In Gazzetta le regole antincendio per le attività non museali in edifici tutelati
Approvata dai Vigili del fuoco la RTV per le attività non museali svolte in edifici sottoposti a tutela. Ecco i dettagli
Il Ministero dell’interno con decreto del 14 ottobre 2021 (pubblicato nella GU n. 255 del 25 ottobre) ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi (RTV) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Con il decreto viene quindi approvata per tali attività la nuova Regola Tecnica Verticale (allegato 1 al decreto) in attuazione del Codice antincendio (Regola Tecnica Orizzontale – RTO).
RTV edifici sottoposti a tutela – campo di applicazione
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 del decreto, si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi:
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- di nuova realizzazione.
Le modifiche al Codice antincendio
All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero “72,” è soppressa la dicitura:
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V – Regole tecniche verticali- è aggiunto il seguente capitolo “V.12 – Altre attività in edifici tutelati“, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al dpr 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’art. 1.
Strategia antincendio
La strategia antincendio per tali attività consiste nei seguenti punti:
- devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al comma 3 del decreto;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti;
Reazione al fuoco
Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ecc.), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, ecc.) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio Rvita ricompresi in C, D o E.
Resistenza al fuoco
Negli ambiti delle attività ove la natura dell’edificio tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV, sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- valore di qf,d ≤ 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
- incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) e del controllo dell’incendio (capitolo S.6).
Dove non sia possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
- controllo dell’incendio con livello di prestazione IV (capitolo S.6) riferito all’ambito contenente il sottotetto;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III;
- se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
- il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.
Esodo
Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
- siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5). Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ecc.
- le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività.
Gestione della sicurezza antincendio
Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività;
- deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.;
In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.
Piano di limitazione dei danni
Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.
Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Controllo dell’incendio
In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi coni beni tutelati presenti.
Rivelazione ed allarme
L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Controllo di fumi e calore
In considerazione della natura dell’edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
Si ricorda che il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Clicca qui per scaricare la RTV – allegato 1 del decreto 14 ottobre 2021

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