La garanzia provvisoria nel nuovo codice appalti
Cos'è e a cosa serve la garanzia provvisoria secondo il nuovo codice dei contratti pubblici. Norme, giurisprudenza e consigli utili per PA e operatori economici
L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 ha ridefinito l’istituto della garanzia provvisoria, essenziale presidio a tutela della serietà dell’offerta e della stazione appaltante (SA).
Il Codice ha orientato la disciplina verso una maggiore digitalizzazione, una più precisa definizione del quantum e una decisa semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Tali interventi mirano a bilanciare l’esigenza di assicurare la serietà delle offerte con il principio del favor partecipationis.
Per gestire in modo semplice, sicuro e completamente digitale le garanzie provvisorie e tutta la documentazione di gara, scopri come il Common Data Environment può trasformare l’intero processo, riducendo errori e tempi amministrativi.
Indice
- Garanzia provvisoria appalti: cos’è
- Il regime generale: l’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023
- Garanzia provvisoria sottosoglia
- Quali sono le modifiche apportate alla garanzia provvisoria dal Correttivo Appalti?
- L’imperativo della garanzia fideiussoria digitale
- Da chi viene rilasciata la garanzia provvisoria?
- Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio
- Garanzia provvisoria: i consigli utili per le PA
- Garanzia provvisoria: consigli utili per gli operatori economici
- Garanzia provvisoria: le FAQ
Garanzia provvisoria appalti: cos’è
La garanzia provvisoria è un istituto giuridico a presidio della serietà dell’offerta che si configura come uno strumento volto a tutelare la stazione appaltante nei confronti del rischio di comportamenti opportunistici da parte degli operatori economici in fase di partecipazione alla gara. Essa assolve una duplice funzione: dissuasiva e risarcitoria, in caso di ritiro immotivato dell’offerta, mancata sottoscrizione del contratto o violazioni delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.
La garanzia provvisoria è, quindi, uno strumento di garanzia precontrattuale che l’operatore economico è tenuto a prestare al momento della presentazione dell’offerta, al fine di assicurare la serietà e l’impegno vincolante dell’offerta stessa.
La garanzia provvisoria, oltre ad una funzione di garanzia in senso stretto, serve anche a prevenire comportamenti dell’offerente rientranti in generale nel patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche che consiste nell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Nella fase fisiologica, la cauzione assolve alla funzione di evidenziare la serietà e l’affidabilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).
Parere MIT 3276/2025: quando è necessaria la garanzia provvisoria nel sottosoglia
Il MIT ha fornito un chiarimento (3276/2025) in merito all’applicazione della garanzia provvisoria nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Se una stazione appaltante decide, con una motivazione adeguata, di utilizzare la procedura aperta per un affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, quale norma deve seguire per l’eventuale richiesta della garanzia provvisoria? Deve far riferimento all’articolo 53 o all’articolo 106 del codice appalti?
Il MIT ha risposto a questi interrogativi fornendo un contributo significativo: il riferimento normativo principale è l’articolo 53, comma 1, che stabilisce che per gli affidamenti sottosoglia, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere la garanzia provvisoria prevista dall’articolo 106. Tuttavia, vi sono delle eccezioni: nelle procedure indicate alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo 50, la garanzia può essere richiesta se sussistono particolari esigenze legate alla specificità della gara. Pertanto, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il riferimento normativo resta l’articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, lasciando alla stazione appaltante la valutazione caso per caso sulla necessità della garanzia provvisoria.
TAR Lazio 18623/2025 : l’omissione dell’IBAN inficia la validità della garanzia provvisoria?
