La concessione di un’area pubblica non è un titolo edilizio
Tar Lazio: i concessionari di un’area pubblica devono comunque richiedere un permesso di costruire per potervi installare opere permanenti
La sentenza n. 6533/2021 del Tar Lazio chiarisce la differenza che intercorre tra una concessione all’utilizzo di suolo pubblico e un titolo edilizio.
Il caso
Il concessionario di un’area comunale, titolare di una licenza itinerante per il commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli tramite banco mobile, realizzava sull’area in concessione delle opere stabili senza richiedere alcun permesso.
Il Comune ne ordinava la demolizione, poiché quelle opere avrebbero dovuto essere assentite attraverso un permesso di costruire.
Il concessionario, ritenendo invece illegittima la decisione dell’amministrazione, decideva di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Lazio
I giudici chiariscono che nessun valore può essere riconnesso al titolo autorizzatorio concernente l’attività commerciale del ricorrente, in quanto del tutto inidoneo a legittimare le opere abusive in discussione.
Il Tar spiega che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, il titolo edilizio è necessario per la collocazione sul suolo di manufatti non precari e destinati alla stabile fruizione e va tenuto distinto dal titolo che è necessario per l’occupazione del suolo stesso, che ha natura concessoria di area pubblica.
Ne deriva (a parere dei togati) che il provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico non può valere quale permesso di costruire.
Il Tar distingue tra:
- la concessione, rilasciata con esclusivo riferimento all’accertamento della possibilità in concreto di sottrarre l’area all’uso pubblico ed indifferenziato della collettività per destinarla ad un uso singolo e commerciale;
- il titolo edilizio, che attiene alla coerenza urbanistica con le norme di costruzione (valevoli anche per manufatti prefabbricati o di semplice realizzazione),
I Togati quindi evidenziano come il primo non esime dal conseguimento del titolo abilitante all’edificazione.
Conclude il Tar che dalla documentazione agli atti emerge che le opere sanzionate non sono riferite al banco mobile utilizzato per la vendita dei prodotti ortofrutticoli bensì ad opere permanenti che determinano una irreversibile trasformazione del territorio realizzate su area in proprietà del Comune in assenza dei necessari titoli di legittimazione.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Dehor: se c’è l’uso stabile nel tempo serve il permesso di costruire“
- “Dehor chiuso su suolo pubblico in concessione: è nuova costruzione!“
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