INAIL, INPS e Casse Edili forniscono tutti i chiarimenti sul DURC

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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, introdotto dalla c.d. “Riforma Biagi”.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, introdotto dalla c.d. “Riforma Biagi”.
Il DURC è richiesto alle imprese che eseguono opere pubbliche o lavori privati subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività (DIA). Il DURC è inoltre necessario per il rilascio delle attestazioni SOA.
L’ INPS, l’INAIL e le Casse Edili hanno recentemente diffuso una circolare relativa alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
I tre istitituti forniscono numerosi chiarimenti circa numerosi aspetti del DURC: ambito di applicazione, requisiti di regolarità, procedura di rilascio.
Nell’ambito degli appalti di lavori pubblici – si legge nel testo della circolare – è posto a carico delle imprese l’obbligo di fornire il DURC in diverse fasi della relativa procedura.
Per partecipare alla gara l’impresa può produrre una semplice autocertificazione; in caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto il documento in originale, richiesto per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il collaudo e la rata di saldo finale.
In caso di appalto pubblico, cioè, l’impresa deve costantemente dimostrare la propria regolarità contributiva.
Il committente privato, invece, è tenuto a richiedere all’impresa edile alla quale affida i lavori il DURC, prima dell’inizio degli stessi.
La mancata trasmissione al comune del DURC dell’impresa esecutrice è sanzionata con la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere, qualunque esso sia (DIA o PdC).
In caso di opere private il DURC ha validità di un mese, poiché la posizione contributiva del datore di lavoro viene aggiornata mensilmente con nuovi versamenti.
Il testo integrale della circolare congiunta INPS, INAIL e Casse Edile è disponibile per il download nella sezione Opere Edili.

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Circolare congiunta INPS, INAIL, Casse Edili165 kBPDF
 
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