Installazione canna fumaria: quale titolo edilizio occorre?

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Per il Tar Basilicata la canna fumaria costituisce volume tecnico per cui solo nel caso di dimensioni rilevanti serve un permesso di costruire

Nuovi chiarimenti in merito alle canne fumarie giungono dal Tar Basilicata con la sentenza n. 589/2021: per il Tribunale amministrativo anche per le canne fumarie occorre fare attenzione alle dimensioni ed all’impatto che esse possono avere sulla facciata di un edificio, per non incorrere in un abuso edilizio.

Il caso

La sentenza del Tar Basilicata ha per oggetto un’ordinanza di demolizione indirizzata ad alcuni manufatti ritenuti abusivi da un Comune.

Tra le opere figura una canna fumaria che il proprietario ricorrente riteneva assoggettabile al regime di edilizia libera.

La sentenza del Tar Basilicata

I giudici del Tar ritengono in generale che:

la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire […]

Entro tali limiti di conseguenza la canna fumaria non è soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di “palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile”, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire.

Tale eventualità, sottolinea il Tar, non riguarda il caso in esame dove il manufatto conteso risulta di modesta entità.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Cosa sono i volumi tecnici

Secondo costante orientamento giurisprudenziale (TAR Napoli n. 3490/2015 e n. 4132/2013; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 175/2015 e n. 1512/2014; Consiglio di giustizia amministrativa, sentenza n.207/2014), per l’identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento a tre parametri:

  • funzionalità, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra volume tecnico ed utilizzo della costruzione;
  • impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse dall’interno, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno;
  • proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Inoltre, è stato escluso che possa considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa “una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014).

Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche:

  • i vani scala (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2565/2010);
  • le verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia (Consiglio di stato, sezione VI, n. 2226/2015; Tar Campania- Napoli sezione VIII, sentenza n. 4132/2013);
  • i piani interrati, se nella specie, trattasi di diversi locali apparentemente realizzati per civile abitazione, comprensivi di servizi igienici.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Basilicata

 

praticus-ta
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