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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » INARCASSA e calo di fatturato: domanda per esonero contributi previdenziali

INARCASSA e calo di fatturato: domanda per esonero contributi previdenziali

INARCASSA ha stabilito le procedure per richiedere l'esonero contributivo 2021 dovuto all'emergenza Covid-19 per i professionisti che dimostrino un calo del fatturato di almeno il 33%

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 26 Agosto 2021/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali, Professioni tecniche e imprese edili /di
esonero previdenziale inarcassa 2021

A seguito della pubblicazione lo scorso 27 luglio del decreto del Ministero del Lavoro in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali riferiti all’anno 2021, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, INARCASSA ha stabilito le regole per presentare l’apposita domanda.

Ricordiamo che il suddetto esonero è stato previsto dall’art. 1, commi 20 e 21, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178) a supporto dei tecnici e dei professionisti colpiti da crisi economica conseguente la pandemia.

L’esonero previdenziale 2021 INARCASSA

Di seguito tutti i dettagli per richiedere l’esonero previdenziale 2021.

Requisiti per chiedere l’esonero

Per richiedere l’esonero, il professionista deve:

  1. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quanto fatturato/percepito nell’anno 2019;
  2. aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività, anche per i professionisti in regime forfetario);
  3. non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. non essere titolare di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro ente previdenziale, diversa dalla pensione d’invalidità (o qualsiasi altro emolumento erogato ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, comunque esso sia denominato);
  5. non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  6. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021.

Quindi i professionisti già iscritti prima del 2020, che per l’anno 2019 hanno dichiarato reddito e volume di affari pari a zero, non possono accedere all’esonero.

I professionisti irregolari e/o che hanno omesso, se dovuta, la dichiarazione relativa all’anno 2019 (anno sul quale si basa la valutazione reddituale) dovranno regolarizzare la propria posizione in tempo utile per la presentazione della domanda entro il 31 ottobre 2021.

Beneficiari

Possono accedere all’esonero tutti i professionisti che siano iscritti a INARCASSA con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178). Hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021.

Possono presentare la domanda anche gli iscritti a INARCASSA titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di invalidità.

Contributi oggetto di esonero

Sono oggetto di esonero:

  • i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021;
  • il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato nel 2022.

L’importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito con successivo decreto ministeriale dopo il 31 ottobre 2021, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e nel limite massimo individuale di euro 3.000.

La domanda di esonero

L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Per usufruire dell’esonero gli associati devono presentare la domanda entro il 31 Ottobre 2021 esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata.

Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu “domande e certificati” alla voce Domande (riquadro “Aiuti economici”) e si chiama “Esonero parziale contributi 2021 – art. 1 Legge 178/2020”.

La compilazione è semplice e guidata e prevede l’autocertificazione dei requisiti previdenziali, reddituali e contributivi previsti dal decreto.

Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).

Non saranno accolte le domande dei professionisti prive dei requisiti sopra indicati.

Clicca qui per scaricare il decreto del Ministero del Lavoro

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