Iva ordinaria o ridotta per i lavori contro il rischio idrogeologico?
Dalle Entrate: per i lavori di risanamento idrogeologico si paga l’Iva ordinaria: non sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria
L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Iva ordinaria o ridotta da applicare in merito alla realizzazione di alcuni lavori.
Il caso in esame riguarda il dubbio sull’utilizzo dell’Iva (ridotta o ordinaria) in caso di opere finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico di una strada, opere necessarie per le successive opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
Questo il quesito avanzato all’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 184/2022.
Le opere di risanamento idrogeologico non possono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria e, quindi, si applica l’Iva ordinaria.
Questa, in sintesi, la risposta del Fisco.
Il caso
Una Regione è in procinto di appaltare i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria, propedeutici alle fasi successive di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 ed al loro miglioramento sismico.
Prima di procedere all’avvio delle predette gare, la Regione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se la realizzazione di tali opere rientrasse tra quelle di “urbanizzazione primaria” ed usufruire, così, dell’Iva nella misura agevolata del 10%.
Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato, innanzitutto, quando spetta l’Iva agevolata.
Iva agevolata
Ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, Tabella A numero 127-quinqies, l’Iva agevolata è riconosciuta per le opere di urbanizzazione primaria o secondaria, individuate dall’articolo 4 della legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della legge n. 865/1971.
In particolare, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:
opere di urbanizzazione primaria, quali:
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;
opere di urbanizzazione secondaria, ossia:
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali (…);
- aree verdi di quartiere.
Inoltre, ai sensi del successivo n. 127-septies (D.P.R. n. 633/1972), l’Iva agevolata spetta anche alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies“.
Inoltre, per completezza viene chiarito che l’aliquota Iva agevolata è anche prevista dal numero 127-quaterdecies della suddetta Tabella A, parte terza, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972 che si applica, tra l’altro, agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Si tratta, ha sottolineato l’Agenzia, di un’elencazione tassativa.
L’articolo 4 della legge n. 847/1964 ricomprende, per fare degli esempi, la realizzazione di strade, spazi di parcheggio, fognature, illuminazione, reti di distribuzione dell’energia, scuole, impianti sportivi e aree verdi, ma non contempla le opere volte alla riduzione del rischio idrogeologico.
L’Agenzia ha, quindi, concluso che le opere che la Regione intende appaltare non sono riconducibili ai lavori di urbanizzazione primaria e, pertanto, NON possono ottenere l’Iva ridotta.
L’Agenzia ha aggiunto che gli interventi di ristrutturazione urbanistica beneficiano dell’Iva agevolata, quindi la Regione potrebbe ottenere l’Iva al 10% se, nella documentazione tecnico-amministrativa, qualificasse come tali gli interventi da appaltare.
Parere delle Entrate
In considerazione della suddetta disposizione fiscale, possono essere ricondotte nel regime Iva agevolato, in termini di aliquota ridotta del 10%, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie (vedi articolo di BibLus: IVA al 10% per le attività di bonifica?), tassativamente elencate nel citato articolo 4, come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865/1971 ed oggi elencate nell’articolo 16 del Testo Unico sull’edilizia (cfr. risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006).

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/iva-ordinaria-o-ridotta-per-i-lavori-contro-il-rischio-idrogeologico/


