Legittima l’esenzione transitoria dall’Imu agricola
Non è incostituzionale l’esenzione transitoria dall’ Imu per i terreni agricoli nei comuni montani e parzialmente montani, ma le loro entrate vanno garantite
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17/2018 depositata il 2 febbraio scorso, ha affrontato un ricorso presentato dalla Regione Sardegna e dal Tar del Lazio.
La Suprema Corte ha considerato infondata la questione di legittimità, proposta dalla Regione autonoma Sardegna, che lamentava la lesione delle proprie competenze, nonché dal Tar del Lazio, per il mancato rispetto del principio di riserva di legge in materia tributaria.
Il fatto
Nel maggio del 2015 la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, con riferimento ad alcuni specifici commi, l’art. 1 del dl n. 4/2015 (Misure urgenti in materia di esenzione Imu) convertito con modificazioni dalla legge n.34/2015 con riferimento a vari articoli dello Statuto speciale per la Sardegna, del decreto di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, alle norme concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura contenute nel dl di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna, nonché in riferimento agli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
La Regione ha censurato anzitutto l’art. 1, comma 1, del dl n. 4 del 2015 in quanto, al fine di perimetrare l’esenzione dall’Imu, avrebbe rinviato all’elenco dei Comuni italiani redatto dall’Istat mentre tale competenza spetterebbe alla Regione, con conseguente usurpazione della stessa da parte dello Stato.
Tra le diverse censure della Regione ricorrente vi era quindi una presunta violazione delle competenze e, di conseguenza, una pretesa lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni montani per l’impatto della nuova normativa sulla dimensione delle loro entrate.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza delle questioni proposte.
La decisione
Secondo la Corte le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.
L’IMU, in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur “derivato” in ragione della devoluzione del gettito.
La sua disciplina ricade dunque nella materia ‘ordinamento tributario dello Stato’, che l’art. 117 c. 2 lettera e della Costituzione riserva alla competenza legislativa statale.
E lo stesso vale per il relativo regime agevolativo, che costituisce un’integrazione della disciplina del tributo.
Ne consegue che la normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla Regione autonoma Sardegna in virtù dello statuto di autonomia e della normativa di attuazione invocata.
La Corte ha ritenuto legittima la disciplina statale per due ordini di ragioni:
- la temporaneità e la sperimentalità del nuovo regime – (art.1 c.1 dl 4/2015) – sull’argomento vedi anche lo speciale BibLus-net.
- la presenza di un meccanismo compensativo previsto in favore degli enti locali nel caso in cui il nuovo sistema tributario abbia un impatto fortemente negativo nei confronti delle risorse a disposizione di queste realtà montane.
Conformemente a quanto più volte espresso, i giudici della Corte costituzionale hanno ribadito che “l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta, a favore di queste ultime, una rigida garanzia “quantitativa”, cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di modifica della disciplina di tributi il cui gettito è devoluto agli enti territoriali possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni.”
Quindi la Corte ha precisato che «l’eventuale riduzione non può essere tale da rendere impossibile o da pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione.
Le norme impugnate contengono una serie di misure di rimodulazione dei rapporti debitori e creditori tra Stato ed enti locali che si ispirano proprio alla finalità di riequilibrare specifiche situazioni in cui le nuove norme possano produrre rilevanti pregiudizi alle piccole comunità montane.
Qualora tali misure non fossero state presenti la Corte avrebbe potuto riconoscere, come già in altre occasioni, la lesione dell’autonomia finanziaria dell’ente territoriale (sentenze n. 129 e 188 del 2016).
Nel caso in cui i criteri di compensazione determinati in contraddittorio con l’Anci e la Conferenza Stato Regioni non fossero ritenuti sufficienti per la tutela e la salvaguardia di specifici territori montani, sostengono i giudici della Consulta, non si creerebbero comunque zone d’ombra nella tutela degli enti locali poiché i comuni interessati potrebbero attivare il controllo giurisdizionale, sia nel caso in cui tali criteri siano adottati con leggi dello stato, sia nel caso che ciò avvenga attraverso atti amministrativi.
«In tali ipotesi, tuttavia, l’eventuale illegittimità di tali riparti non sarebbe imputabile alle norme impugnate, come in astratto configurate, bensì a una deficitaria attuazione delle stesse».
Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio di riserva di legge, poiché con le disposizioni censurate il legislatore non ha attribuito all’Istat o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, rinviando ad un elenco già predisposto, ha condiviso le scelte già cristallizzate per altre finalità, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma.
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