Chi paga l’iscrizione all’Ordine professionale del dipendente pubblico?
La PA deve pagare le quote di iscrizione all’Ordine professionale del proprio dipendente se legato dal vincolo dell’esclusività. I chiarimenti del Tribunale
Nel caso in cui il lavoratore autonomo è dipendente pubblico sarà la Pubblica Amministrazione a dover provvedere al versamento della quota di iscrizione se emerge il vincolo di esclusività.
Questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Pordenone nella sentenza n. 116/2019 del 6 settembre 2019.
Il caso
La vicenda in esame riguarda il ricorso avanzato da 214 infermieri, ma applicabile a tutti i liberi professionisti, svolgenti attività professionale a tempo pieno in regime di esclusività per l’azienda convenuta, per:
- accertare e dichiarare la sussistenza per i ricorrenti dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale
- la relativa tassa di iscrizione gravi in capo al datore di lavoro
La decisione del Tribunale
I giudici del Tribunale di Pordenone hanno, innanzitutto, ricordato come l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante; tuttavia, il pagamento della quota di iscrizione non deve ricadere sulle spalle del professionista se lavora come dipendente di un Ente pubblico.
La decisione presa dai giudici del Tribunale conferma quanto stabilito in una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7776/2018) secondo cui:
quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
L’infermiere dipendente di azienda pubblica, secondo il tribunale, riveste una posizione del tutto analoga a quella dell’avvocato al servizio di un ente pubblico, in quanto
tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pa con obbligo di esclusività nei confronti di quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero professionali.
Sicché ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’albo.
Il tribunale ha accolto il ricorso presentato.
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 116/2019

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