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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » La procedura negoziata secondo il nuovo Codice appalti

La procedura negoziata secondo il nuovo Codice appalti

Cos'è, quando è prevista, quali criteri adottare nella selezione degli O.E. Le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, i chiarimenti di ANAC e MIT e le modifiche del Correttivo

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 17 Aprile 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Procedura-negoziata-codice-appalti

La procedura negoziata consente alle stazioni appaltanti di dialogare direttamente con operatori economici selezionati per definire le condizioni dell’appalto.

Questa procedura, utilizzabile in casi specifici, offre una maggiore flessibilità e personalizzazione rispetto alle altre modalità di affidamento.

In questo articolo, viene fornito il quadro normativo sulla procedura negoziata come definito dal nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023). Vengono inoltre riportati i pareri e i chiarimenti forniti da ANAC e MIT.

Scopri l’ambiente di condivisione dati che adegua la tua stazione appaltante al nuovo Codice Appalti e scarica gratis la guida sugli appalti BIM.

Indice

  • Cos’è la procedura negoziata?
  • Procedura negoziata con e senza bando?
  • Come si svolge la procedura negoziata?
  • Procedura negoziata negli affidamenti sotto soglia (art. 50 del D.Lgs. 36/2023)
  • Come invitare gli operatori economici nella procedura negoziata
  • Le procedure negoziate nei settori speciali con e senza bando
  • Procedura negoziata: i chiarimenti dell’ANAC
  • Procedura negoziata: le sentenze più recenti
  • FAQ procedura negoziata

Cos’è la procedura negoziata?

L’Allegato I.1 del nuovo Codice appalti, in continuità con il precedente D.Lgs. 50/2016, definisce la procedura negoziata come una modalità di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano operatori economici selezionati e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.

Questo metodo è applicabile:

  • per affidamenti sotto la soglia comunitaria (secondo quando previsto dall’art. 50);
  • indipendentemente dall’importo, in presenza di specifici presupposti di legge (come previsto dall’art. 76).

La procedura negoziata è un’opzione eccezionale e residuale rispetto alla regola dell’evidenza pubblica, che richiede che l’aggiudicazione di un contratto pubblico avvenga attraverso procedure ordinarie, aperte o ristrette, rispettando principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Questo tipo di procedura è particolarmente adatta per gli appalti che richiedono una maggiore personalizzazione e flessibilità, come ad esempio gli appalti per servizi speciali o per opere che richiedono una specifica competenza.

Il vademecum ANCE sulle Procedure Negoziate Sottosoglia (Aprile 2026)

Il Vademecum ANCE del 14 aprile 2026 fornisce una guida operativa sulle procedure sottosoglia previste dal D.lgs. 36/2023, con focus sulle negoziate senza bando. Chiarisce i criteri di selezione degli operatori, evidenziando le criticità che penalizzano soprattutto le PMI. Ribadisce il divieto di sorteggio e “click day” e la centralità della qualificazione SOA come requisito sufficiente sopra i 150.000 euro. Sottolinea infine l’obbligo di rotazione, trasparenza e l’uso di criteri oggettivi nella discrezionalità delle stazioni appaltanti. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Vademecum ANCE sulle procedure negoziate sottosoglia (2026)

Procedura negoziata con e senza bando?

La procedura negoziata può essere espletata:

  • previa pubblicazione del bando;
  • senza pubblicazione del bando.

La procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, per i settori ordinari, è prevista dall’art. 73, che definisce le modalità – pressoché analoghe – della procedura competitiva con negoziazione.

Per i settori speciali tale tipo di procedura è espressamente regolata dall’art. 157 del Codice.

L’articolo 76, rubricato “procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”, prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in circostanze specifiche a prescindere dall’importo dell’appalto, ma sempre rispettando i principi di trasparenza e concorrenza.

Questa procedura è consentita quando non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate o quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento “Art. 76 nuovo codice appalti, la procedura negoziata senza bando”

Come si svolge la procedura negoziata?

La procedura si articola in due fasi:

  • la fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;
  • la fase di confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.