La sentenza n.18623/2025 del TAR Lazio chiarisce responsabilità, garanzia provvisoria e interesse strumentale nelle gare d’appalto. L’esclusione di un RTI per mancata costituzione della cauzione è stata ritenuta illegittima a causa dell’omissione dell’IBAN nel bando, evidenziando la responsabilità della Stazione Appaltante. Il TAR sottolinea che, prima dell’aggiudicazione, l’interesse dei concorrenti residui è solo strumentale e non giuridicamente tutelabile. Viene ribadito il principio di chiarezza dei documenti di gara e i limiti della lex specialis incompleta. L’operatore dimostra volontà di adempiere, mentre la mancata collaborazione dell’amministrazione rende l’esclusione ingiustificata. Leggi l’intero approfondimento.
TAR Friuli Venezia Giulia 186/2025: il soccorso istruttorio non può sanare una mancata garanzia provvisoria
La mancata o non corretta presentazione della garanzia provvisoria può essere sanata con il soccorso istruttorio?
Un’offerta priva della garanzia provvisoria comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione: è così che si è pronunciato il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza 186/2025.
Nel caso in esame, un operatore economico impugnava l’aggiudicazione sostenendo che la polizza fideiussoria allegata dall’aggiudicataria recava l’intestazione di un’altra società ed era stata volturata solo dopo la richiesta di integrazione documentale. Il TAR ha condiviso tale doglianza, osservando che non si trattava di un mero refuso riconoscibile “a colpo d’occhio”. La voltura depositata in seguito alla richiesta di soccorso istruttorio non era una semplice rettifica, bensì un atto di natura negoziale novativa che modificava soggettivamente il contratto di garanzia.
La giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio per integrare la cauzione provvisoria solo se la fideiussione trasmessa in sanatoria è stata emessa prima della scadenza per la presentazione delle offerte; qualora invece la polizza sia stata formata successivamente, il concorrente va escluso, perché godrebbe di un termine più ampio, con conseguente violazione della par condicio.
La polizza volturata dopo la presentazione dell’offerta introduce un nuovo garante e sostituisce quella originaria, compromettendo la funzione stessa della cauzione – ossia assicurare sin dall’inizio la serietà dell’offerta e l’impegno a rispettare il patto d’integrità. In caso di escussione, infatti, la prima polizza sarebbe inutilizzabile, perché priva di un valido vincolo verso l’aggiudicatario reale.
Il ricorso è stato accolto e l’aggiudicazione annullata: l’assenza (o l’erronea intestazione) della cauzione provvisoria non può essere sanata tramite soccorso istruttorio quando la garanzia viene formata o volturata dopo il termine per la presentazione delle offerte.
Il regime generale: l’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023
L’articolo 106 del nuovo codice appalti disciplina le garanzie richieste per partecipare alle procedure di affidamento, intervenendo su valore, operatività, efficacia, riduzioni e casi di svincolo o esclusione della garanzia.
Vengono introdotte rilevanti semplificazioni e innovazioni rispetto alla previgente normativa.
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione ed è parametrata al valore dell’appalto, con un importo massimo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, salvo diversa e motivata determinazione della stazione appaltante. Rimane obbligatoria la garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, estesa a includere eventuali rinnovi e opzioni e non più limitata al solo prezzo base.
È stato eliminato il riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria, disciplinati separatamente nel Libro II, Parte I. La cauzione può essere versata esclusivamente tramite bonifico o strumenti di pagamento elettronici riconosciuti. Le garanzie fideiussorie devono essere emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente presso l’emittente o tramite piattaforme digitali specificate.
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
Beneficio di escussione, efficacia e operatività (commi 4-7)
La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell’offerta. Tuttavia, il bando o l’invito possono prevedere un termine più lungo o più breve, in base alla durata stimata della procedura. Inoltre, possono richiedere che l’offerta includa l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della scadenza non sia ancora stata effettuata l’aggiudicazione, per la durata indicata nel bando.
La garanzia copre i casi di mancata aggiudicazione a partire dalla proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto derivante da qualsiasi fatto imputabile all’affidatario o dall’adozione di provvedimenti antimafia interdittivi ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La garanzia viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’escussione dopo la proposta di aggiudicazione è automatica?
