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Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Installazione impianto fotovoltaico con IVA in reverse charge: requisiti e vantaggi

Installazione impianto fotovoltaico con IVA in reverse charge: requisiti e vantaggi

In cosa consiste il reverse charge e come si applica per l'installazione di un impianto fotovoltaico

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 17 Giugno 2025/0 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
installazione-impianto-fotovoltaico-iva-reverse-charge

Il reverse charge rappresenta un elemento chiave quando si tratta dell’installazione di impianti fotovoltaici. Si tratta di una modalità di applicazione dell’IVA che ribalta le consuete regole fiscali, collocando l’onere dell’imposta sul valore aggiunto sull’acquirente o committente anziché sul cedente o prestatore.

Per gestire i dati in totale riservatezza e sicurezza ed emettere fatture nell’ambito del reverse charge, ti consiglio di utilizzare il software di fatturazione elettronica che ti permette di emettere e ricevere le fatture in numero illimitato, gestire in sicurezza archivi e conservazione sostitutiva direttamente sul tuo PC o sul cloud.

Scopri come applicare l’inversione contabile al fotovoltaico.

Indice

  • Cosa si intende per IVA reverse charge?
  • Reverse charge: i requisiti
  • Reverse charge in edilizia: quando si attua l’inversione contabile?
  • Reverse charge per l’installazione di impianti
  • Reverse charge fotovoltaico: casi di applicazione ed esclusione
  • Come si fattura il reverse charge per impianti fotovoltaici
  • Iva reverse charge e fatturazione elettronica
  • Reverse charge fotovoltaico 2025
  • Fotovoltaico: prassi, sentenze e approfondimenti

Cosa si intende per IVA reverse charge?

Il reverse charge, conosciuto come inversione contabile, è un metodo speciale di applicazione dell’IVA che sposta l’onere fiscale direttamente sul destinatario del bene o del servizio anziché sul fornitore.

In una transazione standard, il fornitore addebita l’IVA al cliente; nel reverse charge, invece, il destinatario emette l’autofattura e si trasferisce il carico fiscale dall’offerta all’acquirente, facendolo diventare responsabile del pagamento dell’IVA. Questo meccanismo fa dunque cadere gli obblighi IVA sul destinatario, a condizione che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA nel territorio dello Stato.

L’inversione contabile è stata introdotta con l’obiettivo di ridurre in modo progressivo l’evasione e l’elusione fiscale nel contesto dell’imposta sul valore aggiunto, soprattutto in settori ad elevato rischio, tra cui l’edilizia.

Concretamente, la dinamica è la seguente:

  • il venditore/prestatore emette una fattura senza applicare l’IVA, in contrasto con la prassi standard;
  • l’acquirente aggiunge l’aliquota appropriata alla fattura ricevuta e contemporaneamente registra l’operazione nei registri acquisti (fatture di acquisto) e vendite (fatture emesse).

Reverse charge: i requisiti

Per poter adottare il metodo reverse charge, è essenziale soddisfare una serie di criteri:

  • entrambi i soggetti devono essere contribuenti passivi d’imposta (IVA);
  • entrambi devono essere registrati;
  • entrambi devono risiedere nel territorio italiano.

Reverse charge in edilizia: quando si attua l’inversione contabile?

Il riferimento normativo da considerare in materia di reverse charge è l’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972.

In particolare, risulta che il settore edile è soggetto al meccanismo del reverse charge, che si applica nei seguenti casi:

  • subappalti edili;
  • servizi immobiliari, compresi pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici.

Altri campi di applicazione del reverse charge sono:

  • cessioni di oro da investimento e di oro industriale;
  • cessioni di fabbricati con opzione per l’applicazione dell’IVA da parte del cedente;
  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • cessioni di certificati energetici;
  • cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
  • cessioni di rottami, cascami e semilavorati di alcuni metalli, comprese le ceneri di alluminio;
  • cessioni di pallet recuperati per cicli di utilizzo successivi al primo.

Reverse charge per l’installazione di impianti

L’art. 17, comma 6, lett. a)-ter del D.P.R. n. 633/72 stabilisce chiaramente l’applicazione del reverse charge agli impianti relativi a edifici:

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

Per una comprensione approfondita, è essenziale fare riferimento alle circolari emanate dalle autorità fiscali, come la n. 14/E/2015 e la n. 37/E/2015. Questi documenti forniscono chiarimenti specifici sull’applicazione del reverse charge agli impianti fotovoltaici, offrendo dettagli fondamentali per evitare ambiguità interpretative.

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Reverse charge fotovoltaico: casi di applicazione ed esclusione

Per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici, è necessario fare una distinzione tra diversi tipi di impianto fotovoltaico:

  • impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati;
  • impianti fotovoltaici a terra;
  • centrali fotovoltaiche.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 37/2015, ha specificato che l’installazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (come fotovoltaico sul tetto) sono soggette al meccanismo del reverse charge.

Allo stesso modo, il reverse charge in questione si applica anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, a condizione che, pur essendo posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali ad essi e che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome.

Al contrario, l’installazione di centrali fotovoltaiche sul lastrico solare o nelle aree di pertinenza di un edificio, accatastate autonomamente in categoria D/1 o D/10 e non costituendo un edificio o una sua parte, non è sottoposta al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 del D.P.R. 633 del 1972.

Nel caso della manutenzione, il reverse charge può essere applicato anche quando questa è eseguita da un soggetto diverso dal fornitore e dall’installatore.

Risposta AE 156/2025: l’esenzione IVA tramite reverse charge non si applica all’agrivoltaico

Il regime del reverse charge – previsto per gli impianti fotovoltaici – non può essere applicatoalle operazioni di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici avanzati.

