Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro: entro il 7 settembre la comunicazione alle Entrate
Entro il 7 settembre la comunicazione delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il modello e le istruzioni delle Entrate
Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha emanato diverse misure al fine di favorire le attività commerciali e professionali, tra cui:
- il credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi e per gli affitti di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole;
- il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Dopo il provvedimento relativo alla cessione del credito d’imposta per gli affitti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 259854/2020 riguardante il credito d’imposta per l’adeguamento Covid-19 e sanificazione.
Provvedimento n. 259854/2020
L’articolo 120 del dl Rilancio riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione; l’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
L’articolo 125 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione; il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
L’articolo 122 prevede, infine, che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), in luogo dell’utilizzo diretto, fino al 31 dicembre 2021. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Con il provvedimento del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 120 e 125 del dl n. 34/2020;
- le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 122, comunicano all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Scadenze per la comunicazione
Il provvedimento del 10 luglio ha stabilito che entro il 7 settembre 2020, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con l’ammontare agevolabile per accedere al credito d’imposta.
In particolare, nel documento viene precisato che:
- la comunicazione delle spese ammissibili per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021;
- la comunicazione delle spese ammissibili per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è prevista dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono le spese sostenute in tutto il 2020; i contribuenti interessati possono indicare, quindi, nella comunicazione un credito teorico, comprensivo anche dei costi solo previsti. In pratica, si comunica l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Spese agevolabili
Si tratta delle spese sostenute per:
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquistare dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- comprare prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquistare dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
- comprare e installare dispositivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Modello
Con il provvedimento in esame è stato approvato anche l’apposito modello con le relative istruzioni.
La comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, con il modello messo a disposizione; la risposta entro 5 giorni.
Una volta pervenuta la comunicazione, l’amministrazione finanziaria rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Cessione del credito
Fornite, infine, le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
A breve, un provvedimento del direttore delle Entrate indicherà l’ammontare massimo fruibile del credito d’imposta.
Clicca qui per scaricare il provvedimento n. 259854/2020

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!