Le norme antincendio per altre attività in edifici tutelati
La regola tecnica verticale RTV V.12 per altre attività in edifici sottoposti a tutela. Cosa c'è da sapere, la guida con esempi curata da INAIL e Vigili del Fuoco
L’Italia può vantare un vastissimo patrimonio immobiliare di edifici tutelati.
Le prime norme in materia di prevenzione incendi risalgono addirittura al 1942 (Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564).
Successivamente, la prevenzione incendi nelle attività presenti negli edifici tutelati è stata oggetto di due provvedimenti normativi specifici: il D.M. 569/1992 e il D.P.R. 418/1995.
Entrambi i regolamenti , tuttora vigenti, dettano una serie di prescrizioni non sempre attuabili, in quanto contrastano con i vincoli connessi alla tutela del bene stesso; da qui, la necessità di ricorrere frequentemente a deroghe.
Il D.P.R. 151/2011 sui procedimenti di prevenzione incendi assoggetta l’ambito all’attività 72 per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In attuazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, con il D.M. 14/10/2021 è stata approvata la RTV V.12, che completa la trattazione delle attività 72 abbinandosi al D.M. 10/07/2020 sulla RTV V.10:
- il D.M. 10/07/2020 riguarda la prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 139/2006;
- il D.M. 14/10/2021 disciplina la prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Con il D.L. Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025) è stato disposta la proroga al 31 dicembre 2026 per l’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.
In questo articolo approfondiamo i contenuti del D.M. 14/10/2021 proponendo per il download gratuito la guida curata da Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Indice
L’attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2021
Il D.P.R. 151/2011 ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’attività 72 gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e destinati ad attività aperte al pubblico.
Gli edifici “sottoposti a tutela” sono, ope legis, quelli “opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni”, fino alla verifica dell’interesse culturale, di proprietà pubblica, di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici.
Va precisato che, qualora il vincolo di tutela non sia confermato, l’edificio è escluso dalle disposizioni del citato d.lgs. 42/2004 e, pertanto, l’attività non è compresa nell’attività 72.
Il vincolo può essere posto su un intero edificio, su una sua parte (se catastalmente identificata), sul suo contenuto e su eventuali pertinenze.
Negli ultimi due casi si parla di “vincolo pertinenziale”; il vincolo può inoltre essere di tipo “indiretto”, finalizzato ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
I vincoli indiretti possono derivare quindi dalla posizione del bene immobile nel suo contesto ovvero dalla sua collocazione in un particolare ambito paesaggistico, archeologico o d’insieme.
Si segnala che, nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato dalle attività aperte al pubblico comprese nell’allegato I al citato D.P.R. 151/2011, si configura l’attività 72, limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.
Sostanzialmente, quindi, la declaratoria dell’attività 72 ha tracciato un solco per le successive norme di prevenzione incendi, nelle quali l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall’art. 13 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.
| . | ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. | Tutti | ||
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82 | ||||
| 90 | Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 42/2004 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al D.P.R. 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.. | ||||
Ricordiamo che le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica.
In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco.
Cosa prevede la RTV V.12 per altre attività in edifici tutelati
A differenza della RTV V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche RT tradizionali di cui al D.M. 569/1992, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al D.P.R. 418/1995, riferito agli immobili di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, la RTV V.12 non rappresenta un’alternativa ad alcuna RT tradizionale pre Codice, perseguendo uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamato al punto 1 del par. G.2.5.
Pertanto, la progettazione di un’attività ricompresa nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, ivi individuata con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esercita in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperta al pubblico, è possibile applicare solamente il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al D.M. 14/10/2021 e s.m.i.: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”.
Come la RTV V.10, la RTV V.12 amplia le disposizioni del Cap. S.5 del Codice, proponendo un approccio avanzato alla sicurezza antincendio dei beni tutelati attraverso l’introduzione del “piano di limitazione dei danni”.
Questo piano, specifico per la protezione dei beni culturali in caso di incendio, deve individuare misure e procedure idonee a garantirne la loro salvaguardia sia nella zona in cui si sviluppa l’incendio che nelle ulteriori zone in cui potrebbero comunque risentirsi effetti dannosi sul patrimonio culturale in termini di crolli, fumo e calore.
A differenza della RTV V.10, che fornisce indicazioni direttamente applicabili a “specifiche attività” svolte all’interno di edifici tutelati (ad esempio musei, ecc.), la RTV V.12 è “trasversale”, ovvero fornisce indicazioni aggiuntive rispetto a quelle dettate dal Codice per le attività soggette svolte all’interno di edifici tutelati; pertanto deve essere applicata in combinazione alle pertinenti RTV, specifiche dell’attività in progettazione, contenute nella Sezione V.