Consiglio di Stato 4190/2026
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’esclusione dopo la proposta di aggiudicazione non comporta l’escussione automatica della garanzia provvisoria. L’art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 va interpretato secondo i principi UE di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza. La stazione appaltante deve motivare in concreto il pregiudizio causato dalla condotta del concorrente e valutare discrezionalmente l’incameramento. È quindi illegittima anche la clausola del disciplinare che preveda l’escussione automatica della cauzione. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Riduzione della garanzia (comma 8)
L’importo della garanzia, inclusi eventuali rinnovi, può essere ridotto del 30% per gli operatori economici che abbiano ottenuto, da organismi accreditati secondo le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000.
La riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente, si applica invece a micro, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti o consorzi ordinari composti esclusivamente da MPMI.
L’importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto del 10%, cumulabile con le precedenti riduzioni, qualora l’operatore presenti una fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita tramite piattaforme basate su registri distribuiti secondo il comma 3, o verificabile telematicamente sul sito dell’emittente.
È prevista una riduzione aggiuntiva fino al 20%, cumulabile con tutte le precedenti, per gli operatori in possesso di una o più certificazioni o marchi indicati nell’Allegato II.13, secondo quanto specificato nei documenti di gara iniziali, entro i limiti massimi stabiliti.
In caso di cumulo delle riduzioni, ciascuna riduzione successiva viene calcolata sull’importo già ridotto precedentemente. Per beneficiare di tali riduzioni, l’operatore deve dichiarare il possesso dei requisiti in sede di offerta e documentarlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
| Riduzione | Beneficiari | Condizioni | Cumulabilità |
|---|---|---|---|
| 30% | Operatori economici certificati | Certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati (UNI CEI EN 45000 / ISO/IEC 17000) | Non cumulabile con la riduzione del 50% |
| 50% | MPMI e raggruppamenti/consorzi composti esclusivamente da MPMI | Operatori economici micro, piccole e medie imprese o raggruppamenti/consorzi di sole MPMI | Non cumulabile con la riduzione del 30% |
| 10% | Tutti gli operatori economici | Fideiussione digitale gestita tramite piattaforme basate su registri distribuiti o verificabile telematicamente sul sito dell’emittente | Cumulabile con riduzioni precedenti |
| Fino al 20% | Tutti gli operatori economici | Possesso di certificazioni o marchi previsti nell’Allegato II.13, come indicato nei documenti di gara | Cumulabile con tutte le riduzioni precedenti; successive riduzioni calcolate sull’importo già ridotto |
Conformità, svincoli ed esclusioni (commi 9-11)
Le garanzie fideiussorie devono rispettare lo schema tipo previsto dall’articolo 117, comma 12, con l’applicazione dei periodi indicati nei secondi e terzi commi dello stesso articolo.
La stazione appaltante, nel comunicare l’aggiudicazione ai soggetti non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. In ogni caso, la garanzia cessa di avere efficacia al termine di 30 giorni dall’aggiudicazione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli appalti di servizi relativi alla redazione della progettazione, al piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
Ecco in sintesi tutte le novità rispetto alla normativa precedente:
- il calcolo della garanzia si basa sul valore complessivo della procedura, inclusi rinnovi e opzioni;
- la garanzia copre la mancata aggiudicazione già dalla “proposta di aggiudicazione”;
- la garanzia fideiussoria deve essere nativamente digitale e verificabile online;
- possibili riduzioni fino al 50% e fino al 20% aggiuntivo con certificazioni/marchi specifici (Allegato II.13);
- eliminato l’obbligo di corredare l’offerta con impegno a garanzia definitiva;
- le garanzie devono rispettare lo schema tipo previsto dall’art. 117, comma 12, con alcune eccezioni.
Garanzia provvisoria sottosoglia
Nelle procedure di affidamento sottosoglia (di cui all’articolo 50, comma 1), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate senza bando (di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Il Correttivo ha introdotto una novità: alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.
