In Gazzetta il nuovo regolamento appalti per beni culturali. In vigore dall’11 novembre
In vigore dall’11 novembre il nuovo regolamento sugli appalti riguardanti lavori per beni culturali. Disciplinati i livelli di progettazione, qualificazione delle imprese, tipologie contrattuali oggetto di affidamento
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 ottobre 2017, con oltre un anno di ritardo, il decreto 22 agosto 2017, n. 154, il nuovo provvedimento di attuazione del Codice dei contratti (dlgs 50/2016), recante
Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il regolamento fa riferimento alle seguenti tipologie di lavoro:
- scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee
- monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili
- monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico
Il nuovo provvedimento, in vigore dall’11 novembre 2017, cambia in maniera sostanziale la previgente disciplina regolamentare; in pratica andrà a sostituire:
- le norme del dpr 207/2010 relative alla progettazione (articoli da 239 a 248) e alla fase esecutiva dei lavori appartenenti a tale settore (articolo 250), rimaste nel frattempo vigenti
- il precedente dm 294/2000 sui requisiti di qualificazione delle imprese che operano nel settore dei beni culturali
Si tratta di un regolamento autonomo per quanto concerne i lavori relativi a beni culturali; si passa da un regolamento governativo a quello interministeriale, con un iter procedimentale più snello.
Il regolamento ha l’obiettivo, inoltre, di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la disciplina “speciale” per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali.
Il decreto è costituito da 28 articoli suddivisi in 6 titoli:
- Titolo I – Disposizioni generali
- Titolo II – Requisiti di qualificazione
- Capo I – Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
- Capo II- Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
- Titolo III – Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali
- Capo I – Livelli e contenuti della progettazione
- Capo II – Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori
- Titolo IV – Somma urgenza
- Titolo V – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali
- Titolo VI – Disposizioni finali
I contenuti
Il decreto disciplina, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali:
- la qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori
- i livelli e i contenuti della progettazione
- le attività di progettazione e di direzione lavori
- i lavori da effettuare in casi di somma urgenza, oltre che al collaudo
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto 154/2017.
Livelli progettuali
I livelli di progettazione rimangono sostanzialmente uguali a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice, ossia:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- scheda tecnica
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
- progettazione dello scavo archeologico
- progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
La scheda tecnica è finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.
L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Vengono, indicati, inoltre, i casi in cui l’affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo.
Lavori in somma urgenza
La regola generale prevista nel decreto dispone che sussiste l’obbligo di ricorso all’appalto di sola esecuzione, è necessaria l’acquisizione del progetto esecutivo.
Tuttavia, sono presenti alcune eccezioni.
In tutti i lavori di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, di importo sino a 300.000 euro l’esecuzione dei lavori stessi può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente ed, anche, che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario.
Inoltre, è possibile affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l’individuazione di soluzioni solo in corso d’opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa.
Qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori (di importo pari o superiore a 150.000)
Ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
Oltre ai requisiti generali le imprese devono inoltre possedere dettagliati requisiti speciali.
I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori sono:
- idoneità tecnica
- idoneità organizzativa
- adeguata capacità economica e finanziaria
Per eseguire, invece, lavori di importo inferiore a 150.000 euro le imprese devono:
- avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria
- avere un organico determinato secondo quanto previsto sull’idoneità organizzativa
- essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Direttore tecnico
La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. Inoltre, non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese.
Periodo transitorio
Come disposto all’art. 28, comma 2 del provvedimento, gli articoli dal 14 al 21 contenuti nel Titolo III, Capo I del dm 14 agosto 2017 che contengono i livelli ed i contenuti ella progettazione entreranno in vigore successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con cui devono essere definiti i contenuti della progettazione nei 3 livelli progettuali.
In particolare, si fa riferimento ai seguenti articoli:
- art. 14 – Attività di progettazione
- art. 15 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- art. 16 – Scheda tecnica
- art. 17 – Progetto definitivo
- art. 18 – Progetto esecutivo
- art. 19 – Progettazione dello scavo archeologico
- art. 20 – Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
- art. 21 – Verifica dei progetti
Pertanto, la possibilità di appalto integrato si allarga anche ai casi di interventi sui beni culturali per i quali ci sia l’esigenza di integrare la progettazione durante le fasi di cantiere. È questa l’interpretazione del Consiglio di Stato.
Clicca qui per scaricare il decreto 22 agosto 2017, n. 154
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