Procedura negoziata negli affidamenti sotto soglia (art. 50 del D.Lgs. 36/2023)

Negli affidamenti sottosoglia le stazioni appaltanti devono operare nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parti I e II del Codice (art. 48, comma 1). Qualora l’affidamento presenti un interesse transfrontaliero certo la stazione appaltante non può utilizzare le procedure semplificate previste per i contratti sottosoglia, ma deve applicare le procedure ordinarie previste per gli appalti soprasoglia (art. 48, comma 2). La disposizione garantisce che, anche negli affidamenti sottosoglia, siano rispettati, tra gli altri, i principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato; essa evita, inoltre, che il regime semplificato previsto per i contratti sottosoglia, venga utilizzato per affidamenti che, per caratteristiche economiche, tecniche o per la potenziale partecipazione di operatori esteri, richiedono un confronto competitivo più ampio.

L’articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seconda dell’importo dell’appalto e sino alla soglia di rilevanza europea, per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

Relativamente agli appalti di lavori è ammesso l’utilizzo della procedura negoziata:

  • per importi pari o superiori a 150.000,00 euro e inferiori a 1 milioni di euro, previa consultazione di cinque operatori economici;
  • per importi pari o superiori a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di dieci operatori economici;

Relativamente agli appalti di servizi e forniture:

  • per importi pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia europea, previa consultazione di cinque operatori.
Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia in funzione dell’importo

Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia in funzione dell’importo, presa da “Vademecum” ANCE – aprile 2026

Obbligo di pubblicità per le procedure negoziate

Il D.Lgs. 209/2024, il “Correttivo al codice dei contratti”, introduce modifiche significative all’articolo 50. Tra queste, viene previsto un passaggio preliminare alla pubblicazione dell’avviso per manifestare interesse, utile all’individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata. Tale disposizione richiama l’integrazione apportata all’articolo 1 del Dl 76/2020 dalla legge di conversione 120/2020 che già obbligava le stazioni appaltanti a pubblicare un avviso per avviare le procedure negoziate tramite i propri siti istituzionali. All’epoca, l’avvio era identificato con l’avviso a manifestare interesse.

Dal 1° gennaio 2025, quindi, le stazioni appaltanti devono pubblicare sul proprio sito l’avvio di una consultazione per le procedure negoziate (ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) dell’articolo 50): in questo modo l’obbligo di pubblicità viene ulteriormente rafforzato.

Secondo il comma 2 dell’articolo 50, l’utilizzo di elenchi o albi interni e le indagini di mercato, formalizzate attraverso avvisi pubblici, devono essere gestiti dal RUP o da un collaboratore, secondo quanto disciplinato nell’allegato II.1 del codice. Gli avvisi relativi all’acquisizione delle manifestazioni di interesse o alla formazione di elenchi di operatori economici sono soggetti a requisiti di pubblicità più stringenti, come indicato negli articoli 2 e 3 dell’allegato II.1. Questi articoli prevedono che tali avvisi siano pubblicati sia sul sito istituzionale della stazione appaltante sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

Si può desumere, quindi, che questo nuovo obbligo serva ad evitare che l’avviso a manifestare interesse venga omesso, consentendo scelte discrezionali sui partecipanti basate su criteri non chiaramente definiti. Questo comportamento è inammissibile, poiché il codice consente scelte discrezionali solo negli affidamenti diretti.

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Come invitare gli operatori economici nella procedura negoziata

L’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 stabilisce che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene:

  • l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
  • le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto;
  • l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
  • la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
  • i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
  • i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

  1. le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
  2. le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
  3. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri previsti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Divieto di sorteggio nelle procedure negoziate

Nel D.Lgs. 36/2023 è stato introdotto un espresso divieto per le stazioni appaltanti di ricorrere al sorteggio o ad altri sistemi di selezione basati su criteri casuali per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. L’utilizzo di metodi estrattivi è consentito soltanto in via del tutto residuale e straordinaria, quando ricorrano circostanze specifiche e debitamente motivate, e non sia concretamente possibile applicare criteri alternativi di selezione.

La disciplina è ulteriormente precisata dall’Allegato II.1, che (agli artt. 2, comma 3 e 3, comma 4) circoscrive l’ammissibilità del sorteggio ai soli casi in cui non risultino praticabili criteri oggettivi oppure quando l’applicazione di tali criteri comporti oneri organizzativi incompatibili con le esigenze di celerità della procedura.