Nel caso di affidamento diretto, invece, non è richiesta la garanzia provvisoria all’affidatario, vista la particolare natura e finalità del modello di acquisizione – anche in termini di semplificazione – ed in considerazione delle motivazioni che inducono alla scelta di quell’operatore economico.
Quali sono le modifiche apportate alla garanzia provvisoria dal Correttivo Appalti?
Il D.Lgs. 209/2024 ha apportato delle modifiche all’articolo 106 del Codice al fine di chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità digitale (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), che ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, al fine di incrementare la sicurezza e l’efficacia delle interazioni elettroniche nell’Unione europea.
Il Correttivo interviene anche sul comma 8, terzo periodo chiarendo che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell’intero ciclo di vita della polizza, dall’emissione all’estinzione.
Infine si è provveduto ad eliminare un mero refuso riscontrato all’articolo 106, comma 8, quarto periodo del Codice, laddove, a causa dell’erronea omissione del riferimento interno, si esclude che la riduzione del 20 % dell’importo della garanzia ivi prevista sia cumulabile con la riduzione del 10 per cento prevista al terzo periodo del medesimo comma 8.
L’imperativo della garanzia fideiussoria digitale
L’innovazione più incisiva e di portata sistemica riguarda la forma della garanzia fideiussoria. L’Articolo 106, comma 3, impone che, qualora l’operatore economico opti per la fideiussione (mantenendo salva l’alternativa della cauzione), essa deve essere:
- obbligatoriamente emessa e firmata digitalmente.
- verificabile telematicamente presso l’emittente.
In alternativa, può essere gestita attraverso piattaforme digitali specificate. Questa previsione sancisce l’obbligo di adottare una polizza cosiddetta nativa digitale. L’obiettivo è duplice: incrementare l’efficienza e la sicurezza del sistema, garantendo l’autenticità del documento e riducendo al contempo gli oneri e i tempi amministrativi legati alla verifica documentale. L’integrazione con l’ecosistema di digitalizzazione (Art. 25 del Codice) promette, a regime, una maggiore trasparenza e una riduzione delle frodi lungo l’intero ciclo di vita della garanzia, dall’emissione allo svincolo.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) distingue tra:
- documento informatico (nativo digitale);
- copia informatica di un originale analogico;
- copia per immagine di un documento analogico.
Sebbene il CAD riconosca alle copie un valore giuridico se firmate digitalmente, l’art. 106, in quanto norma speciale, impone un livello più elevato: la garanzia deve essere generata fin dall’origine come documento digitale. Questa scelta non è formale, ma sostanziale: la polizza deve esistere nella sua forma definitiva entro il termine di presentazione delle offerte e non può essere “ricreata” dopo. La giurisprudenza aveva già espresso un orientamento simile, affermando che la garanzia deve essere preesistente rispetto al termine di presentazione (tra le altre, TAR Friuli Venezia Giulia n. 185/2025; TAR Puglia n. 1046/2024).
La garanzia deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero deve essere gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1.
Consiglio di Stato 2472/2026: garanzia provvisoria analogica, il soccorso istruttorio può sanare la mancata digitalizzazione?
Il Consiglio di Stato (sentenza 2472/2026) afferma che la polizza fideiussoria deve essere nativamente digitale: quella analogica equivale a mancata presentazione. Il requisito non è formale ma sostanziale, poiché consente la verifica telematica dell’autenticità della garanzia. Escluso il soccorso istruttorio se la polizza digitale è formata dopo la scadenza: sarebbe tardiva e lesiva della par condicio. Ammesse invece offerte con valori pari a zero, se economicamente sostenibili nel loro complesso.
TAR Calabria 2039/2025: la garanzia provvisoria per gli appalti è valida se cartacea?
