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Cause ostative per il regime forfetario

Cause ostative per l’applicazione del regime forfetario: dalle Entrate i chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può applicare il regime forfetario anche se si è titolare del 50% di una società a responsabilità limitata – s.r.l.

Con il parere n. 146/2019 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un ingegnere in merito alle cause ostative per l’applicazione del regime forfetario.

Quesito

L’istante svolge l’attività di ingegnere/libero professionista e contemporaneamente detiene il 50% delle quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata (s.r.l.), che svolge l’attività di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia elettrica.

L’ingegnere, rientrato sino al 2018 nel regime forfettario, precisa altresì che:

  • la restante partecipazione del 50% appartiene ad un’altra persona fisica
  • i due soci hanno nella società pari poteri e diritti
  • l’amministrazione delle società è affidata a due amministratori disgiuntamente nelle persone dei due soci.

Ciò premesso, considerato che l’attività dell’istante è direttamente riconducibile a quella della società, il contribuente chiede cosa si intenda nella legge di Bilancio 2019 per “controllo diretto o in diretto” e, in particolare, quali siano gli elementi che devono essere considerati ai fini della qualificazione del controllo.

In conclusione, viene chiesto di poter continuare ad applicare il regime forfettario, considerato che nel 2018 il volume di compensi non era superiore al limite previsto dalla legge e  non si rientrava in nessun altra delle cause di esclusione.

Interpretazione del contribuente

Il contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario in quanto:

  • il suo volume d’affari Iva è inferiore al limite di 65.000 euro
  • la partecipazione del 50% nella s.r.l. non permette il controllo della stessa
  • non ricorre alcun altra causa ostativa alla permanenza nel regime forfettario.

Ai fini del riconoscimento dell’assenza di controllo nella s.r.l., il contribuente evidenzia che:

  • per le deliberazioni sociali l’assemblea della s.r.l. è regolarmente costituita con tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale e che delibera a maggioranza assoluta del capitale presente
  • non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
  • non esistono vincoli o accordi contrattuali in forza dei quali egli possa assumere un’influenza dominante nella società
  • la restante partecipazione del 50% appartiene ad un’altra persona fisica non collegata in alcun modo all’istante se non in ragione del rapporto societario.

Parere dell’Agenzia

L’Agenzia ricorda che la legge n. 190/2014, all’art. 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime forfetario) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di Bilancio 2019, pur modificando con portata estensiva l’ambito di applicazione del regime forfetario, prevede che:

non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Successivamente la circolare AE n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che, affinché operi tale causa ostativa, è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Con riferimento al caso rappresentato nell’istanza, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, fermo restando quanto sotto riportato, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

 

Clicca qui per scaricare il parere AE

 

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