Il chiarimento è fornito dall’Agenzia delle Entrate della Risposta 156/2025 del giugno 2025.

Ricordiamo che il reverse charge è il meccanismo di applicazione dell’IVA che inverte le tradizionali regole fiscali, trasferendo l’obbligo dell’imposta dal fornitore al cliente o committente.

Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate richiama:

  • l’articolo 17, sesto comma, lettera ater) del Decreto IVA, dove si stabilisce che sono in reverse charge “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“;
  • la Circolare 14/2015 che, in merito all’ambito oggettivo di applicazione delle operazioni di reverse charge, precisa “che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili“.

La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le ”unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Sulla base della ricostruzione sopra operata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)”.

La successiva Circolare 37/2015, al paragrafo 8, chiarisce le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato). Tale nesso sussiste ovviamente per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semi¬integrati e per quelli a terra, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato.

Pertanto, ”gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici ”a terra”), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, … sono soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. ater) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non può essere assoggettata al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. ater) del D.P.R. 633/1972.

Il nesso funzionale con l’edificio non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici: tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e dunque non sono né funzionali, né serventi a un edificio.

La loro installazione pertanto esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera ater) del Decreto IVA.

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Download Gratuito Risposta AE 156/2025 - Agrivoltaico e Reverse charge

Reverse charge IVA e impianti fotovoltaici: quando si applica?

Reverse charge IVA e impianti fotovoltaici: quando si applica?

Come si fattura il reverse charge per impianti fotovoltaici

La fatturazione è un procedimento obbligatorio nel reverse charge e può essere eseguita attraverso due modalità distinte:

  • emettendo un’autofattura: il cliente emette un’autofattura al posto del venditore e successivamente la registra nei registri fatture/corrispettivi e acquisti;
  • integrando la fattura ricevuta: il cliente riceve dal venditore la fattura senza IVA e successivamente la integra annotandola nei registri fatture/corrispettivi e acquisti.

Il processo si articola nel seguente modo:

  • il venditore emette la fattura al cliente senza applicare l’IVA, specificando la dicitura “inversione contabile” nel documento;
  • il cliente completa l’importo della fattura ricevuta aggiungendo l’aliquota IVA relativa all’operazione fatturata e successivamente effettua una doppia registrazione nei registri acquisti e vendite.

Nello specifico, il destinatario deve registrare la fattura:

  • nel registro acquisti entro 15 giorni dalla ricezione;
  • nel registro vendite entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, garantendo così l’esenzione.

Per emettere una fattura con il reverse charge, ti suggerisco di utilizzare il software per la fatturazione che ti permette di emettere un documento che specifichi l’applicazione del regime del reverse charge attraverso il richiamo in fattura di un Codice IVA dedicato (Codice: “ART17RC”). Provalo gratis per 6 mesi!

Iva reverse charge e fatturazione elettronica

Quando si tratta di reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica, è fondamentale comprendere le due situazioni specifiche:

  • reverse charge esterno;
  • reverse charge interno.

Il reverse charge esterno si applica agli acquisti di beni da operatori UE o prestazioni di servizi da soggetti extracomunitari.
Per gli acquisti intracomunitari e servizi extracomunitari dal 1° luglio 2022, è attivo il nuovo esterometro per la trasmissione dati transfrontaliera tramite Sistema di Interscambio.

Il reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA in Italia, con norme derogatorie previste dagli artt. 17 e 74 del Decreto IVA. Per gli acquisti interni con operazioni in reverse charge, l’invio al SdI è facoltativo, come specificato nella circolare n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Grazie al software per la fatturazione elettronica puoi emettere un numero illimitato di fatture elettroniche con il vantaggio di avere un input guidato che ti guida passo dopo passo. Con il supporto di un vasto archivio, puoi prendere spunto da documenti già predisposti in precedenza, duplicarli e modificarli secondo le tue esigenze applicando anche il modello del reverse charge.

Ti propongo un video tutorial che ti mostra come funziona il programma: puoi emettere una fattura in pochissimo tempo.

YouTube Video

Reverse charge fotovoltaico 2025

Il meccanismo del reverse charge IVA continua la sua validità nel corso del 2025.

Grazie alla proroga stabilita dalla direttiva UE 2022/890, l’applicazione di questa modalità è stata estesa fino al 31 dicembre 2026 ai fini del contrasto alle frodi IVA.

Fino al termine del 2026, questa agevolazione permetterà alle aziende di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA ed il cessionario dovrà continuare ad effettuare il pagamento tramite autofattura, registrandola sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle ricevute.

Questo metodo si applica alla fornitura, all’installazione e alla manutenzione dell’impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico: prassi, sentenze e approfondimenti

Di seguito si riportano le più recenti sentenze che chiariscono alcuni aspetti fondamentali in riferimento all’installazione dei pannelli fotovoltaici sanciti dalla normativa di riferimento in vigore.

  • Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
  • Fotovoltaico e autorizzazioni ambientali: l’impianto agri-fotovoltaico fa la differenza!
  • Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico
  • Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
  • Impianti rinnovabili e tutela del paesaggio e dei beni culturali: occorre mediazione!
  • Impianti fotovoltaici: quando è possibile l’opposizione della Soprintendenza?
  • Diniego autorizzazione paesaggistica per fotovoltaico, è illegittimo!
  • Impianto fotovoltaico, per l’autorizzazione non vale il silenzio assenso

Leggi inoltre degli approfondimenti sul reverse charge:

    • Fattura reverse charge: come funziona e quando si applica
    • Il Reverse charge in edilizia: cos’è e come si applica?
    • Sanzioni violazioni reverse charge! I chiarimenti delle Entrate

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/installazione-impianto-fotovoltaico-iva-reverse-charge/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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