La sentenza TAR Calabria 2039/2025 chiarisce che la garanzia provvisoria deve essere nativamente digitale, come richiesto dall’art. 106 del Codice. Una polizza cartacea o semplicemente digitalizzata equivale alla mancata presentazione della garanzia e non può essere sanata tramite soccorso istruttorio. La garanzia deve essere valida, completa e conforme entro il termine di presentazione dell’offerta. Accolto il ricorso: annullata l’aggiudicazione, dichiarata l’inefficacia del contratto e disposto il subentro del ricorrente. Leggi lapprofondimento.
Da chi viene rilasciata la garanzia provvisoria?
La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Consiglio di Stato 2260/2025: quando è legittima l’escussione automatica della garanzia provvisoria?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2260/2025, ha annullato l’escussione automatica della cauzione provvisoria, ritenendo illegittimo l’automatismo privo di istruttoria e motivazione. La decisione, in linea con la Corte di Giustizia UE, afferma che l’incameramento deve essere valutato caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non basta la semplice mancanza di un requisito per giustificare la misura, né la posizione in graduatoria può determinarla automaticamente. L’amministrazione deve quindi motivare l’escussione considerando le circostanze concrete e la gravità dell’irregolarità. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 4424/2025: quando si può escutere la cauzione provvisoria?
La garanzia provvisoria tutela la stazione appaltante dal mancato perfezionamento del contratto e l’escussione si attiva al momento dell’inadempimento, cioè con il provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un atto connesso alla fase pubblicistica della gara. La CGUE ha chiarito che l’incameramento automatico è contrario al diritto UE se privo di motivazione individualizzata e proporzionata. Il termine di 6 mesi per escutere la garanzia decorre dalla data dell’esclusione, e nel caso esaminato il ritardo della stazione appaltante ne ha determinato la decadenza. Leggi l’approfondimento.
Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio
La garanzia provvisoria può essere integrata solo se i documenti riportano data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 101 comma 1, lett) a del D.Lgs. 36/2023 che regola il soccorso istruttorio. Quando, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il documento risulta comunque presente nel F.V.O.E., la stazione appaltante concede un periodo non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per integrare qualsiasi elemento mancante della documentazione già trasmessa alla stazione appaltante entro il termine di presentazione delle offerte, insieme alla domanda di partecipazione o al DGUE, con la sola esclusione dei documenti che costituiscono offerta tecnica e offerta economica, che non possono essere integrati.
Garanzia provvisoria: i consigli utili per le PA
Di seguito alcuni consigli utili, raccolti in tabella, per le pubbliche amministrazioni.
| Aspetto | Indicazioni/Facoltà della SA | Note/Implicazioni |
|---|---|---|
| Importo della garanzia | Può ridurre l’importo della garanzia sino all’1% oppure incrementarlo sino al 4%, previa adeguata motivazione. | Necessaria la motivazione per le variazioni. |
| Termine di validità | Può richiedere un termine di validità diverso dai 180 giorni previsti di regola. | Flessibilità sulla durata della copertura fideiussoria. |
| Riduzione garanzia (marchi/certificazioni) | Deve indicare nei documenti di gara quali marchi e certificazioni di cui all’Allegato II.13 concorrono alla riduzione della garanzia, fino a un importo massimo del 20%. | Tra le riduzioni del citato Allegato è presente anche la certificazione ISO 9001, che è già prevista come riduzione automatica del 30% (probabile refuso normativo). |
| Criteri per la riduzione | La facoltà di individuare marchi e certificazioni deve essere esercitata in modo da evitare eccessive penalizzazioni delle imprese o, al contrario, l’estensione indiscriminata del beneficio. | Necessario bilanciamento per garantire equità e competitività. |
| Riduzione per garanzia digitale | Riduzione generalizzata introdotta per il caso di garanzia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti. | Volta a incentivare l’uso delle piattaforme previste dall’art. 25 del Codice. |
| Obiettivo digitalizzazione | A compimento del progetto, si dovranno realizzare l’interoperabilità e l’integrazione tra i sistemi, la digitalizzazione/automazione del processo di garanzia (dall’emissione allo svincolo), e la condivisione/attestazione di dati e processi nella filiera. | Mira alla piena digitalizzazione e trasparenza del processo di garanzia. |
Garanzia provvisoria: consigli utili per gli operatori economici
Di seguito vediamo ora i consigli utili per gli operatori economici.
