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Inarcassa-indennità-paternità 2018

Indennità di paternità: Inarcassa fissa i nuovi valori

Indennità di paternità Inarcassa: in vigore dal primo gennaio 2018 i nuovi importi minimi e massimi dell’assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti alla Cassa

Il dlgs 80/2015 aveva introdotto la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti.

La tutela è estesa al periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del bambino
  • affidamento esclusivo al padre

L’importo dell’indennità è commisurata all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di 5 mesi (3 mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

Dal 1° gennaio 2018 l’assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. Sono coperti gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che avvengono dal 1° gennaio 2018.

L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del minore adottato affidato (è escluso l’aborto) e copre i 3 mesi successivi all’evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.

Misura dell’indennità

L’indennità di paternità è pari ai 3/12 del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2018, l’indennità sarà calcolata sul reddito 2016).

È prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela.

Se l’iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.

Il valore minimo dell’indennità è fissato nella misura corrispondente a 3 mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modificazioni dalla legge n.537/1981 e successive modificazioni), e risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a 5 volte il valore minimo.

Tali importi vengono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, in:

  • euro 2.231,00 per l’indennità minima
  • euro 11.155 per l’indennità massima

L’indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste.

 

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1 commento
  1. Ble
    Ble dice:

    Perche non scrivete anche , che, l’indennita di paternita sarà possibile averlo solo se il figlio nasce dal 1 gennaio 2018. Cioè alle famiglie il cui figlio nasce prima, non spetta niente.

    Rispondi

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