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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » In Sicilia si può condonare una casa costruita entro 150 metri dal mare?

In Sicilia si può condonare una casa costruita entro 150 metri dal mare?

La Corte Costituzionale mette il punto alla normativa siciliana che regola le costruzioni vicino al mare: una sentenza attesa che chiarisce un tema e un divieto molto dibattuti

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 30 Maggio 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Limiti distanza delle costruzioni dal mare in Sicilia

Costruire vicino al mare è da sempre un sogno per molti, ma la legge italiana pone limiti molto severi per tutelare le coste e il paesaggio. In tutto il territorio nazionale, esistono vincoli stringenti che regolano l’edificazione e il recupero degli immobili nelle fasce più prossime alla battigia, spesso con divieti assoluti e poche eccezioni.

Nello specifico, in tutta Italia, esiste un vincolo paesaggistico nella fascia di 300 metri dalla battigia (art. 142, D.Lgs. 42/2004), che comporta forti limitazioni all’edificabilità e richiede autorizzazioni paesaggistiche molto stringenti. Le leggi nazionali sul condono (leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003) hanno sempre escluso la possibilità di sanare abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, tra cui le fasce costiere protette.

In Sicilia, il vincolo di inedificabilità assoluta risulta più restrittivo, nella fascia di 150 metri dalla battigia, ed è previsto dall’art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e ribadito da successive leggi regionali. Tuttavia, sebbene il vincolo dei 150 metri dalla battigia sia stato introdotto dalla legge regionale siciliana già nel 1976, per anni si è discusso sulla sua immediata efficacia nei confronti dei privati. In particolare, molti sostenevano che il vincolo valesse solo dopo che fosse stato recepito nei piani urbanistici comunali e non automaticamente dal 1976.

Questa incertezza ha portato a numerosi contenziosi: alcuni cittadini hanno chiesto il condono per immobili costruiti entro i 150 metri dal mare tra il 1976 e gli anni ’80, sostenendo che, in assenza di recepimento comunale, il vincolo non fosse ancora efficace per loro.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale, chiedendo se fosse legittimo applicare retroattivamente ai privati il vincolo di inedificabilità, anche per le costruzioni realizzate prima che i comuni lo inserissero nei propri strumenti urbanistici.

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Cosa ha deciso la Corte Costituzionale in merito alla retroattività alle disposizioni comunali del divieto di costruire entro i 150 metri dal mare?

Il CGARS ha sollevato, come già accennato, questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e, in via subordinata, l’art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato per la Sicilia. Le questioni sono sorte nell’ambito di giudizi relativi a ricorsi contro i provvedimenti comunali che avevano negato il condono edilizio per opere realizzate senza titolo abilitativo e a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre 1983.

Il CGARS ha sostenuto che la norma regionale del 1991, attribuendo efficacia retroattiva al vincolo di inedificabilità anche nei confronti dei privati, violerebbe diversi principi costituzionali, tra cui:

  • art. 3 Costituzione: per irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché la norma imporrebbe un vincolo retroattivamente, anche quando i comuni non lo avevano ancora recepito nei propri strumenti urbanistici;
  • art. 42 Costituzione: per lesione del diritto di proprietà, in quanto la retroattività del vincolo limiterebbe i diritti dei proprietari;
  • art. 25, secondo comma, Costituzione: per violazione del principio di legalità in materia penale, poiché la retroattività della norma inciderebbe sull’estinzione dei reati edilizi già verificatasi;
  • art. 117 Costituzione e art. 1 Protocollo addizionale CEDU: per violazione dei principi di civiltà giuridica, escludendo dal condono beni che originariamente vi rientravano.

Secondo il CGARS, la norma del 1991 non sarebbe una vera norma di interpretazione autentica, ma una disposizione innovativa che introduce un vincolo retroattivo, lesivo dell’affidamento dei cittadini.

La Regione Siciliana e le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri era già previsto dalla legge regionale del 1976 e doveva ritenersi immediatamente efficace anche per i privati, indipendentemente dall’inserimento negli strumenti urbanistici. La norma del 1991 avrebbe solo chiarito una situazione già disciplinata in tal senso, rafforzando la tutela del territorio e delle coste.

Inoltre, è stato ribadito che la legislazione regionale sulla sanatoria edilizia ha sempre escluso dal condono le opere realizzate in violazione del vincolo dei 150 metri dalla battigia, salvo specifiche eccezioni per opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge del 1976.

La decisione della Corte Costituzionale: no a nuove costruzioni e condoni in Sicilia entro i 150 metri dal mare a partire dalla L.R. del 1976

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Ha affermato che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, introdotto dalla legge regionale siciliana del 1976, era immediatamente efficace anche per i privati, senza necessità di recepimento negli strumenti urbanistici comunali.

La Corte ha chiarito, in sintesi, che la norma del 1991 non ha introdotto un vincolo nuovo o retroattivo, ma ha confermato e reso esplicito quanto già previsto dalla legge del 1976, perché:

  • l’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991 ha chiarito che le disposizioni dell’art. 15 della legge n. 78/1976 “devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati” e “prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”;
  • la Corte ha ritenuto legittima questa interpretazione, riconoscendo che il vincolo dei 150 metri non era solo un obbligo per i Comuni di inserire il limite nei piani urbanistici, ma un divieto che si applicava subito e direttamente anche ai privati, senza bisogno di ulteriori atti amministrativi.

Di conseguenza, le costruzioni realizzate in violazione di tale vincolo non possono essere condonate, a meno che non ricorrano le specifiche eccezioni previste dalla legge (opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge del 1976 e completate entro il 31 dicembre 1976).

La Corte ha, quindi, stabilito che la disciplina regionale è conforme ai principi costituzionali e che il divieto di edificazione e di condono nella fascia di 150 metri dalla battigia risponde a esigenze di tutela del territorio e dell’ambiente, pienamente legittime.

In sintesi, la sentenza conferma che in Sicilia, nella fascia di 150 metri dal mare, non si può né costruire né condonare opere abusive, salvo rare eccezioni. La normativa regionale è ritenuta costituzionalmente legittima.

Icona

Download Gratuito Sentenza Corte Cost. 72/2025 - Limiti di costruzione dal mare in Sicilia

Per maggiore approfondimento, leggi

“Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni”

“Fascia di rispetto: cos’è e cosa implica in edilizia”

“Cos’è l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?“

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/in-sicilia-si-puo-condonare-una-casa-costruita-entro-150-metri-dal-mare/
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