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Infiltrazioni d’acqua, a chi spettano le spese per il rifacimento del terrazzo?

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Infiltrazioni d’acqua, la Cassazione chiarisce quando le spese per il rifacimento della copertura spettano interamente al proprietario del terrazzo

In un condominio venivano eseguiti dei lavori per il rifacimento del solaio del terrazzo di copertura a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana.

Le spese occorse per i lavori erano state ripartite dall’ingegnere incaricato dall’assemblea condominiale secondo l’art. 1226 cc, nella seguente misura:

  • 1/3 a carico del proprietario del terrazzo
  • 2/3 a carico dei condomini della verticale coperta dal terrazzo

Contrariamente a quanto stabilito dal tecnico, i lavori erano stati anticipati interamente dal proprietario del terrazzo,  in quanto gli altri condomini si erano rifiutati di effettuare il pagamento.

Per recuperare i soldi anticipati il proprietario del terrazzo si rivolgeva al Giudice di Pace e successivamente in Appello.

In entrambi i gradi di giudizio il ricorso veniva respinto.

Il proprietario del lastrico si rivolgeva dunque alla Corte di Cassazione.

Infiltrazioni d’acqua: la sentenza di Corte di Cassazione

La Cassazione con sentenza n. 199/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del terrazzo.

Secondo il ricorrente non poteva trovare applicazione al caso in esame l’art. 1134 cc, secondo cui:

il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente

Esso riguarda il rimborso delle spese effettuate dal condomino per le parti comuni dell’edificio, mentre, nella specie, il terrazzo di copertura era pacificamente di proprietà del ricorrente. Da qui la richiesta di applicare la disciplina dell’art. 1110 cc, per cui:

il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso

Gli Ermellini chiariscono che in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, vale il criterio della parziarietà. Secondo tale criterio la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall’appaltatore, incombe su chi abbia l’uso esclusivo del lastrico e sui condomini della parte dell’edificio cui il lastrico serve.

Pertanto la Cassazione respinge il ricorso presentato dal proprietario del terrazzo, trattandosi di spese non inerenti una cosa comune.

La Corte, quindi, conferma la sentenza del Tribunale di secondo grado, secondo cui il pagamento da parte del condomino delle quote dovute dai restanti condomini poteva al più legittimare lo stesso ad agire per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n. 199/2017

 

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