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IncentivO Lavoro: il bonus di 8000 euro annui per chi assume giovani

In arrivo gli incentivi gestiti dall’Inps per le assunzioni: fino a 8.000 euro per i datori di lavoro che assumono giovani dai 16 ai 24 anni e disoccupati da almeno 6 mesi

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) ha pubblicato il decreto n.52 dell’11 febbraio 2020, con cui è stato formalmente istituito l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati.

Ricordiamo che l’ANPAL, istituita dal dlgs 150/2015 e vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. Per questo mette in campo strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Decreto n.52/2020

Il decreto prevede lo stanziamento complessivo, per l’incentivo, di euro  329.400.000; le risorse sono a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020 a titolarità di ANPAL. La gestione dell’incentivo invece è affidata all’Inps.

Destinatari

L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumano stabilmente, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, soggetti disoccupati (ai sensi del dlgs n. 150/2015 e del dl n. 4/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).

I soggetti da sussumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro e devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  • lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del dm 17 ottobre 2017).

Tipologie di impiego

L’incentivo è riconosciuto, nel rispetto del regime “de minimis“, esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  • assunzione a tempo indeterminato;
  • somministrazione;
  • apprendistato professionalizzante;
  • tempo parziale;
  • trasformazione di determinato in indeterminato (senza requisito di disoccupazione);
  • socio lavoratore di cooperativa.

Casi di esclusione

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro:

  • domestico;
  • occasionale;
  • intermittente.

Importo incentivo

L’incentivo sarà di durata annuale (per 12 mesi) a partire dalla data di assunzione e sarà pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail), fino a 8.060 euro l’anno; massimale ridotto per assunzione a tempo parziale.

La fruizione, a pena di decadenza, dovrà essere completata entro il termine del 28 febbraio 2022.

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con il sostegno previsto dall’art. 8 del dl n. 4 del 28 gennaio 2019, e con gli “incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del presente decreto direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni”.

Invio domanda

Le domande dovranno essere inviate online a Inps su modello che verrà predisposto dall’Istituto; l’assunzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione Inps di avvenuta prenotazione. Le domande verranno accettate in ordine cronologico ed in base ai limiti complessivi di spesa (euro 329.400.000).

Per richiedere l’incentivo le aziende dovranno attendere le indicazioni di Inps, che lo renderanno operativo.

 

compensus

Clicca qui per scaricare il decreto ANPAL n. 52/2020

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