L’IVA agevolata (10%) per la fornitura di energia termica “verde” è solo per uso domestico
L’ Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 01/04/2010, ha chiariti che l’IVA agevolata al 10% è applicabile alle "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento,(…) alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento" se l’energia è erogata esclusivamente per "uso domestico".
Dunque il regime IVA agevolato per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica esclusivamente quando la somministrazione riguarda consumatori finali che impiegano l’ energia nelle abitazioni, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo dotate del requisito di residenzialità.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate giungono in risposta ad un quesito inoltrato da una società cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore l’energia termica, provvedeva poi a redistribuirla a mezzo della propria rete ai consumatori finali propri soci.
Nella Risoluzione 28/E 2010 vengono, in realtà, ribadite ed ampliate le interpretazioni già fornite con la Risoluzione n. 150/E del 15/12/2004, ovvero l’erogazione per “uso domestico” come presupposto indispensabile per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata; quest’ultima, lo ribadiamo, ammissibile nel caso di “somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali (…), non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.
Clicca qui per scaricare il testo della Risoluzione n. 28/E – 2010 dell’Agenzia delle Entrate

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