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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Gestione della prevenzione e protezione antincendio sui luoghi di lavoro e sui cantieri: guida al D.M. 2/09/2021

Gestione della prevenzione e protezione antincendio sui luoghi di lavoro e sui cantieri: guida al D.M. 2/09/2021

Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la designazione/formazione degli addetti, i corsi ed i docenti, il piano antincendio sui luoghi di lavoro e sui cantieri

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
In Gazzetta il decreto per la gestione antincendio sui luoghi di lavoro e sui cantieri

Il D.M. 2 settembre 2021 detta i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza) e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TU.

La prevenzione antincendio prevede una documentazione ricca e complessa: relazione tecnica antincendio, fascicolo per il SUAP,  richiesta di deroga con calcolo automatico di importi ed ore, piano di emergenza ed evacuazione (P.E.E.), registro antincendio. Per affrontare in maniera unitaria la progettazione della prevenzione incendi, utilizza il software antincendio che ti consente di produrre tutta la documentazione antincendio e le pratiche antincendio inerenti le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Indice

  • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)
  • Informazione e formazione dei lavoratori (art. 3)
  • Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4 e 5)
  • Requisiti dei docenti (art. 6)
  • Allegati D.M. 2 settembre 2021

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

L’art. 2 del D.M. stabilisce che il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

Il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei suddetti casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.

Informazione e formazione dei lavoratori (art. 3)

Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I del decreto, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4 e 5)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio che dovranno anche frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III del D.M..

I corsi possono essere svolti:

  • dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei necessari requisiti (art. 6);
  • dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti (art. 6), oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Requisiti dei docenti (art. 6)

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.

I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V, e devono esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i suddetti requisiti.

Allegati D.M. 2 settembre 2021

Il decreto contiene infine i seguenti allegati:

  • all. 1 – gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • all. 2 – gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • all. 3 – corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • all. 4 – idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • all. 5 – corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Icona

Download Gratuito D.M. 2/09/2021 - Prevenzione e protezione antincendio sui luoghi di lavoro

Per affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi, ti suggerisco ti utilizzare il software antincendi con cui puoi gestire tutta la documentazione antincendio e tutte le verifiche per le pratiche inerenti le attività soggette a controllo.

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