La RTV V.12 si occupa delle misure S.1, S.2, S.4, S.5, S.6, S.7 ed S.8, mentre per le restanti tre (S.3, S.9 ed S.10) si dovrà riferire esclusivamente alle indicazioni della RTO, come integrate o sostituite dalla RTV applicabile individuata (es.: RTV V.4).
In sostanza, la RTV V.12 introduce misure idonee nei confronti dell’incendio che tengono conto delle situazioni più ricorrenti di vincoli di carattere architettonico e storico-artistico e rispetto a interventi di adeguamento che potrebbero risultare fortemente impattanti in relazione agli esiti della valutazione del rischio.
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RTV edifici sottoposti a tutela – campo di applicazione
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 del D.M. 14/10/2021, si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi:
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- di nuova realizzazione.
La norma riguarda aspetti di tutela dell’edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione e fruizione di beni o servizi non strettamente riconducibili alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale in essi contenuto, ma costituenti attività soggette ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Le disposizioni del D.M. 14/10/2021 si applicano a tutte le attività caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4 e possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.
La RTV V.12 prevede, al par. V.12.3, che per le attività rientranti nel campo di applicazione della medesima e oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le
classificazioni previste nelle stesse RTV.
Al par. V.12.4 la RTV specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che la
progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. G.3.
Al par. V.12.5 la RTV specifica che:
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in essa definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari5 o sostitutive6 delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV
Strategia antincendio
La strategia antincendio per tali attività consiste nei seguenti punti:
- devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al comma 3 del decreto;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti;
Reazione al fuoco
Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ecc.), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, ecc.) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E.
Resistenza al fuoco
Negli ambiti delle attività ove la natura dell’edificio tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV, sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- valore di qf,d ≤ 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
- incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) e del controllo dell’incendio (capitolo S.6).
Dove non sia possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
- controllo dell’incendio con livello di prestazione IV (capitolo S.6) riferito all’ambito contenente il sottotetto;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III;
- se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
- il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.
Esodo
Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
- siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5). Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ecc.
- le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività.
Gestione della sicurezza antincendio
Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività;
- deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.;
In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.
Piano di limitazione dei danni
Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni. Esso contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Controllo dell’incendio
In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi coni beni tutelati presenti.
Rivelazione ed allarme
L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Controllo di fumi e calore
In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
Piano di limitazione dei danni (PLD): cos'è e quando serve
I piani di emergenza interni riferiti a luoghi ed attività in cui è presente patrimonio culturale devono contemplare, oltre che le procedure per la prioritaria sicurezza delle persone, anche quelle specifiche da mettere in atto per la salvaguardia dei beni culturali, secondo i credibili scenari emergenziali ipotizzati, coerentemente con il contenuto del documento di valutazione dei rischi e con le corrispondenti previsioni del piano di emergenza.
Il Piano di limitazione dei danni (PLD) rappresenta il documento, allegato al piano di emergenza, in cui riportare le procedure e le attività da mettere in atto, all’interno di ciascun insediamento, al verificarsi di un evento critico che può minacciare la sicurezza dei beni culturali mobili o inamovibili.
Il PLD costituisce un allegato obbligatorio del progetto antincendio da sottoporre all’autorizzazione dei locali Comandi dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), nel caso in cui il progetto sia elaborato in conformità al decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 (nuovo codice di prevenzione incendi).
Il PLD è richiesto, infatti, in modo cogente dal:
- D.M. 10/07/2020 - “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetta Regola Tecnica Verticale n. 10)
- D.M. 14/07/2021- “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetta Regola Tecnica Verticale n. 12), contenenti le norme tecniche di prevenzione incendi di attuazione del decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
Il Ministero dei beni culturali ha predisposto, tramite un gruppo di lavoro appositamente istituito, il documento: “Indirizzi e strumenti operativi per l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Piano di Limitazione dei Danni (PLD) al patrimonio culturale”, allegato alla presente circolare, quale utile riferimento e supporto ai tecnici impegnati nella redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Piano di limitazione dei danni rispetto a tutti i rischi a cui i beni culturali possono essere soggetti (incendio, ambientale, antropico, d’uso, strutturale, ecc.) e non soltanto rispetto a quello connesso all’incendio.
Il documento si compone di 5 Capitoli e da 6 Allegati. I cinque capitoli contengono rispettivamente:
- specifiche inerenti la redazione del Piano di Limitazione dei Danni e il rapporto dello stesso con il Documento di valutazione dei rischi e con il Piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza;
- contenuto essenziale del Piano di Limitazione dei Danni;
- specifiche inerenti la pubblicazione e l’aggiornamento del Piano di Limitazione dei Danni;
- indirizzi per l’informazione e la formazione;
- indirizzi per le esercitazioni.
