Ingegneri, geometri e architetti: niente Irap se la presenza del titolare è determinante per l’attività dello studio
Accogliendo l’istanza di un geometra, la Commissione Tributaria del Lazio esenta dall’Irap le professioni “protette”. Una decisione che farà discutere…
È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria del Lazio con la Sentenza n. 238/01/2013 del 22 aprile 2013.
La decisione assume particolare importanza per i professionisti tecnici come avvocati, notai, ingegneri, geometri, architetti, etc.
La Sentenza, infatti, reinterpretando il concetto giuridico di lavoro “autonomo”, stabilisce che non sia dovuta l’imposta sui redditi delle attività produttive nei casi in cui:
- il soggetto titolare dell’impresa è fondamentale per lo svolgimento del lavoro quotidiano e per la reale soddisfazione del cliente
- la presenza di collaboratori o di beni volti al miglioramento delle prestazioni è ininfluente
- l’assenza del titolare può pregiudicare il buon andamento dell’esercizio
In questi casi i professionisti si sottraggono all’Irap, a patto che rimanga “nell’esercizio delle professioni intellettuali in via di principio, l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”.

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