Dall’Anci le indicazioni operative per l’utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE)
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DGUE: secondo l’Anci anche dopo il 18 ottobre le PA possono accettare offerte in buste di carta con dentro Cd o chiavette, se ben motivate
Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore per tutte le stazioni appaltanti il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, ossia l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto.
In particolare, come previsto dal comma 2 dell’art. 40 del dlgs n. 50/2016, a partire da questa data, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi, salvo alcune eccezioni, in formato interamente elettronico.
Al riguardo l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha pubblicato la nota del 19 ottobre 2018, in cui fa una ricostruzione delle novità scattate il 18 ottobre e fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti su come adempiere agli obblighi normativi.
Secondo l’interpretazione dell’Anci le PA, anche dopo il 18 ottobre, le Pa possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica. Ed ancora, le PA potranno accettare offerte consegnate in buste e plichi, purché i documenti all’interno siano su supporti informatici tipo cd o chiavette.
Ecco gli argomenti trattati.
Presentazione delle offerte
In riferimento alla presentazione delle offerte, l’Anci chiarisce le ipotesi in cui le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. In particolare, l’art. 52 del Codice stabilisce i casi in cui è possibile derogare, a condizione che le stazioni appaltanti indichino nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici sia stato ritenuto necessario.
Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
Per adempiere agli obblighi di comunicazione informatica è possibile utilizzare le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; infatti ai sensi del comma 5 dell’art. 52 del Codice si ha che:
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Tuttavia, le piccole stazioni appaltanti, che non hanno avuto tempo e risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione e strumenti di comunicazione digitali
Secondo l’Anci è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali.
In base all’art. 37 comma 2 del Codice per tutte le stazioni appaltanti è prevista la possibilità, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
In definitiva, non è necessario ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica: è possibile utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara.
Questo perché, spiega l’Anci, la direttiva europea 24/2014 da cui discende l’obbligo prevede che, il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici.
non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato.
Altre modalità operative in deroga in materia di digitalizzazione delle procedure
Altra grande novità riguarda la gestione delle offerte: secondo l’Anci anche dopo il 18 ottobre le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni alternative in assenza di una piattaforma di e-procurement (ossia di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara), almeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
L’art. 52 comma 1, lett. e del Codice, in riferimento alla procedura di presentazione dell’offerta, stabilisce infatti che:
le amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile.
Pertanto vi è la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte: non è ammessa la consegna delle offerte attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Tra le possibilità, ad esempio, quella di presentare l’offerta ancora in busta chiusa, sigillata e controfirmata ma i documenti all’interno devono essere in formato elettronico, su supporto informatico, tipo cd o chiavette; il tutto a condizione che tale espediente, costituendo una deroga, sia ben motivato nella relazione unica dalla stazione appaltante.
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