sismabonus-e-asseverazione-tardiva

Interpello 240/2021: no al Sismabonus 110% in caso di asseverazione tardiva

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Contestualmente alla richiesta del permesso a costruire deve essere allegata l’asseverazione dell’attestazione della classe di rischio sismico, altrimenti non si può accedere né al sismabonus né al Superbonus

Con l‘interpello n. 240/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati all’accesso al Superbonus ed al sismabonus relativi all’asseverazione della classe di rischio sismico.

Il quesito

L’istante ha iniziato un intervento di ristrutturazione (definito dall’articolo 3 del DPR 380 del 2001) di una unità immobiliare (in categoria C/2), con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitazione.

Gli interventi previsti sono finalizzati al miglioramento sismico dell’intero edificio.

In relazione a tali interventi l’istante ha presentato la richiesta di permesso a costruire nel 2018, senza depositare l’asseverazione prevista dal decreto del MIT n. 58/2017.

Al riguardo, fa presente che per detti interventi intendeva avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 16-bis, comma 1 lett. i), del TUIR e dall’articolo 16, comma 1-bis del decreto legge n. 63/2013, per le quali non era previsto, secondo lo stesso istante, il deposito dell’asseverazione.

A seguito dell’introduzione del Superbonus (legge n. 34/2020 – decreto Rilancio), è stato introdotto l’obbligo di asseverazione anche per interventi che non prevedono il miglioramento di classe sismica.

Quindi, con documentazione integrativa, nel 2020, l’Istante ha rappresentato che:

  • i lavori sono effettivamente iniziati l’8 luglio 2019 a seguito di permesso a costruire presentato in data 10 ottobre 2018 e rilasciato il 13 febbraio 2019;
  • i predetti interventi non sono ancora conclusi e a fine lavori saranno attestati gli importi di spesa, riferiti a ciascuna tipologia di intervento;
  • non ha provveduto a presentare le attestazioni di cui all’articolo 2 e 3 del decreto n. 58 del 2017, presso lo sportello unico, contestualmente alla presentazione del permesso a costruire, in quanto non previste.

Posto ciò, il proprietario chiede se possa fruire del Superbonus per gli interventi antisismici.

La risposta del Fisco

Le Entrate osservano che l’istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l’asseverazione di cui all’articolo 3 del citato decreto del 28 febbraio 2017 (ai fini dell’attestazione della classe di rischio sismico), in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019).

Né deriva, dunque, che, in assenza dell’attestazione della classe di rischio, non può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, eseguire i lavori fruendo della detrazione al 50% per interventi di ristrutturazione.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello

 

usBIM.superbonus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.