Iper ammortamento, si perde l’agevolazione in caso di perizia giurata tardiva?
Secondo le Entrate l’agevolazione dell’iper ammortamento può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione
L’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio, ossia dell’iper ammortamento.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 27/2018, a seguito delle numerose richieste di chiarimento in riferimento ai termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa.
In particolare, delle imprese che, per diverse ragioni, sono riuscite a interconnettere i beni entro fine 2017, ma non hanno fatto in tempo a realizzare (o anche semplicemente a formalizzare) la perizia giurata o l’attestazione di conformità chiedono se tale ritardo comporti o meno la perdita dell’agevolazione.
Iper ammortamento
Ricordiamo che l’iper ammortamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, riguarda il riconoscimento ai soli titolari di redditi d’impresa di una maggiorazione del 150% sul costo di acquisto di beni materiali strumentali di nuova produzione, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa così come previsto dal modello “Industria 4.0”.
Per i beni di valore superiore a 500.000 euro è necessario ai fini delle fruibilità del beneficio produrre una perizia tecnica rilasciata da un esperto che ne attesti le caratteristiche tecniche e la sua interconnessione all’interno della realtà aziendale.
Infatti, come precisato dall’art. 1 della legge di bilancio 2017, per poter beneficiare delle maggiorazioni del 150% e del 40%, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’interconnessione, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione insieme agli altri previsti dalla legge, deve essere attestata dai seguenti documenti:
- dichiarazione del legale rappresentante per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro
- perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
o ppure
- attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Tuttavia, non è previsto alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere presentati i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione.
Risoluzione AE
Il provvedimento delle Entrate fornisce utili indicazioni al riguardo.
Nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti attestanti il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio, avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
Ad esempio:
Nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.
La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente.
Clicca qui per scaricare la risoluzione 9 aprile 2018, n. 27
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