IVA sulle auto delle imprese e dei professionisti: il punto della situazione. Probabile la detrazione IVA del 40%
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Prima del 14 settembre 2006, la detrazione Iva per le autovetture aziendali era stabilita al 15% per gli acquisti e i canoni di leasing; l’imposta sul valore aggiunto era totalmente indetraibile per le spese di gestione del veicolo (carburanti, manutenzioni, etc.).
Prima del 14 settembre 2006, la detrazione Iva per le autovetture aziendali era stabilita al 15% per gli acquisti e i canoni di leasing; l’imposta sul valore aggiunto era totalmente indetraibile per le spese di gestione del veicolo (carburanti, manutenzioni, etc.).
Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha sancito l’incompatibilità di tali disposizioni con la normativa comunitaria, il Governo ha previsto (D.L. 258/06) la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta non detratta, mediante istanze da presentare al Fisco entro il 16 aprile 2007. La percentuale rimborsabile dell’IVA versata, tuttavia, deve essere stabilita dall’agenzia delle Entrate (nel provvedimento di approvazione del modello di rimborso).
I contribuenti hanno comunque la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti del contenzioso se ritengono di avere diritto ad un importo più elevato coerente con l’utilizzo effettivo del mezzo in ambito aziendale.
Dal 14 settembre scorso, la detrazione dell’Iva sulle auto non incontra limiti specifici, dovendo semplicemente rispettare le ordinarie regole di inerenza all’attività dell’impresa o del professionista.
Tuttavia dubbi applicativi si stanno ponendo per le auto utilizzate anche al di fuori dell’ambito lavorativo (ad esempio le auto acquistate da lavoratori autonomi) . La quantificazione della quota da detrarre dovrebbe infatti seguire criteri oggettivi e documentabili, che peraltro non sono ancora stati illustrati dalle Entrate.
In una terza fase, che prenderà il via con l’autorizzazione del Consiglio Ue, nella quale verrà reintrodotta una percentuale unica di indetraibilità, applicabile, senza possibilità di prova contraria, per le autovetture (con alcune eccezioni); tale percentuale, in base alle notizie pervenute, si attesterà al 60%.
Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha sancito l’incompatibilità di tali disposizioni con la normativa comunitaria, il Governo ha previsto (D.L. 258/06) la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta non detratta, mediante istanze da presentare al Fisco entro il 16 aprile 2007. La percentuale rimborsabile dell’IVA versata, tuttavia, deve essere stabilita dall’agenzia delle Entrate (nel provvedimento di approvazione del modello di rimborso).
I contribuenti hanno comunque la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti del contenzioso se ritengono di avere diritto ad un importo più elevato coerente con l’utilizzo effettivo del mezzo in ambito aziendale.
Dal 14 settembre scorso, la detrazione dell’Iva sulle auto non incontra limiti specifici, dovendo semplicemente rispettare le ordinarie regole di inerenza all’attività dell’impresa o del professionista.
Tuttavia dubbi applicativi si stanno ponendo per le auto utilizzate anche al di fuori dell’ambito lavorativo (ad esempio le auto acquistate da lavoratori autonomi) . La quantificazione della quota da detrarre dovrebbe infatti seguire criteri oggettivi e documentabili, che peraltro non sono ancora stati illustrati dalle Entrate.
In una terza fase, che prenderà il via con l’autorizzazione del Consiglio Ue, nella quale verrà reintrodotta una percentuale unica di indetraibilità, applicabile, senza possibilità di prova contraria, per le autovetture (con alcune eccezioni); tale percentuale, in base alle notizie pervenute, si attesterà al 60%.
Documento | Dimensione | Formato |
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Legge n.278/06 (conversione D.L. 258/06) | 18 Kb | ![]() |
Testo Coordinato | 69 Kb | ![]() |
Sentenza causa C-228/05 | 162 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/iva-sulle-auto-delle-imprese-e-dei-professionisti-il-punto-della-situazione-probabile-la-detrazione-iva-del-40/
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