LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C

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Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha stabilito quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando quella relativa all’entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni attualmente vigenti (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. presenza di più imprese esecutrici
  2. entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda.
Secondo l’art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l’impresa esecutrice) designa:

  • il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che differisce dalle prime anticipazioni diffuse dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, evidenziati da BibLus-net nella newsletter n. 117.
Come sostenuto da BibLus-net permane l’obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..

In quest’ultimo caso, tuttavia, l’obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell’incarico di progettazione, ma prima dell’inizio dei lavori e solo nel caso in cui l’esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).
Ricordiamo che l’art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l’efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.).

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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81567 KbPDF
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2 commenti
  1. Cristian
    Cristian dice:

    Il CSE/CSP nominato da committente può essere pagato dalla ditta esecutrice dei lavori?
    Avrei bisogno, se esistono, dei riferimenti legislativi a tale domanda.
    Grazie e a tutti

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Non credo esista una normativa che preveda chi paga il coordinatore per la sicurezza. Fa fede quanto scritto sul contratto: è proprio nel contratto che va disciplinato il tutto (pagamenti, tempi, modalità, ecc.).

      Rispondi

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