Gli allegati contengono rispettivamente:
- i principali riferimenti normativi e regolamentari, di cui è riportata la sintesi delle parti ritenute maggiormente utili e funzionali alla lettura del documento;
le definizioni della terminologia utilizzata in tale ambito; - alcuni strumenti schedografici riferiti alle attività di movimentazione dei beni;
- alcune indicazioni operative per la movimentazione dei beni archivistici e librari, in ragione della loro notevole diffusione in contesti eterogenei e che per la loro natura possono essere più facilmente danneggiati in occasione di movimentazioni improprie;
- un elenco minimo di attrezzature necessarie nella fase immediatamente precedente all’emergenza, ovvero per intervenire nella fase di insorgenza;
- l’estratto del piano di salvataggio delle collezioni della Biblioteca nazionale di Firenze che è stato ritenuto dal Gruppo di Lavoro un utile e già concreto riferimento per l’elaborazione di un PLD.
Quando deve essere redatto il PDL
Il PLD deve essere redatto per le attività che si svolgono in:
- edifici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004
- edifici in cui siano presenti beni culturali mobili o inamovibili o nei quali siano presenti apparati decorativi/elementi di interesse storico artistico, come definiti dalla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- insediamenti in cui siano presenti aree archeologiche, giardini e parchi tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- insediamenti in cui siano presenti pertinenze esterne sottoposte a tutela (ad esempio: cortili, chiostri, torri murarie, giardini e parchi, percorsi attrezzati, camminamenti, pavimentazioni esterne in mosaico o storiche).
È auspicabile che il PLD sia predisposto nei casi in cui sia prevista una presenza anche solo occasionale di beni culturali (esposizione o manifestazione temporanea), quindi anche in un luogo non permanentemente destinato a questo scopo; in tal caso il PLD andrà predisposto e coordinato con il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Chi redige e quando il PLD
La redazione del PLD è a cura del Responsabile dell'attività e richiede competenze multidisciplinari e quindi il contributo di esperti qualificati per garantire la protezione e conservazione adeguata dell'edificio tutelato, dei beni e delle persone. Il PLD è previsto quando l'attività coinvolge edifici tutelati o beni culturali, anche se in forma temporanea, e deve affrontare tutti i rischi credibili.
Rapporto del Piano di Limitazione dei Danni con il Documento di valutazione dei rischi e con il Piano di gestione della sicurezza e dell’emergenza
Il PLD è un Piano distinto rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al Piano di Gestione della Sicurezza e dell’Emergenza (PGSE) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; tali documenti della sicurezza, tuttavia, devono essere presi a riferimento dal PLD per conoscere i pericoli e gli scenari in essi già individuati dal Datore di lavoro e considerarli, integrandoli se del caso, nella valutazione del rischio oggetto del PLD, con le vulnerabilità e i fattori di esposizione specifici dei beni culturali.
Il PLD costituisce, pertanto, un’integrazione del PGSE, allegato al DVR, rappresentando un documento di settore, le cui “procedure” sono comunque coordinate con quelle finalizzate alla salvaguardia della vita umana, bene primario assoluto.
Il PLD deve confrontare le proprie specifiche esigenze di protezione e conservazione dei beni culturali con quelle di protezione della salute e sicurezza delle persone oggetto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Gestione della Sicurezza e dell’Emergenza (PGSE), affinchè non vi siano contrasti d'azione. La redazione del PLD deve tenere quindi conto dei rischi già individuati dal DVR, integrandoli con quelli legati alla protezione e conservazione dei beni culturali.
Contenuto essenziale del Piano di Limitazione dei Danni
Il PLD contiene misure organizzative e procedurali per la salvaguardia dei beni culturali, anche quelli su supporto digitale, da mettere in atto in caso di pericolo grave e imminente o nel caso di eventi incidentali/emergenziali.
Per il contenuto essenziale del PLD si è fatto riferimento a quanto indicato nei decreti del Ministero dell'interno del 10 luglio 2020 (RTV n. 10) e del 14 ottobre 2021 (RTV n. 12), opportunamente integrati per tenere conto di tutti gli scenari emergenziali che possono riguardare il patrimonio culturale.
Il Piano di limitazione dei danni deve tenere in considerazione una molteplicità di tematiche e decisioni che rendono difficile l’elaborazione della strategia di intervento; nei casi più complessi potrebbe essere utile predisporre un Piano semplificato da arricchire e approfondire con aggiornamenti successivi, sviluppati anche all’esito di esercitazioni mirate.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/in-gazzetta-le-regole-antincendio-per-le-altre-attivita-in-edifici-tutelati/




