servizi illuminazione

Affidamento servizi illuminazione pubblica, le nuove indicazioni Anac

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Ecco come i Comuni devono comportarsi in caso di rinnovi taciti, mancata acquisizione e perfezionamento del Codice Identificativo Gara

Nuove indicazioni operative per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica: con il comunicato del 27 febbraio 2019, l’Anac ha ribadito quali sono gli adempimenti obbligatori cui i Comuni sono tenuti a rispettare.

Nel biennio scorso (negli anni 2017 e 2018) l’Anac ha svolto una specifica indagine per approfondire le modalità di approvvigionamento dei servizi comunali di pubblica illuminazione; da tale indagine è emerso il permanere di alcune criticità nelle modalità di acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara), nei correlati adempimenti finalizzati a sanarne l’omessa acquisizione o regolarizzazione.

Pertanto, pur ribadendo le precedenti indicazioni operative espresse nel comunicato del 14 settembre 2016, l’Anac riassume le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti soprattutto in riferimento al CIG.

In pratica, chiarisce quali sono:

  • gli obblighi che i Comuni sono tenuti a rispettare nello svolgimento di gare in riferimento all’illuminazione pubblica
  • le incombenze per lo più finalizzate a sanare riscontrate anomalie e carenze amministrative concernenti
    • gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità
    • gli obblighi contributivi
    • gli obblighi che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari

Le anomalie emerse

Le principali anomalie emerse al riguardo sono le seguenti:

  • violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG / per acquisizione di CIG non perfezionati / per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui ne è previsto l’obbligo
  • violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016)
  • omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati
  • ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione
  • violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57 comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi
  • mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.

Le indicazioni Anac

L’Anac ribadisce alle stazioni appaltanti l’obbligo di comunicare i dati sugli affidamenti disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • nel caso di mancata acquisizione del CIG sarà  necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora”  indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive  date del periodo in cui è stata resa evidente la manifestazione pubblica della  volontà di affidare i servizi in parola attraverso qualsiasi atto  amministrativo
  • nel caso di mancato perfezionamento dei CIG già  acquisiti sarà necessario procedere al loro perfezionamento sulla base delle  indicazioni fornite al punto precedente
  • le proroghe ovvero i rinnovi taciti devono essere  trattati ai fini comunicativi come nuovi affidamenti e, pertanto, soggetti  all’obbligo di acquisizione del CIG.

 

Clicca qui per scaricare il comunicato del 27 febbraio 2019

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.