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Home » Approfondimenti » Acustica » Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?

Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?

Il mancato isolamento acustico del terrazzo va risarcito poiché incide sui requisiti acustici passivi dell'intera abitazione. Lo afferma la Cassazione

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 2 Marzo 2023/0 Commenti/in Acustica /di
Risarcimento danni per mancato isolamento acustico del terrazzo

Attenzione, il mancato isolamento acustico del terrazzo, ma anche di quei locali ritenuti non abitativi come bagno, corridoio, ripostiglio potrebbero costare caro in termini di risarcimento danni. Essi costituiscono parte integrante dell’abitazione ed il loro isolamento contribuisce al rispetto dei requisiti acustici passivi secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 5487/2023.

Ti ricordo che per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi oltre a quanto prescritto dal citato D.P.C.M., dal 31 dicembre 2011, la norma UNI 11367 prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione, oppure chi vorrà vendere o affittare un’abitazione, dovrà munire il proprio appartamento della specifica certificazione acustica. Tale certificazione attualmente per le abitazioni non è obbligatoria ma, in caso di contenzioso, il rispetto di tali prescrizioni in materia di isolamento acustico sarebbe determinante per evitare spiacevoli conseguenze, per cui ti consiglio un software isolamento acustico per l’edilizia, la verifica dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5/12/1997 e norme UNI 12354) e la classificazione acustica degli edifici secondo la norma UNI 11367.

Mancato isolamento acustico terrazzo, il caso

Gli acquirenti di alcune unità immobiliari citavano in giudizio per risarcimento danni l’impresa di costruzione e la società venditrice a causa del difetto di insonorizzazione degli immobili acquistati, relativamente alle terrazze. Il tribunale accoglieva la domanda.

Successivamente, la Corte di Appello confermava quanto espresso dal tribunale.

Nel dettaglio, affermava che i parametri di insonorizzazione degli edifici fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dovevano essere applicati a tutte le superfici delle unità immobiliari degli appellati acquirenti, sia alle terrazze che ai locali c.d. non abitabili. Infatti a proposito delle terrazze, si sarebbe dovuto tener conto:

  • della propagazione del rumore attraverso le murature su cui appoggiano e si innestano;
  • della circostanza che esse non sono destinate solo all’affaccio ma sono altrimenti utilizzabili;
  • della normativa tecnica sui requisiti passivi acustici che prende in considerazione anche le componenti degli edifici, precisando che esse consistono nelle partizioni orizzontale e verticali.

Mentre a proposito dei locali c.d. non abitabili i giudici precisavano che essi costituiscono comunque ambienti interni alle abitazioni, destinati alla permanenza delle persone.

Si arrivava, così, in Cassazione.

Le ricorrenti impresa di costruzione e società venditrice sostenevano che tale conclusione fosse errata, atteso che:

  • le terrazze sono, pacificamente, ambienti esterni all’edificio, aperti su tutti i lati e, a volte, anche sopra e che la disciplina in materia distingueva nettamente i locali abitativi e non ed i locali interni e partizioni esterne dell’edificio;
  • con riferimento ai locali non abitabili, l’equiparazione resta esclusa poiché il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, a mente dell’art. 2, si applica agli “ambienti abitativi” di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) legge n. 447/1995, nel cui ambito rientrano solo gli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza delle persone, con esclusione quindi dei locali non abitabili.

Il giudizio della Corte di Cassazione: ai fini di un isolamento acustico bisogna considerare l’unità abitativa nella sua interezza

I giudici di Cassazione spiegano che il problema della insonorizzazione delle terrazze non è un problema limitato allo spazio che le costituisce, ma un problema di propagazione del rumore attraverso le murature su cui appoggiano e su cui si innestano.

La Corte d’Appello, quindi, giustamente era arrivata alla conclusione che anche le terrazze avrebbero dovuto essere sottoposte agli adempimenti previsti per il rispetto dei requisiti acustici degli edifici atteso che, in relazione al caso concreto, il rumore che si manifestava in esse si propagava all’interno degli appartamenti.

Ai fini dell’isolamento acustico quali sono i locali abitativi?

Con riguardo al tema della osservanza dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 anche per i locali c.d. non abitabili, gli ermellini osservano che la loro esatta identificazione in concreto non è operata dalla sentenza impugnata, ma che dall’esposizione contenuta nel ricorso essi appaiono identificati nei locali bagno e ripostiglio e nei corridoi.

Sulla base di tale premessa, ogni censura al riguardo appare manifestamente infondata, in quanto:

i predetti locali fanno parte della abitazione, costituendone anzi, almeno alcuni, una componente essenziale. Non si vede del resto come la normativa in discorso, che tende ad evitare l’esposizione delle persone a rumori tali da pregiudicare lo svolgimento della loro normale attività, non debba trovare applicazione all’unità abitativa nella sua interezza, ma solo ad alcune parti di essa.

In proposito è sufficiente osservare che l’art. 2 del decreto 5. 12. 1997 richiama, ai fini della sua applicazione, la nozione di “ambienti abitativi “ di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 447 del 1995, secondo cui per “ambiente abitativo” deve intendersi:

ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive.

In conclusione, la normativa si comprende alla luce della tabella A di cui al D.P.C.M. citato che (nel classificare gli ambienti abitativi) richiama non solo gli edifici destinati a residenza, ma anche quelli adibiti ad uffici, ospedali, scuole, eccetera, con espressa esclusione solo degli edifici destinati ad attività produttive. Di conseguenza, la stessa normativa appare chiara nell’affermare che i locali all’interno dei predetti edifici rientrano nella citata nozione di ambiente abitativo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, ti potrebbe interessare questo articolo di BibLus-net: “Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023”

 

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Download Gratuito Corte di Cassazione - ordinanza n. 5487/2023 (requisiti acustici passivi e terrazzo)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/isolamento-acustico-terrazzo/
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