Infortunio sul cantiere: può essere responsabile anche il committente?

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Secondo la Cassazione, è sempre necessario che il committente verifichi l’idoneità delle imprese a cui affida i lavori e si accerti che siano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie.

In materia di affidamento di lavori in appalto per un cantiere edile, il committente ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori e dipendenti dell’impresa appaltatrice, tanto più se utilizzano macchinari pericolosi.

Nel caso in esame, committente e appaltatore vengono condannati entrambi per l’infortunio accaduto ad un lavoratore durante l’uso di un muletto che risultava in cattivo stato di conservazione (freni non funzionanti).
Il dovere di garantire adeguata sicurezza e formazione ai singoli lavoratori è un obbligo ascrivibile oltre al datore di lavoro anche al committente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9441 dell’11 giugno 2012 che, facendo riferimento alla normativa di settore (art. 2087 del Codice Civile, art. 7 del D.Lgs. 626/94, art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), ha ritenuto responsabile il committente per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e per non aver sorvegliato nella fase esecutiva del contratto di appalto.

Pertanto, è sempre necessario che il committente verifichi l’idoneità delle imprese a cui affida i lavori e si accerti che siano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie.

Clicca qui per scaricare la Sentenza della Cassazione n. 9441 del l’11 giugno 2012

 
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