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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » La normativa antincendio per i depositi

La normativa antincendio per i depositi

La normativa antincendio per i depositi è vasta: come orientarsi correttamente per evitare di commettere errori?

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2024/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Normativa antincendio per i depositi

I depositi fanno parte dell’elenco delle 80 attività soggette ai controlli antincendio considerate a maggior rischio e per questa ragione sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151/2011.

Precisamente ricadono nella categoria i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg. Nello specifico:

  • 70.1.B: locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 m2 a 3000 m2;
  • 70.2.C: locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 m2.

Prima del D.P.R. 151/2011 l’attività ricadeva nella definizione di “locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2“.

Successivamente è stato introdotto un altro valore discriminante ossia il peso delle merci, come abbiamo visto, e dei materiali combustibili situati nel deposito con la soglia di 5.000 kg al fine della valutazione dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

In questo articolo analizziamo in dettaglio le norme per la sicurezza antincendio nei depositi. Se ti occupi di questo settore, può esserti utile un software per la prevenzione incendi con funzioni integrate per l’elaborazione di tavole antincendio, la valutazione dei rischi, il calcolo del carico incendio, la documentazione dal presentare ai Vigili del Fuoco e tanto altro.

Indice

  • Antincendio per i depositi: cosa prevede il D.P.R. 151/2011
  • Deposito pellet: quale normativa antincendio applicare?
  • La normativa antincendio per i depositi di carta

Antincendio per i depositi: cosa prevede il D.P.R. 151/2011

L’attività di deposito riportata al numero 70 dell’allegato del D.P.R. 151/2011 sussiste quando si verificano insieme 2 condizioni:

  • superficie di deposito > di 1.000 m2;
  • presenza di materiali combustibili in quantità >  di 5.000 kg.

3 casi tipo di deposito

Possiamo fare una distinzione tra 3 casi tipo di locali adibiti a deposito:

  • caso 1: locale adibito a lavorazione non costituente attività soggetta, ma con una superficie lorda superiore ai 1.000 m2 e con il materiale impiegato distribuito sull’area di lavorazione, con quantitativi inferiori ai limiti stabiliti ai fini dell’individuazione di altri codici di attività;
  • caso 2: nel locale di superficie superiore di 1.000 m2 si registra la presenza di deposito di merce e materiale vario, con una superficie inferiore a 1.000 m2, non compartimentato;
  • caso 3: locale adibito a deposito e materiale vario di superficie inferiore ai 1000 m2, compartimentato con strutture di separazione e comunicazione di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate con il carico d’incendio.

Tipologie di depositi secondo il D.P.R. 151/2011

Nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 si menzionano una serie di depositi, divisi per tipologia con un numero di attività corrispondente:

  • 4: depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
    • compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
    • disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3; 
  • 5: depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3;
  • 10: stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3;
  • 11: stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3 ;
  • 15: depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 ;
  • 16: stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3;
  • 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;
  • 24: stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg;
  • 25: fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg;
  • 27: mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
  • 28: impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
  • 32: stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg;
  • 33: stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg;
  • 34: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
  • 35: stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
  • 36: depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;
  • 37: stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
  • 40: stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg;
  • 42: laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2;
  • 43: stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
  • 44: stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
  • 46: depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
  • 47: stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
  • 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
  • 60: impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione;
  • 63: stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito;
  • 70: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg;
  • 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

Tutte le attività sopra elencate, non avendo una propria regola tecnica verticale da rispettare, seguono la regola tecnica orizzontale definita dal D.M.

Per l’attività 75 “Depositi di mezzi rotabili”, il D.M. 12 aprile 2019 stabilisce che si deve utilizzare la regola tecnica orizzontale, ma in alternativa è possibile utilizzare anche le regole tecniche tradizionali (quelle dell’autorimessa D.M. 1 febbraio 1986) ad esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (per quest’ultimi quindi si deve sempre utilizzare la RTO).

In definitiva:

  • i depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili seguono la regola tecnica orizzontale;
  • “altri depositi” la regola tecnica orizzontale o il D.M. 1 febbraio 1986.

In questo ampio contesto normativo è facile confondersi e/o avere dei dubbi circa l’applicazione di una regola o di un’altra, ecco perché è sempre utile farsi aiutare da un software antincendio, sempre in linea con il Codice di Prevenzione Incendi, le regole tecniche verticali e le linee guida dei Vigili del Fuoco, hai un ampio archivio di attività normate e non normate a supporto della progettazione di corrette strategie antincendio.

Archivio progettazione strategie antincendio

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Cassazione penale 1047/2026: depositi carburanti aziendali, la Cassazione conferma gli obblighi di prevenzione incendi

La Cassazione (sentenza n. 1047/2026) chiarisce che i depositi carburanti aziendali destinati al rifornimento interno sono “luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 81/2008. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 437 c.p. e l’obbligo di predisporre presidi e segnalazioni antincendio. È irrilevante che il carburante non sia destinato alla vendita: basta l’accesso di dipendenti per attività lavorative. L’assenza di estintori o mezzi di prevenzione del rischio incendio integra responsabilità penale. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione Penale 1047/2026 - Obblighi antincendio in depositi privati

Deposito pellet: quale normativa antincendio applicare?

I depositi di pellet rientrano nell’attività numero 36 dell’allegato al D.P.R. 151/2011: “depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m“.

I depositi di pellet, quindi, seguono la regola tecnica orizzontale.

La normativa antincendio per i depositi di carta

Per quanto riguarda la normativa di riferimento per i depositi di carta, li troviamo ancora una volta nell’elenco delle attività soggette al controllo antincendio. Nello specifico:

  • attività numero 34: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

Al numero 33 troviamo gli stabilimenti e gli impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg.

I depositi di carta seguono la regola tecnica orizzontale.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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