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IVA al 10% per le attività di bonifica?

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Dalle Entrate l’ok all’IVA al 10% per le attività di bonifica se ricomprese tra le attrezzature sanitarie, riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria

Ok all’IVA al 10% per le prestazioni di servizi concernenti gli interventi di bonifica e risanamento ambientale/sanitario se le opere necessarie e destinate alla bonifica sono ricomprese tra le “attrezzature sanitarie” e riconducibili, quindi, alle “opere di urbanizzazione secondaria” e se le stesse risultano inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 399 del 10 giugno 2021, con cui ha espresso il proprio parere in merito al dubbio formulato da un ente regionale circa il trattamento IVA applicabile per alcuni interventi di bonifica e messa in sicurezza, di particolare natura e complessità.

Quesito

L’istanza di interpello in esame è stata formulata da una Regione, impegnata nell’attuazione di un insieme di interventi pubblici finalizzati alla bonifica ed al risanamento ambientale/sanitario di alcuni ambiti del territorio regionale fortemente inquinati.

L’istante chiede se, per suddetti interventi di bonifica, a cui la stessa è preposta, si può applicare l’aliquota IVA nella misura del 10%, ai sensi del numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/1972.

Parere delle Entrate

Il Fisco ha ribadito che:

  • alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica l’IVA nella misura ridotta del 10%, ai sensi del numero 127-quinquies), della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/1972;
  • tra le opere contemplate rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della legge n. 685/1971, ed in particolare le “attrezzature sanitarie”;
  • l’art. 266, comma 1, del dlgs n. 152/2006 (recante “norme in materia ambientale”) stabilisce che nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese, tra l’altro, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate;
  • alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici (di cui al n. 127-quinquies) si applica l’IVA nella misura ridotta del 10%, ai sensi del numero  127-septies della Tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/1972.

Inoltre, come precisato nella risoluzione n. 247/E del 2007, in merito agli interventi di bonifica/messa in sicurezza di alcuni siti specificamente individuati nell’ambito della Regione e finalizzati al risanamento ambientale/sanitario degli stessi, è stato ribadito che queste attività di bonifica possono considerarsi opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di determinate aree sempre che le stesse risultino essere inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 252 del citato dlgs n. 152/2006.

Conclusioni

In conclusione il Fisco conclude che, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione, si applica l’aliquota IVA del 10%:

  • sia per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati, in quanto “opere di urbanizzazione secondaria”;
  • sia per gli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche quali la fase di progettazione e gli ulteriori necessari adempimenti preliminari, come indagini e monitoraggi (rilievo plano-altimetrico; valutazione rischio legato alla presenza di ordigni bellici inesplosi o alla bonifica bellica preventiva; indagini geofisiche di tipo sismico; indagini idrogeologiche e monitoraggio chimico-fisico della falda).

In sostanza, considerando la sussistenza di un Piano regionale di bonifica regolarmente approvato e di un Documento Preliminare dell’Avvio della Progettazione, si applica l’aliquota IVA nella misura del 10% alle:

  • prestazioni concernenti la realizzazione delle opere che saranno necessarie e destinate alla bonifica;
  • opere, costruzioni e impianti ricompresi tra le “attrezzature sanitarie” che sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria (ai sensi dell’art. 4 della legge n. 847/1964).

 

Clicca qui per scaricare interpello n. 399/2021

 

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