La Finanziaria approvata in Senato
Il testo passa ora all’esame della Camera dei Deputati.
Sottolineando che si tratta di un provvedimento ancora in itinere, e che pertanto le disposizioni da esso recate non sono in vigore, BibLus-net riporta, in sintesi, i contenuti di maggiore interesse per il settore edile.
Contribuenti minimi e marginali (articolo 4, commi da 1 a 21)
L’articolo 4 introduce un nuovo regime fiscale per i contribuenti “minimi”, ovvero le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere:
- ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
- assenza di cessioni all’importazione;
- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
- spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.
Il nuovo regime fiscale naturale si basa su 4 elementi:
- esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti (comma 5);
- non sottoposizione a Irap (comma 9);
- applicazione di un’imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi (commi 9 e 10);
- esclusione dagli studi di settore (comma 17).
Credito d’imposta per incentivare la formazione di studi associati (articolo 3, commi da 28 a 34)
L’ articolo 3 (commi 28 – 34) introduce un credito d’imposta per le spese relative alla costituzione di uno studio associato formato da liberi professionisti (in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10).
Il credito riconosciuto è pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
- beni strumentali materiali e immateriali, e per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati per periodi di 3 anni;
- beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
Reverse charge
I commi 52 e 53 dell’ articolo 5 prevedono l’inserimento delle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’Iva nel campo di applicazione del “reverse charge”.
Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, comma 15)
Il testo prevede (art. 2 comma 15) la proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici introdotte dalla Finanziaria 2007 invernale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 12 a 14)
Prevista la proroga al 31 dicembre 2010 della detrazione Irpef (36%) per le spese interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Detrazioni fiscali per i canoni di locazione
I commi 4 e 5 dell’articolo 2 prevedono due tipologie di detrazioni (non cumulabili):
- Ai titolari di contratti di locazione di abitazione principale, spetta una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo annuo è inferiore a 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
- Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori spetta, per i primi 3 anni, una detrazione di 991,6 euro (se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro)
Il comma 40 dell’art. 5 prevede, inoltre, una detrazione per i canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede.
Ici, detrazione prima casa (articolo 2, commi 1 e 2)
I commi 1 e 2 dell’art. 2 prevedono un’ulteriore (rispetto alla detrazione in vigore 103,29 euro) riduzione Ici per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro.
Documento | Dimensione | Formato |
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D.D.L. Finanziaria 2008 approvato in Senato | 2,75 Mb | ![]() |

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