Cassazione: per definire una pertinenza non rileva la classificazione catastale ma la complementarietà funzionale all’immobile principale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22561/2021, si esprime sulla natura pertinenziale di un lastrico solare e chiarisce se esso possa rientrare nelle agevolazioni “prima casa” previste per le pertinenze accatastate come:
Ricordiamo che in merito a tale agevolazione (ed alle pertinenze) si è espressa recentemente anche l’Agenzia delle Entrate con alcuni chiarimenti attraverso la risposta n. 566/2021.
Alcuni privati acquistavano con il beneficio delle agevolazioni “prima casa” una porzione di fabbricato costituito da una abitazione, un garage, nonché da un lastrico solare posto sul garage.
Successivamente, veniva notificata dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione per maggiori imposte (di registro, ipotecaria e catastale) con riferimento al lastrico solare.
L’ufficio territoriale sosteneva che il lastrico solare non si poteva considerare pertinenza e quindi non poteva godere delle agevolazioni di prima casa, poiché:
Così, dopo un precedente grado di giudizio che respingeva il ricorso dei privati contro l’Agenzia delle Entrate, il caso approdava presso la Corte di Cassazione.
Il ricorso si argomentava sul presupposto che quanto menzionato dalla nota II bis sulle categorie catastali C2, C6 e C7 non significa che i beni classificati in altre categorie non possano considerarsi pertinenze.
I giudici della Cassazione premettono che il concetto di pertinenza è definito dall’art. 817 del codice civile ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale.
Gli ermellini spiegano che:
ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico.
Infatti, secondo un affermato orientamento della stessa Corte di Cassazione, i togati chiariscono che in tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, il lastrico solare deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dal citato art. 817 del codice civile.
Ne consegue che anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, può godere delle agevolazioni senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria, nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7, mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Corte di Cassazione
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