Interventi edilizi, titoli abilitativi e modulistica unificata: chiarimenti dalla Lombardia
Interventi edilizi, titoli abilitativi e modulistica unificata, mutamento destinazione d’uso e recupero sottotetti: ecco i chiarimenti dalla Regione Lombardia
È stata pubblicata sul BUR Lombardia la circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10, contenente alcuni chiarimenti finalizzati ad agevolare una corretta applicazione della disciplina edilizia: interventi edilizi, titoli abilitativi e modulistica unificata.
Ricordiamo che in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.
La Regione Lombardia ha adeguato i nuovi moduli alle normative regionali e approvati in un unico provvedimento, deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 6894.
I Comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia.
Al fine di facilitare il lavoro di aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, la circolare fornisce alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina edilizia di più frequente ricorrenza.
In particolare, interviene in merito a:
- definizione delle varie tipologie di procedure edilizie
- mutamenti di destinazione d’uso
- recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Interventi edilizi
Il dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2) ha modificato il dpr 380/2001, ridefinendo i regimi amministrativi in materia edilizia (tabella A), comportando anche i conseguenti aggiornamenti della modulistica.
La circolare definisce le varie tipologie di procedure edilizie:
- attività edilizia libera senza titolo abilitativo e CIL
- CILA
- SCIA
- permesso di costruire
- permesso di costruire convenzionato
- SCIA alternativa al permesso di costruire
Nel dettaglio:
Attività edilizia libera riguarda gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del dpr 380/2001, che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori per la sola fattispecie di cui alla lettera e bis), ossia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del dpr 380/2001.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del dpr 380/2001, secondo le procedure di cui all’art. 19 della legge 241/1990 e all’art. 23 bis, commi 1 e 2 dello stesso dpr 380/2001.
Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del dpr 380/2001, nonché in quelli espressamente previsti dalla l.r. n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59 e 60) interventi in deroga (art. 40); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, comma 3 bis); interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma 3 ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38 della lr 12/2005.
Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28 bis del dpr 380/2001, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1 bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché nei casi previsti dal PGT.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’articolo 23, comma 01, del dpr 380/2001.
Non è più attivabile la DIA alternativa al permesso di costruire disciplinata agli articoli 41 (comma 1) e 42 della lr 12/2005, mentre la comunicazione di eseguita attività di cui al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del dpr 380/2001, come modificato dal dlgs 222/2016.
Mutamenti di destinazione d’uso
La circolare, circa i mutamenti di destinazione d’uso, chiarisce che non opera più quanto previsto dall’art. 52, comma 1 della lr 12/2015 ma si deve far riferimento alla classificazione degli interventi ex art. 3, comma 1 del dpr 380/2001: la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali.
Sottotetti
In riferimento agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, viene chiarito che il regime giuridico applicabile andrà individuato di volta in volta sulla base degli elementi progettuali che connotano la singola iniziativa:
- SCIA o permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7 della lr 12/2015 per la “ristrutturazione leggera”
- permesso di costruire o SCIA alternativa per la “ristrutturazione pesante”
Ricordiamo che la legge regionale 12/2005 fa riferimento alla DIA, denuncia di inizio attività, procedura oggi non più attivabile.
Superati anche i riferimenti, sempre presenti nella legge regionale, circa il silenzio-assenso, non più applicabile ai fini del conseguimento dell’agibilità dopo le modifiche apportate alla relativa disciplina dal dlgs 222/2016.
Clicca qui per scaricare la circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10
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