In ogni caso, il ricorso a tale modalità deve essere puntualmente giustificato all’interno della determina a contrarre o del provvedimento equivalente.

La ratio della previsione è quella di garantire procedure più trasparenti e verificabili, basate su criteri oggettivi coerenti con l’oggetto dell’affidamento, evitando selezioni casuali che non valorizzano le competenze degli operatori e non consentono una corretta pianificazione dell’attività d’impresa. Per tale motivo il legislatore ne ha limitato l’impiego a ipotesi eccezionali. Nella prassi, tuttavia, non mancano applicazioni non sempre coerenti con tale impostazione.

Le procedure negoziate nei settori speciali con e senza bando

Il nuovo Codice appalti prevede la possibilità di ricorrere anche nei settori speciali a procedure negoziate con pubblicazione di un bando (art. 157) o senza pubblicazione di un bando (art. 158).

Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Si può ricorrere – anche nei settori speciali – alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i seguenti presupposti:

  • quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata;
  • quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
  • quando i lavori, i servizi o le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;
    2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
    3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; l’eccezione di cui al presente numero si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
  • nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante o all’ente concedente;
  • nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante o l’ente concedente ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
  • per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’operatore al quale le stesse stazioni appaltanti o enti concedenti hanno assegnato un appalto precedente;
  • per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  • per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
  • per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
  • quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso.

La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Procedura negoziata: i chiarimenti dell’ANAC

Parere MIT 2597/2024: l’ordine cronologico non è criterio oggettivo

In risposta ad un ente che intendeva stabilire, in un avviso d’indagine di mercato, di invitare i 5 o 10 operatori economici che avessero manifestato interesse per primi tramite PEC, il servizio giuridico del Mit – con il parere n. 2597 del 3 giugno 2024 – ha precisato che il criterio prospettato non soddisfa i criteri oggettivi previsti dal Codice e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale.

Anche l’ANAC (parere consultivo n.11 del 28 febbraio 2024) ritiene che l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L’adozione di questo criterio potrebbe limitare l’accesso alla procedura negoziata in maniera casuale e incoerente con le disposizioni normative vigenti.

Inoltre, esiste il potenziale rischio di creare asimmetrie informative tra i concorrenti o addirittura favorire accordi collusivi. Pertanto, l’ANAC ha ribadito che l’impiego del criterio cronologico potrebbe essere ammesso solo in circostanze del tutto eccezionali e residuali, a condizione che sia fornita una motivazione adeguata e che siano rispettate tutte le disposizioni normative pertinenti.

Comunicato ANAC 5/06/2024: istruzioni operative sui criteri di selezione

Con Comunicato adottato dal Consiglio il 5 giugno 2024, l’ANAC fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sui criteri da adottare per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Le indicazioni riguardano l’espletamento delle indagini di mercato e le modalità di costituzione e revisione degli Elenchi e sono state redatte nell’ottica di garantire la partecipazione anche alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, parità di trattamento.

Nel comunicato sono mostrati alcuni esempi di possibili criteri di selezione; uno di questi è rinvenibile nell’Allegato L del D.P.R. 207/2010 – seppur non più in vigore – e riferibile, in modo specifico, all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

L’ANAC fornisce, inoltre, specifiche indicazioni operative alle stazioni appaltanti che devono:

  • dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento (o atto equivalente) in cui sono disciplinate, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato (eventualmente distinte per fasce) e alle modalità di costituzione e revisione degli elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, tali da risultare: a) pertinenti rispetto l’oggetto dell’appalto; b) rispettosi del principio di concorrenza; c) oggettivi e non discriminatori; d) proporzionati e trasparenti;
  • aggiornare tempestivamente gli elenchi istituiti al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché del principio di concorrenza favorendo la partecipazione degli operatori economici richiedenti l’iscrizione;
  • indicare espressamente nella determina a contrarre e nell’eventuale avviso per manifestazione di interesse i criteri di selezione utilizzati, in conformità alle eventuali disposizioni regolamentari;
  • redigere – in applicazione dei criteri prescelti e nel rispetto del principio di rotazione – graduatorie non escludenti un operatore economico in possesso dei requisiti previsti per il possibile affidamento;
  • utilizzare la o le graduatorie predisposte, in modo da garantire il rispetto del principio della massima partecipazione di cui all’art. 10, comma 3 del codice garantendo, altresì, l’accesso alle
    micro, piccole e medie imprese, che comunque soddisfino i requisiti di partecipazione previsti ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto;
  • disporre la verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all’interno della propria organizzazione circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.
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Download Gratuito Comunicato ANAC 5/06/2024 – Criteri di selezione pe le procedure negoziate