| Aspetto | Indicazioni per l’Operatore Economico | Dettagli e Riferimenti Normativi |
|---|---|---|
| Calcolo importo garanzia | Prestare attenzione al calcolo dell’importo: la garanzia deve essere calcolata sul valore complessivo della procedura. | Il calcolo include eventuali opzioni e/o rinnovi previsti. |
| Fruizione delle riduzioni | Per beneficiare delle riduzioni previste, il concorrente deve segnalare il possesso dei relativi requisiti in sede di offerta. | I requisiti devono essere documentati nei modi prescritti dalle norme vigenti (come già previsto nel previgente Codice). |
| Schema della garanzia | La garanzia deve essere conforme agli schemi di cui al D.M. MISE del 19 gennaio 2018, n. 31. | NON deve essere conforme all’ultimo decreto 193/2022. |
| Clausole e conformità | Si consiglia di adattare le clausole degli schemi ministeriali alle novità introdotte dall’articolo in commento. | L’adattamento è fondamentale, soprattutto con riferimento all’oggetto e all’ambito di applicazione della garanzia. |
| Digitalizzazione obbligatoria | Accertarsi che la propria banca o compagnia assicurativa possa rilasciare fideiussioni in modalità digitale a partire dal 1° gennaio 2024. | Necessità di adeguamento ai processi di digitalizzazione. |
| Verifica garanzia (indirizzo) | L’Operatore Economico deve indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo Internet o l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini della verifica (se non già indicato dal garante nella documentazione contrattuale). | La mancata indicazione è sanabile con il soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza dell’offerta. |
| Tempi di riscontro (PEC) | In caso di verifica tramite PEC, l’OE deve acquisire l’impegno del garante a riscontrare le richieste della SA nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. | Garantire la tempestività della verifica da parte della Stazione Appaltante. |
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Garanzia provvisoria: le FAQ
Chi può rilasciare una garanzia provvisoria valida secondo il D.Lgs. 36/2023?
La garanzia provvisoria può essere rilasciata da banche, compagnie assicurative o intermediari finanziari autorizzati e solvibili, conformemente alla normativa bancaria e assicurativa vigente. Deve essere verificabile digitalmente e, se fideiussoria, firmata digitalmente.
Qual è la durata minima di validità di una garanzia provvisoria?
La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diversa indicazione motivata nel bando o nell’invito. È possibile prevedere il rinnovo su richiesta della stazione appaltante fino all’aggiudicazione.
Quali riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria sono previste dal nuovo Codice?
L’importo può essere ridotto fino al 50% per MPMI o raggruppamenti di sole MPMI, fino al 30% per operatori certificati secondo le norme ISO 9000, e ulteriori riduzioni fino al 10% o 20% se la garanzia è digitale o se l’operatore possiede certificazioni specifiche dell’Allegato II.13. Le riduzioni sono cumulabili secondo le regole indicate dal Codice.
Cosa succede se una garanzia provvisoria digitale non è presente entro il termine di scadenza dell’offerta?
Se la garanzia digitale non è preesistente alla scadenza, non può essere integrata tramite soccorso istruttorio e l’operatore economico è escluso dalla gara, perché si violerebbe la funzione stessa della cauzione di assicurare la serietà dell’offerta fin dall’inizio.
La garanzia provvisoria copre anche i rinnovi e le opzioni del contratto?
Sì, il nuovo Codice prevede che la garanzia provvisoria sia calcolata sul valore complessivo della procedura, includendo eventuali rinnovi e opzioni, non limitandosi più al solo prezzo base indicato nel bando.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/la-garanzia-provvisoria-nel-nuovo-codice-appalti/




