INAIL: i chiarimenti per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
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L’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
Rientrano pertanto nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono esclusi da tale obbligo solo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3, 2°comma.
L’INAIL ha predisposto un’apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso Punto Cliente.
L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
La circolare 11/2009 definisce le istruzioni operative per l’accesso all’applicazione appositamente predisposta per la trasmissione del nominativo del R.L.S. e per le modalità di inserimento.
L’art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
Rientrano pertanto nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono esclusi da tale obbligo solo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3, 2°comma.
L’INAIL ha predisposto un’apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso Punto Cliente.
L’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
La circolare 11/2009 definisce le istruzioni operative per l’accesso all’applicazione appositamente predisposta per la trasmissione del nominativo del R.L.S. e per le modalità di inserimento.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/inail-i-chiarimenti-per-la-comunicazione-dei-nominativi-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/
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