Sismabonus acquisti, le condizioni per chi compra
No al sismabonus acquisti se i lavori di demolizione non sono stati commissionati da un’impresa di costruzione e/o ristrutturazione
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 320/2021 fornisce alcuni chiarimenti in merito al sismabonus acquisti (art. 16, comma 1 del dl n. 63/2013, modificato dal decreto Rilancio, n. 34/2020).
Il quesito posto all’Agenzia
Una società di costruzioni, avente come attività la realizzazione di edifici residenziali e non, da vendere successivamente a terzi, chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito al sismabonus acquisti.
La società rappresenta di aver acquistato un terreno edificabile su cui eseguire lavori di valorizzazione immobiliare, consistenti nella realizzazione di un edificio residenziale con x unità abitative ed x autorimesse.
L’area oggetto di intervento era in precedenza di un’altra società che si occupava della fabbricazione di apparecchi elettrici per comunicazione (non era quindi un’impresa di costruzione e/ristrutturazione) che, nel 2018, richiedeva ed otteneva il permesso di costruire per la demolizione dei fabbricati preesistenti e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale.
Al termine dei lavori di demolizione, la vecchia società però vendeva all’interpellante l’area edificabile risultante dalle demolizioni, libera da ogni fabbricato.
A tal riguardo, la società attualmente proprietaria dei terreni, precisa che:
- ha acquistato il terreno demolito e libero da fabbricati;
- la demolizione è stata commissionata dalla società cedente che non svolgeva attività di costruzione e/ristrutturazione;
- non sussiste coincidenza tra la sua società, quella che ha realizzato le nuove unità immobiliari, e la società cedente che ha provveduto alla demolizione degli immobili preesistenti;
- è subentrata, senza soluzione di continuità, al permesso di costruire rilasciato alla società cedente;
- ha proseguito, senza soluzione di continuità, la valorizzazione degli immobili, avviando la realizzazione delle unità residenziali.
Richiesta dell’istante
L’istante chiede al Fisco se agli acquirenti delle unità immobiliari realizzate e non ancora rogitate spetti il sismabonus (trattandosi appunto di un caso di intervento di demolizione e ricostruzione per unità abitative di cui ancora non è stato fatto un atto notarile tra impresa d acquirente).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Come già precedentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 213/2020, ai fini dell’agevolazione del sismabonus non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, ma i lavori possono essere appaltati ad altre imprese; tuttavia, condizione necessaria è che l’impresa appaltante sia “idonea” ad eseguire i lavori di costruzione e/o ristrutturazione, ossia che sia in possesso di un idoneo codice ATECO.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 320/2021, esclude categoricamente che gli acquirenti degli immobili in oggetto possano usufruire della suddetta agevolazione (sismabonus), in quanto i lavori di demolizioni sono stati commissionati da un’impresa diversa da un’impresa di costruzione e/o ristrutturazione.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 320/2021

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