Investimenti in beni strumentali: istituiti i codici tributo per l’F24
Le Entrate hanno istituito i nuovi codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite modello F24
Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali.
I nuovi codici tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 6932 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- 6933 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- 6934 – denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta per beni strumentali
Ricordiamo che l’art. 1, comma 185, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), prevede che alle imprese che entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Il successivo comma 191 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Per maggiori dettagli sui beni strumentali consulta il nostro articolo di approfondimento.
Clicca qui per scaricare la risoluzione 3/E delle Entrate

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