La “Manovra” da 25 MLD in Gazzetta: le novità per l’edilizia
Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, la "manovra" economica varata dal governo è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010.
Vediamo alcune delle misure d’interesse per il settore delle costruzioni.
Vediamo alcune delle misure d’interesse per il settore delle costruzioni:
- Introduzione della ritenuta fiscale (10%) per le imprese che eseguono lavori agevolati con le detrazioni del “36%” o del “55%” (art.25)
- “Sanatoria” per gli immobili non dichiarati in catasto (cd. “immobili fantasma”)
- Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni
- Tracciabilità dei pagamenti e Misure antiriciclaggio
Ritenuta fiscale per le imprese che eseguono lavori agevolati con le detrazioni del “36%” o del “55%” (art.25)
Per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA), a decorrere dal 1° luglio 2010, il D.L. 78/2010 introduce l’obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e la detrazione del 55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento.
“Sanatoria catastale” per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili fantasma”) (art.19, co. 8-13)
Entro il 31 dicembre 2010 sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale.
Il Comune, su segnalazione dell’Agenzia del Territorio effettuerà i relativi controlli urbanistici.
Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni (art.19, co. 14-16)
A decorrere dal 1° luglio 2010, per tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto immobili urbani viene introdotto l’obbligo di indicazione in atto:
- dei dati catastali dell’immobile
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto
- la dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto
In caso di irregolarità il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell’atto.
Sempre a partire dal 1°luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli immobili: in caso di mancata (o errata) indicazione di tali dati viene applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per la registrazione dell’atto.
Misure antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti
Il D.L. 78/2010 prevede (art. 20) l’abbassamento a 5.000 euro del limite massimo per il pagamento di importi in contanti e titoli al portatore (attualmente 12.500 euro).
L’art.21 prevede l’estensione della tracciabilità dei pagamenti alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.

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