Procedura negoziata: le sentenze più recenti

TAR Sicilia 1850/2025: è ammissibile la fornitura di prodotti gratuiti in una gara pubblica?

Nel contesto delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito che un’offerta economica presentata da un operatore può legittimamente indicare un corrispettivo pari a zero per alcune delle prestazioni richieste, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata e risulti compatibile con l’affidabilità complessiva della proposta. Tale principio è stato affermato dal TAR Sicilia, sede di Catania, Sezione IV, nella sentenza n. 1850/2025, la quale ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità, per un concorrente, di offrire determinati beni o servizi senza richiedere alcun onere economico alla stazione appaltante.

Il caso oggetto del giudizio riguardava una procedura negoziata avente ad oggetto il noleggio di un sistema software integrato, corredato da servizi di supporto tecnico e operativo, destinato all’ottimizzazione della pianificazione del trasporto pubblico locale. La controversia è insorta a seguito dell’esclusione di un partecipante la cui offerta prevedeva la concessione gratuita del software, giustificata dal fatto che il prodotto era stato interamente sviluppato in proprio, già ammortizzato economicamente e in parte precedentemente fornito alla stessa amministrazione. L’esclusione era stata motivata dalla presunta inadeguatezza delle spiegazioni fornite in sede di verifica dell’anomalia.

Il giudice amministrativo ha ribadito la finalità della verifica dell’anomalia: non quella di escludere automaticamente offerte con profili di convenienza economica marcata, bensì di accertare la sostenibilità e affidabilità della proposta in relazione all’esecuzione contrattuale. Tale verifica assume carattere sostanziale e deve fondarsi su un’istruttoria tecnica completa e su una motivazione puntuale in caso di esclusione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 30/2025; TAR Trento, n. 143/2024). Il TAR ha inoltre evidenziato come, nel settore dei software, non sia infrequente il ricorso a modelli di offerta con licenze gratuite o prezzi simbolici, soprattutto quando il prodotto oggetto di fornitura è già stato sviluppato e testato. In tali contesti, l’assenza di un corrispettivo per l’uso non compromette necessariamente la congruità dell’offerta, specie se accompagnata da attività accessorie a valore economico effettivo, come l’assistenza tecnica o la manutenzione.

Quindi, la legittimità di simili offerte, anche se caratterizzate da valori economici apparentemente nulli, è dunque subordinata non al valore in sé, ma alla ragionevolezza e sostenibilità dell’impegno contrattuale assunto.

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Download Gratuito Sentenza TAR Sicilia 1850/2025 - Offerte a costo zero nelle gare pubbliche

TAR Lazio 4203/2025: termine minimo per la presentazione delle offerte in una procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata senza bando è un metodo di affidamento eccezionale, in cui i tempi per la presentazione delle offerte devono essere stabiliti in base alla complessità dell’appalto.

Secondo l’articolo 76 del D.Lgs. 36/2023 non è previsto un termine minimo assoluto per la presentazione delle offerte. Spetta quindi alla stazione appaltante stabilire un periodo adeguato, tenendo conto della difficoltà dell’incarico e del tempo necessario ai partecipanti per predisporre un’offerta congrua.

Con la sentenza n. 4203 del 25 febbraio 2025, il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un operatore economico che contestava la validità di un termine di 9 giorni per la presentazione delle offerte, ritenendolo non conforme alla normativa vigente. Il Tribunale ha chiarito che il Codice dei Contratti Pubblici non impone una scadenza prestabilita per le procedure negoziate senza bando, bensì richiede che il termine fissato sia proporzionato alla natura dell’affidamento. Nel caso esaminato, l’incarico era di semplice esecuzione e non presentava particolari criticità, motivo per cui il termine assegnato è stato ritenuto adeguato.

