IVA per cassa: tutti i chiarimenti in una circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 26 marzo 2009, avvenuta il 27 aprile scorso, le imprese e i lavoratori autonomi possono avvalersi della facoltà versare al fisco l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso, con conseguenti ed evidenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 26 marzo 2009, avvenuta il 27 aprile scorso, le imprese e i lavoratori autonomi possono avvalersi della facoltà versare al fisco l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso, con conseguenti ed evidenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
Dopo la pubblicazione delle disposizioni attuative (30 aprile), l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.20E/2009, con tutti i chiarimenti sulle modalità applicative della norma.
Nel documento l’Agenzia precisa, tra l’altro, che il pagamento differito dell’IVA deve essere esplicitato nella fattura, sulla quale deve essere riportata un’apposita dicitura.
Il D.M. 26 marzo 2009 prevede che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare nell’anno in corso) un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
Clicca qui per scaricare il testo della Circolare n.20/E del 30 aprile 2009

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