quindi risentiva in via derivata e automatica dell’annullamento giudiziale dell’originario permesso di costruire, con la conseguenza che la costruzione realizzata era priva di titolo edilizio idoneo a legittimarla.

 

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