Il TAR ha inoltre evidenziato l’importanza di rispettare il principio di adeguatezza, in base alla complessità dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Codice degli Appalti, i termini devono essere:

  • proporzionati alla difficoltà dell’incarico;
  • sufficienti a consentire la preparazione delle offerte;
  • stabiliti considerando eventuali sopralluoghi e l’accesso ai documenti di gara.

Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che il termine di 9 giorni fosse congruo, poiché l’appalto non presentava particolari difficoltà e la società ricorrente è riuscita comunque a formulare un’offerta completa. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

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Download Gratuito Sentenza Tar Lazio 4203/2025 - Termine presentazione offerte procedura negoziata senza bando

TAR Puglia: rispetto del principio di equivalenza e motivazione delle restrizioni

La sentenza del TAR Puglia n. 1032/2024 affronta il ricorso di una società esclusa da un procedimento di gara negoziato, sottolineando l’importanza del principio di equivalenza nelle procedure di gara e ribadendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di giustificare adeguatamente eventuali restrizioni a questo principio.

L’esclusione della società era motivata dalla presunta necessità di utilizzare esclusivamente materiali di consumo “originali” per un iniettore.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’esclusione e chiedendo alla Stazione Appaltante di rivalutare l’offerta presentata. Il TAR ha ribadito che nelle gare d’appalto il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare le offerte non solo formalmente, ma anche sostanzialmente: è necessario verificare se il prodotto offerto, pur non essendo “originale”, soddisfi le stesse funzionalità di quello richiesto.

Il principio di equivalenza può essere limitato, ma solo se la stazione appaltante indica chiaramente nella lex specialis di gara le ragioni che giustificano tali restrizioni. Nel caso in esame, la Stazione Appaltante non ha fornito motivazioni sufficienti per escludere prodotti equivalenti, rendendo l’esclusione non legittima.

LaStazione Appaltante ha il dovere di esaminare se l’offerta soddisfi concretamente le esigenze operative, indipendentemente dalla sua conformità formale al requisito di originalità. L’ASL avrebbe dovuto verificare se il prodotto proposto dalla società ricorrente fosse idoneo a rispondere alle necessità previste, anche se non “originale”.

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Download Gratuito Sentenza TAR Puglia 1032/2024 - Principio di equivalenza nelle gare d’appalto

FAQ procedura negoziata

Qual è la differenza tra indagine di mercato ed elenco di operatori economici nella procedura negoziata?

L’indagine di mercato è un’attività esplorativa svolta dalla stazione appaltante per individuare operatori interessati a partecipare alla gara, solitamente mediante pubblicazione di un avviso. L’elenco di operatori economici, invece, è un registro predefinito (interno o esterno) da cui è possibile attingere nominativi per gli inviti. Entrambi gli strumenti devono rispettare il principio di rotazione degli affidamenti.

In che modo si garantisce la trasparenza nella selezione degli operatori da invitare?

La trasparenza è assicurata mediante l’obbligo di pubblicare avvisi di indagine di mercato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ANAC. Inoltre, devono essere indicati chiaramente i criteri oggettivi per la selezione, evitando discrezionalità non giustificate.

Quando è ammesso l’uso del sorteggio per selezionare gli operatori economici?

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale sono ammessi solo in casi eccezionali, quando l’adozione di criteri oggettivi risulti impossibile o eccessivamente onerosa per garantire l’efficienza della procedura. In ogni caso, questa scelta deve essere giustificata.

Quali sono gli obblighi introdotti dal Correttivo 2024 in merito alla pubblicità delle procedure negoziate?

Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto l’obbligo, dal 1° gennaio 2025, di pubblicare l’avviso di avvio delle consultazioni sul sito della stazione appaltante, rafforzando la trasparenza nella fase preliminare di selezione. Questo serve a prevenire la selezione arbitraria degli invitati.

È possibile fissare un numero massimo di operatori da invitare?

Sì, la stazione appaltante può indicare nell’avviso un numero minimo e massimo di operatori da invitare. In tal caso, è obbligatorio specificare i criteri utilizzati per la scelta in modo trasparente, rispettando i principi di concorrenza e non discriminazione.

 

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