La responsabilità di un committente su un infortunio sul lavoro dipende da vari fattori: professionalità, ingerenza nel cantiere e scelta impresa
La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 40064/2022 dà alcuni chiarimenti su come vada valutata la responsabilità di un committente al verificarsi di un infortunio sul lavoro.
L’amministratore di un condominio veniva processato dal tribunale per le responsabilità sull’infortunio sul lavoro di un operaio della ditta appaltata, in qualità di committente dei lavori di manutenzione commissionati.
La Corte d’Appello riteneva successivamente di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per prescrizione del reato, ma i giudici confermavano la condanna al risarcimento dei danni all’operaio infortunato.
L’imputato quindi faceva ricorso in Cassazione sostenendo a sua difesa:
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Gli ermellini operano una distinzione tra committente privato e committente professionale e ricordano che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che:
altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
Risulta, nel caso in esame, che la sentenza impugnata non abbia esaminato questo aspetto.
La Cassazione chiarisce anche che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento”, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo:
Anche in questo caso, l’analisi risulta del tutto omessa.
La Cassazione, per tali motivi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio.
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