Iva, professionisti, imprese e PA: dal Ministero le istruzioni operative per lo split payment

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I fornitori non sono tenuti al pagamento dell’imposta e registrano le fatture emesse senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto che dal primo gennaio 2015 le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello split payment, che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico del committente.

Ciò implica che le PA che acquistano beni e servizi non dovranno più pagare l’Iva ai fornitori per le fatture emesse e per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, ma dovranno versarla direttamente all’erario.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 23 gennaio 2015 contenente le regole applicative dello split payment.
I fornitori di beni e servizi dovranno emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; essi non sono tenuti al pagamento dell’imposta e registrano le fatture emesse senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.
L’Iva diventa esigibile nel momento in cui vengono pagati i corrispettivi ai fornitori.
Le PA possono comunque optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
Il versamento dell’Iva è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile.

Le Amministrazioni devono annotare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile.
Il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei versamenti sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Clicca qui per scaricare il D.M. 23 gennaio 2015

 
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