Incentivi fiscali startup ed imprese innovative

Incentivi fiscali per startup ed imprese innovative

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Pubblicato il decreto che prevede incentivi fiscali per gli investimenti nelle startup e Piccole Medie Imprese innovative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 156/2019 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell’Economia che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Piccole Medie Imprese (PMI) innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.

Incentivi per startup ed imprese

Il provvedimento potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative passando ad un’aliquota unica del 30% ed eliminando quelle precedentemente in vigore, che variavano da un minimo del 19 al 27%.

Tali incentivi, inoltre, sono estesi a tutte le PMI innovative, ossia le società di capitali con:

  • meno di 250 addetti
  • fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro

così come stabilito della definizione europea, e che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:

  • hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione
  • la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori
  • sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:

  • per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro
  • per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal primo gennaio 2017 diretti verso startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.

Le PMI innovative

Per “PMI innovative ammissibili” si intendono le PMI che:

  • rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del dl n. 3/2015, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
  • ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

  • fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 % del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

 

Clicca qui per scaricare il decreto del MEF 

 

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