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Inarcassa: novità sul contributo di maternità e paternità

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Dal 1° gennaio 2018 nel contributo di maternità (denominato “di maternità/paternità”) è compreso anche quello di paternità. Chiarimenti sull’indennità di paternità

Inarcassa ha comunicato sul proprio sito che a partire dal 2018 il contributo di maternità è denominato “di maternità/paternità” in quanto è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità.

Il contributo continuerà ad essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, nelle rispettive 2 rate:

  • il 30 giugno di ogni anno
  • il 30 settembre di ogni anno

Inoltre, ricorda Inarcassa, che la prima rata 2018, che ha natura di acconto, è pari alla somma equivalente richiesta nel 2017 (33,50 euro); la seconda, invece, sarà determinata a seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2018.

Indennità di paternità

Con il dlgs 80/2015 è stata introdotta la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti (Vedi art. BibLus-net).

La modifica regolamentare introduce dal 1° gennaio 2018 l’assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. In pratica, l’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l’aborto) e copre i 3 mesi successivi all’evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto ad analoga indennità (non ci può essere sovrapposizione di trattamenti di tutela) in caso di:

  • morte o grave infermità
  • abbandono del bambino
  • affidamento esclusivo al padre

L’importo dell’indennità è commisurata all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

L’indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste, compilando l’apposito modulo:

  • per il parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto
  • per l’adozione o l’affidamento entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia

 

Clicca qui per accedere al sito Inarcassa

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