INAIL: non deve essere comunicato il nominativo del R.L.S. se l’impresa si avvale del rappresentante territoriale
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L’art. 18, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’art. 18, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Con la circolare 11/2009 l’INAIL ha definito le istruzioni operative per la trasmissione del nominativo del R.L.S..
Con un nuovo comunicato, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 11/09, l’Inail ha chiarito che sono esentate dall’obbligo di effettuare tale comunicazione tutte quelle imprese che si avvalgono del Rappresentante per la sicurezza territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 81/08.
L’INAIL ha confermato che deve essere comunicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08.
Con la circolare 11/2009 l’INAIL ha definito le istruzioni operative per la trasmissione del nominativo del R.L.S..
Con un nuovo comunicato, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 11/09, l’Inail ha chiarito che sono esentate dall’obbligo di effettuare tale comunicazione tutte quelle imprese che si avvalgono del Rappresentante per la sicurezza territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 81/08.
L’INAIL ha confermato che deve essere comunicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/inail-non-deve-essere-comunicato-il-nominativo-del-r-l-s-se-l-impresa-si-avvale-del-rappresentante-territoriale/
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