La nota ENEA sulle prestazioni dei materiali isolanti
Aggiornata la nota sulle prestazioni dei materiali isolanti da utilizzare nel caso di interventi detraibili con ecobonus, bonus facciate e Superbonus 110
L’ENEA ha aggiornato a dicembre la nota sulle prestazioni dei materiali isolanti.
La nota si è resa necessaria a seguito del gran numero di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico giunte all’Agenzia.
Indice
La nota ENEA sui materiali isolanti da utilizzare
L’ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste da:
- ecobonus,
- bonus facciate,
- Superbonus 110%,
bisogna rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Tuttavia è necessario distinguere tra:
- gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020), per cui si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
- gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati dell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
Le norme UE
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) n.305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del dlgs 106/2017.
Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE.
Nel caso di “materiali isolanti omogenei” in commercio si possono trovare:
- prodotti marcati CE;
- prodotti NON marcati CE.
Prodotti marcati CE
In questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o il fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical Assessment).
Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione).
In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD).
Prodotti senza marcatura CE
In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.
Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”, infatti, indica che qualora nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente.
La norma prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate:
- o mediante prove effettuate presso un laboratorio,
- o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della UE,
applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.
Clicca qui per scaricare la nota ENEA

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