Bonus barriere architettoniche 75% anche per immobili locati?
Ok al bonus per l’impresa che esegue interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche su immobili di sua proprietà concessi in locazione
Detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese: ecco il tema principale della questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 444/2022 del 6 settembre 2022.
Il caso in esame riguarda una società proprietaria di tre immobili classificati come strumentali per natura e ceduti in locazione; due dei tre affittuari (conduttori) chiedono alla società proprietaria (locatore) di poter effettuare alcuni interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, così da consentire l’accesso ai detti immobili.
La società istante solleva alcuni dubbi interpretativi in merito ai requisiti di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, precisando che la norma non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”.
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Bonus barriere architettoniche al 75%
Innanzitutto il Fisco ricorda che ai sensi dell’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (inserito nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 42), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Si tratta, in pratica, della formazione di un credito di imposta sulla spesa nella misura del 75% da ripartire in 5 quote costanti, con spesa massima non superiore ad euro 50.000, agevolabile per ogni singolo intervento.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
La nuova agevolazione si aggiunge a:
- la detrazione già prevista per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, nella misura del 50%;
- al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4 del decreto Rilancio.
Viene inoltre precisato che, a differenza del Superbonus, l’agevolazione non è legata all’effettuazione di interventi trainanti, ma spetta alle condizioni previste dall’ articolo 119-ter.
Conclusioni
In considerazione del fatto che la norma intende favorire gli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche e non delimita la platea di beneficiari, l’Agenzia delle Entrate rappresenta che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio: l’agevolazione spetta per le spese sostenute su immobili strumentali, beni merce o patrimoniali, senza limiti per le imprese per quel che riguarda la tipologia di immobili.
La detrazione è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 236/1989, mentre non vi sono ulteriori vincoli di natura soggettiva od oggettiva.
Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello in esame.
Bonus Barriere Architettoniche: quando spetta agli inquilini?
Infine, il Fisco precisa che l’agevolazione spetta anche all’inquilino, a condizione che:
- abbia sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
- gli immobili in questione siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
L’Istante, quindi, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
È, pertanto, ampia la platea dei beneficiari dell’agevolazione che punta a favorire la realizzazione di lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.
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